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Document 32000Y0519(01)
Council Resolution of 28 October 1999 on the role of standardisation in Europe
Risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa
Risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa
GU C 141 del 19.5.2000, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa
Gazzetta ufficiale n. C 141 del 19/05/2000 pag. 0001 - 0004
Risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa (2000/C 141/01) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 1. RICORDANDO gli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare la libera circolazione di merci e servizi, il rafforzamento della coesione economica e sociale, la protezione dei lavoratori e dei consumatori, e la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la competitività dell'industria e il ruolo che può svolgere la normalizzazione per il conseguimento di detti obiettivi; 2. RICORDANDO la sua risoluzione del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia d'armonizzazione tecnica e normalizzazione(1) e la risoluzione del 18 giugno 1992 sulla funzione della normalizzazione nell'economia europea(2); 3. PRENDENDO ATTO della relazione della Commissione del 13 maggio 1998 dal titolo "Efficacia e legittimità della normalizzazione europea nell'ambito del nuovo approccio"(3); 4. RICORDANDO le sue conclusioni del 18 maggio 1998(4) in cui conveniva, tra l'altro, "della necessità di ulteriori riflessioni e discussioni in materia di normalizzazione, alla luce della relazione della Commissione, nell'ambito del Consiglio e in altre sedi appropriate"; 5. RICONOSCENDO che in Europa si è sviluppato un solido sistema di normalizzazione e che in particolare attraverso il nuovo approccio ciò ha contribuito in modo significativo al funzionamento del Mercato unico, alla protezione della salute e della sicurezza, alla competitività dell'industria e alla promozione del commercio internazionale, e ha fornito sostegno a un'ampia gamma di politiche comunitarie; 6. RITENENDO che sia giunto il momento di affrontare quegli aspetti dell'attuazione del nuovo approccio che, come dimostra l'esperienza, possono essere migliorati; 7. CONSAPEVOLE che la normalizzazione opera in un ambiente in rapida trasformazione per ragioni connesse con gli scambi commerciali globali, il progresso tecnologico o particolari esigenze dei consumatori; consapevole dell'esistenza di diversi concetti di normalizzazione a livello mondiale e della tendenza sempre più marcata delle parti interessate a mettere a punto specificazioni tecniche al di fuori delle infrastrutture di normalizzazione riconosciute; consapevole che è giunto il momento di varare politiche che tengano conto delle nuove sfide e garantiscano nel futuro il successo della normalizzazione; 8. ESSENDO CONVINTO che, nel soddisfare dette esigenze, sia importante prendere come fondamento la struttura di normalizzazione di base già esistente in Europa, incluse le posizioni e responsabilità che gli organismi di normalizzazione nazionali ricoprono attualmente in seno agli organismi di normalizzazione europei ed internazionali (principio di delega nazionale); 9. PRENDENDO ATTO delle opportunità offerte all'Europa dall'allargamento dell'Unione e delle sfide che i paesi candidati all'adesione e il loro organismi di normalizzazione devono affrontare per diventare parte e beneficiare pienamente del sistema di normalizzazione europeo; 10. SOTTOLINEANDO il ruolo della normalizzazione europea quale mezzo per far fronte a specifiche esigenze del mercato europeo, per servire l'interesse pubblico, in particolare a sostegno delle politiche europee, per fornire norme in nuovi settori, per applicare norme internazionali in maniera coerente e, nel rispetto dell'indipendenza degli organismi nazionali di normalizzazione, per agevolare la reciproca intesa tra organismi di normalizzazione degli Stati membri e la preparazione di posizioni coerenti in sede di normalizzazione internazionale; HA PERTANTO CONVENUTO quanto segue: Principi della normalizzazione 11. CONFERMA che la normalizzazione è un'attività volontaria basata sul consenso, svolta dalle parti e nell'interesse delle stesse, fondata