Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000AR0166

    Parere del Comitato delle regioni sulla "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea — Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni"

    GU C 22 del 24.1.2001, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000AR0166

    Parere del Comitato delle regioni sulla "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea — Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni"

    Gazzetta ufficiale n. C 022 del 24/01/2001 pag. 0025 - 0027


    Parere del Comitato delle regioni sulla "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea - Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni"

    (2001/C 22/07)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea - Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni" COM (2000) 125 def.;

    vista la "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione europea: il programma 1997-2001" COM(97) 131 def.;

    vista la decisione della Commissione, in data 20 marzo 2000, di consultare il Comitato in materia, conformemente all'articolo 265, 1o comma del Trattato che istituisce la Comunità europea;

    vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 2 giugno 1999, di incaricare la Commissione 3 "Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione" di elaborare il parere al riguardo;

    vista il proprio parere in merito alla "Proposta di decisione del Consiglio concernente la promozione di una mobilità sostenibile e sicura" (CdR 64/97 fin)(1);

    vista il proprio parere in merito alla "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Politica comune dei trasporti: La mobilità sostenibile e le sue prospettive future" (CdR 189/99 fin)(2);

    vista il progetto di parere (CdR 166/2000) adottato dalla Commissione 3 il 26 giugno 2000 (CdR 166/2000 riv. 1) (Relatore: Cummins, IRL/PPE);

    considerando che la sicurezza stradale riguarda la vita di tutti i cittadini dell'Unione europea;

    considerando che il Trattato sull'Unione europea prevede esplicitamente che la politica comune dei trasporti deve comprendere misure intese a promuovere la sicurezza dei trasporti;

    considerando che il raggiungimento degli obiettivi della politica comune dei trasporti e del programma per la promozione della sicurezza stradale rappresenta una competenza comune, nel cui ambito un ruolo importante incombe alle regioni e agli enti locali,

    ha adottato il 21 settembre 2000 nel corso della 35a sessione plenaria il seguente parere.

    1. Giudizi e raccomandazioni del Comitato

    1.1. Il Comitato accoglie con favore la relazione di avanzamento e l'attuale programma di azione "Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione europea".

    1.2. Approva la classificazione delle azioni e la raccomandazione formulata ai responsabili delle decisioni, fatta riserva dell'inclusione di ulteriori azioni e della presa in considerazione di altri temi specifici definiti più sotto.

    1.3. La comunicazione non precisa se vi sia un maggiore ricorso all'approccio orientato ai costi e ai benefici per quanto riguarda la sicurezza stradale a tutti i livelli decisionali. Tale approccio veniva specificamente raccomandato nella comunicazione della Commissione "Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione europea: il programma 1997-2001". Il Comitato si chiede se il programma sia riuscito nel tentativo di applicare detto approccio.

    1.4. Il Comitato ritiene che i "diritti" alla libertà individuale non debbano prevalere sulla sicurezza degli altri utenti della strada. Un comportamento pericoloso e antisociale limita la libertà individuale degli altri, per non parlare dei rischi che implica per la loro sicurezza personale. La sicurezza deve sempre costituire una priorità.

    1.5. Le prime tre azioni (EuroNCAP, cinture di sicurezza e alcool) sono connesse alla pubblica consapevolezza delle questioni della sicurezza stradale. Il Comitato chiede pertanto che a tutti i livelli decisionali si dia priorità ad una maggiore sensibilizzazione del pubblico.

    Occorre promuovere campagne su scala europea e nazionale incentrate su specifiche infrazioni, ad esempio l'eccesso di velocità, la guida sotto gli effetti dell'alcool, e su una determinata categoria di conducenti. Ai fini di un maggiore rispetto delle regole della circolazione è necessario un cambio di atteggiamento e di comportamento alla guida. Le leggi, da sole, non cambiano il modo di usare le automobili. Le campagne pubblicitarie, eventualmente anche con l'uso di esempi positivi, possono contribuire al cambio di atteggiamento.

    1.6. Il Comitato è favorevole ad un approccio alla sensibilizzazione basato sul partenariato tra responsabili delle decisioni, preposti all'applicazione e utenti della strada. Si propone che il settore privato partecipi alle campagne di sensibilizzazione. Ad esempio si potrebbero incoraggiare ulteriormente i produttori di bevande a contribuire al finanziamento delle campagne contro la guida sotto gli effetti dell'alcool, o invitare le compagnie assicurative a finanziare campagne maggiormente orientate ai giovani conducenti e ai soggetti più a rischio.