sull'apertura e la trasparenza, nel quadro di organismi di normalizzazione indipendenti e riconosciuti, sfociante nell'adozione di norme alle quali si ottempera volontariamente; 12. PONE L'ACCENTO sul fatto che le norme devono essere adeguate allo scopo, avere un alto grado di accettabilità come risultato del pieno coinvolgimento nel processo di normalizzazione di tutte le parti interessate, essere coerenti tra loro e tener conto delle innovazioni tecnologiche e della concorrenza; che esse devono pertanto essere fondate su un'approfondita ricerca scientifica, essere aggiornate periodicamente e, ove possibile, basarsi su risultati conseguibili; 13. INCORAGGIA gli organismi europei di normalizzazione affinché, oltre a mantenere il quadro per l'elaborazione di norme formali necessarie tra l'altro per sostenere le disposizioni legislative relative a sanità, sicurezza e ambiente, continuino a sviluppare nuove politiche per adeguarsi alle esigenze di un mercato in evoluzione; - diversificando la gamma dei prodotti e dei servizi offerti alle parti interessate; - sviluppando un sistema differenziato di prodotti diversi dalle norme formali che includa procedure di elaborazione e processi di consultazione adattati alla finalità di ciascun prodotto e che preveda che i prodotti in questione saranno trasformati al più presto, se del caso, in norme formali; mantenendo al contempo gli impegni da essi assunti nei confronti della normalizzazione formale; 14. CHIEDE alla Commissione di esaminare in che modo si debba sviluppare un quadro comunitario di principi riguardo all'uso, nell'ambito delle politiche comunitarie, di specificazioni che non abbiano lo status di norme formali; 15. CHIEDE alla Commissione di esaminare se le differenze di normalizzazione tra i settori della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni e altri settori facciano sorgere problemi o opportunità e, qualora sia così, come li si possa affrontare; 16. ESORTA gli organismi di normalizzazione nazionali e europei a continuare a sostenere il funzionamento dell'infrastruttura europea di normalizzazione e il perseguimento di obiettivi comuni europei; Allargamento 17. ESPRIME COMPIACIMENTO per le misure prese dai paesi candidati all'adesione e dai loro organismi di normalizzazione al fine di creare e ulteriormente sviluppare, con il sostegno dell'Unione europea, le necessarie infrastrutture di normalizzazione nell'intento di ottemperare alle condizioni poste per l'appartenenza agli organismi di normalizzazione europei in modo da partecipare pienamente e efficacemente alla normalizzazione europea; esorta gli organismi di normalizzazione europei a esaminare attentamente la necessità di adattare le procedure interne all'aumentato numero di participanti; Ruolo delle autorità pubbliche 18. SOTTOLINEA il legittimo interesse delle autorità pubbliche nei confronti della normalizzazione europea, visto l'ampio impatto che esso esercita sulla società e in considerazione della nuova dimensione acquisita per l'ampio ricorso che vi fanno le politiche comunitarie, specialmente a sostegno della normativa nel contesto del nuovo approccio; 19. CHIEDE alle autorità pubbliche di riconoscere l'importanza strategica della normalizzazione, in particolare mantenendo un quadro di stabilità e trasparenza giuridica, politica e finanziaria a livello europeo, internazionale e nazionale, che consenta l'ulteriore evoluzione della normalizzazione, assicurando il rispetto dei principi che sono alla base della stessa e, se del caso, contribuendo al processo di normalizzazione; 20. PRENDE ATTO che il nuovo approccio creato per il completamento del mercato interno, che integra lo strumento ufficiale della direttiva e norme europee di applicazione volontaria, si è dimostrato valido e dovrebbe essere applicato in modo più pronunciato, e invita la Commissione a esaminare sistematicamente se il principio del nuovo approccio possa essere applicato a settori non ancora presi in considerazione come mezzo per migliorare e semplificare, ove possibile, la normativa; 21. RITIENE che la cooperazione tra la Comunità e gli organismi europei di normalizzazione debba basarsi sul partenariato, caratterizzato da obiettivi comuni, e che debbano essere creati nuovi meccanismi che assicurino la cooperazione e la trasparenza tra la Commissione, le autorità nazionali e gli organismi europei di normalizzazione; in particolare, chiede agli organismi europei di normalizzazione di adottare procedure per risolvere, in collaborazione con le autorità pubbliche, i problemi che altrimenti potrebbero condurre all'applicazione della clausola di salvaguardia; Efficacia 22. INVITA gli organismi europei di normalizzazione ad aggiornare costantemente le loro politiche per rendere più efficace il processo di normalizzazione, in modo da fornire in tempi brevi norme che rispondano alle esigenze del mercato e delle PMI e - eventualmente - ai termini fissati nei mandati della Comunità e nel diritto comunitario, e a riferire periodicamente in merito all'impatto delle politiche sull'efficacia; 23. In questo contesto INVITA gli organismi europei di normalizzazione a ricorrere più frequentemente al voto indicativo in una fase precoce del processo di normalizzazione per verificare il consenso nei casi in cui siano presenti tutti i necessari dati tecnici, qualora si rischi di non rispettare i termini convenuti e qualora ci sia probabilità di raggiungere il numero necessario di voti a favore; 24. INVITA gli organismi europei di normalizzazione a sviluppare o migliorare i meccanismi esistenti, integrativi del consenso a livello nazionale, che consentano di tener ampiamente conto delle posizioni espresse dai vari gruppi di interesse nel corso del processo di normalizzazione; 25. ESORTA la Commissione - ad assicurare che i mandati di normalizzazione previsti dal nuovo approccio siano preparati con cura e efficacia, in modo da fornire agli Stati membri e agli organismi europei di normalizzazione sufficienti opportunità di partecipazione, - ad assicurare che sulle attività di normalizzazione coperte dai mandati sia esplicata piena vigilanza e che siano esaminate le misure appropriate con gli organismi europei di normalizzazione per garantire un adeguato progresso, - a svolgere, come parte del continuo processo di valutazione, studi sull'impatto globale della normalizzazione ed a contribuire, in stretta collaborazione con gli organismi europei di normalizzazione, a stabilire un sistema di raffronto delle prestazioni di tali organismi e a tenere il Consiglio informato sull'evoluzione dei lavori; 26. ESORTA le autorità pubbliche degli Stati membri a fornire appropriati e tempestivi contributi al processo di normalizzazione, in particolare qualora questa sia intrapresa a sostegno di politiche comunitarie o nell'interesse pubblico; 27. INVITA tutte le parti interessate a partecipare attivamente all'elaborazione delle norme e a contribuire alla gestione del processo di normalizzazione; 28. ESPRIME COMPIACIMENTO per la presentazione, da parte degli organismi europei di normalizzazione, di informazioni comuni, aggiornate e di facile uso e accesso sui progressi compiuti nella normalizzazione ed invita gli organismi di normalizzazione a migliorare costantemente il loro sistema di divulgazione delle informazioni; 29. OSSERVA CON PREOCCUPAZIONE che la produzione di norme armonizzate europee è rallentata in molti settori, in particolare che a tutt'oggi mancano norme armonizzate concernenti la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(5) e esorta tutti gli interessati a prendere le necessarie iniziative che consentano di fornire le norme che occorrono per agevolare la libera circolazione delle merci in detto settore; Finanziamento 30. RITIENE che i costi relativi all'elaborazione delle norme debbano in linea di principio essere a carico delle parti interessate; 31. RIBADISCE LA PROPRIA INTENZIONE di continuare a fornire alla normalizzazione europea il supporto finanziario mirato della Comunità entro appropriati limiti di bilancio; 32. INVITA gli organismi di normalizzazione nazionali ed europei e le autorità pubbliche a esaminare il modo migliore per garantire il finanziamento di un efficace sistema di normalizzazione globale in Europa alla luce di un ambiente europeo e internazionale in rapida evoluzione e dei probabili cambiamenti nelle tradizionali fonti di