    1.7. Secondo il Comitato, maggiore attenzione andrebbe prestata alla formazione; un'azione in tal senso sarebbe infatti estremamente efficace rispetto ai costi ai fini della prevenzione degli incidenti. Grazie ad azioni appropriate svolte nel momento adatto, si potrebbe probabilmente evitare il 99 % degli incidenti. Si raccomandano azioni di formazione intese ad accrescere la sicurezza sulle strade e la consapevolezza dei pericoli in modo da evitare incidenti. La formazione dei giovani conducenti potrebbe iniziare nelle scuole, tramite corsi sulla sicurezza stradale.

    1.8. Il Comitato segnala l'importanza dell'applicazione e del rispetto della legislazione ed osserva che in tale settore sembrano esservi differenze considerevoli tra uno Stato membro e l'altro. Si propone pertanto di eseguire degli studi sui livelli di applicazione e di rispetto della legislazione in tutti gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i metodi di controllo della velocità. Per raffrontare e diffondere tali informazioni si potrebbe ricorrere alla banca dati CARE ulteriormente sviluppata. Esse potrebbero permettere di stabilire un nesso tra un livello inadeguato di applicazione e un numero elevato di incidenti e di vittime.

    1.9. Il Comitato chiede alla Commissione di elaborare delle raccomandazioni per valutare le disposizioni relative alla costruzione delle strade sotto il profilo della sicurezza degli utenti. In tal modo si potrebbe richiedere una "verifica della sicurezza delle strade", almeno per quanto riguarda le nuove costruzioni, finanziate dall'Unione europea.

    1.10. Il Comitato appoggia la sperimentazione nello sviluppo di incentivazioni alternative, quali le detrazioni fiscali, in modo da promuovere gli investimenti nella sicurezza stradale. Si potrebbero ad esempio elaborare dei regimi assicurativi intesi a incoraggiare una maggiore sicurezza e consapevolezza sulle strade, in particolare per i giovani conducenti. Tali incentivi possono contribuire ad evidenziare i vantaggi di un investimento nella sicurezza rispetto ai costi derivanti da un mancato investimento.

    1.11. Sebbene la Comunicazione fornisca indicazioni sulle possibilità di illustrare i vantaggi delle misure finalizzate alla sicurezza stradale grazie ad un'analisi multi-criteri e ad una valutazione dell'efficacia rispetto ai costi, occorre portare avanti la ricerca sul modo di sviluppare questi ed altri meccanismi. Il Comitato propone pertanto di attuare dei progetti dimostrativi per illustrare come applicare alla sicurezza stradale la valutazione del rapporto tra costi ed efficacia e altri meccanismi. I progetti dimostrativi potrebbero riguardare specificamente sfide presenti nei singoli Stati membri, nel rispetto del ruolo dell'UE che consiste nel sostenere l'azione locale e nazionale, specialmente per quanto riguarda il coordinamento.

    1.12. Il Comitato nutre perplessità per l'evidente preponderanza dell'automobile nel programma di azione sulla sicurezza stradale. La sicurezza di tutti gli utenti della strada è ugualmente importante, siano essi pedoni, ciclisti, passeggeri di mezzi di trasporto privati ad uso collettivo eccetera. Occorrerebbe incoraggiare le persone a ricorrere al modo di trasporto più sicuro. Tuttavia la strada dovrebbe essere sicura per tutti i modi di trasporto. Non si dovrebbe permettere che l'automobile o un altro mezzo di trasporto, sia oggetto di priorità a discapito della sicurezza degli altri modi di trasporto. In tale contesto, le automobili dovrebbero essere progettate in modo da ridurre al minimo le possibili conseguenze sui pedoni e sugli occupanti in caso di incidente.

    1.13. Il Comitato propone di dare maggiore rilievo ai controlli sanitari per i conducenti ad esempio conducenti, anziani e altri, al fine di accertare la loro capacità di guidare in modo sicuro.

    1.14. Il Comitato delle regioni invita la Commissione a mobilitare tutti i mezzi per arrivare, in tempi ragionevoli, ad una armonizzazione dei dispositivi tecnici che possono essere installati sui veicoli dai costruttori.

    Bruxelles, 21 settembre 2000.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Jos Chabert

    (1) GU C 244 dell'11.8.1997, pag. 33.

    (2) GU C 374 del 23.12.1999, pag. 76.

    Top