finanziamento; Normalizzazione internazionale 33. NEL RICONOSCERE la crescente importanza delle norme internazionali in un mercato in via di globalizzazione, RIBADISCE il proprio impegno nei confronti della normalizzazione internazionale e degli obblighi sanciti dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ritenendo in particolare che attraverso tale accordo si debba ulteriormente promuovere il ricorso a norme internazionali esaustive e prendendo atto che la Commissione, gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione europei hanno creato strumenti che consentono di ottemperare efficacemente a detti impegni; 34. ESORTA i partner commerciali dell'Europa a concretizzare il loro impegno nei confronti della normalizzazione internazionale introducendo modelli di regolamentazione che integrino le norme e a rendere le stesse più coerenti sopprimendo le norme nazionali in contrasto con quelle internazionali, salvo nei casi in cui tali norme internazionali siano inefficaci o indadeguate, per esempio a causa di un livello insufficiente di protezione o di fattori fondamentali climatici o geografici di problemi tecnologici fondamentali; 35. SOTTOLINEA la natura esemplare dell'accordo di Vienna (tra l'ISO e il CEN) e dell'accordo di Dresda (tra il CEI e il Cenelec) e INCORAGGIA gli organismi di normalizzazione dei partner commerciali dell'Europa ad adottare analoghi meccanismi di cooperazione con gli organismi internazionali di normalizzazione e di recepimento di norme internazionali; 36. SOTTOLINEA la necessità che i partecipanti europei agli organismi internazionali di normalizzazione si impegnino al massimo per assicurare che gli stessi siano efficienti e affidabili e che le norme internazionali siano di qualità sufficientemente elevata per svolgere il ruolo loro attribuito dall'accordo TBT dell'OMC; 37. PONE IN RILIEVO la necessità di garantire, nel rispetto dell'indipendenza degli organismi nazionali di normalizzazione, che gli interessi definiti a livello europeo vengano correttamente presentati, sia presso gli organismi internazionali di normalizzazione sia nelle sedi intergovernative, e che a tal fine siano previsti meccanismi appropriati per lo scambio delle informazioni pertinenti e le consultazioni preliminari da parte della Commissione, degli Stati membri e degli organismi di normalizzazione europei; 38. RICORDA alle parti europee - la necessità di tenere pienamente conto i requisiti essenziali della normativa comunitaria, e - che, conformemente al trattato, in particolare l'articolo 137, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere prescrizioni nazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, protezione ambientale tutela del consumatore e altre politiche pertinenti, ove l'elaborazione di una norma armonizzata si basi su lavori svolti a livello internazionale; 39. SOTTOLINEA che le parti interessate, come i gruppi di interesse dei lavoratori, dei consumatori e degli ambientalisti, dovrebbero essere pienamente coinvolte nel processo di normalizzazione in tutte le fasi opportune, ove le norme siano elaborate a livello internazionale; 40. CHIEDE alla Commissione di elaborare, in consultazione con gli Stati membri, direttive per una politica europea di normalizzazione nel contesto internazionale che tenga conto degli elementi di cui ai punti da 33 a 39 e di riferire in merito al Consiglio entre il mese di luglio 2001. Tali direttive dovrebbero mettere a frutto le esperienze e i punti forti della normalizzazione europea e contribuire a sviluppare, in stretta cooperazione con i partner commerciali dell'Europa, norme internazionali che svolgano un ruolo significativo nell'abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi; Conclusioni 41. CHIEDE alla Commissione di riferire al Consiglio, entro il 30 giugno 2001, sulle azioni da essa intraprese conformemente alla presente risoluzione; 42. CONVIENE DI RIESAMINARE l'attuazione della presente risoluzione, basandosi tra l'altro sulla relazione della Commissione, e di decidere le ulteriori azioni che si rivelassero necessarie. (1) GU C 136 del 4.8.1985. (2) GU C 173 del 9.7.1992. (3) COM(98) 291. (4) 8884/98 MI 60 ECO 91. (5) GU L 40 del'11.2.1989, pag. 12.