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Document 52000XC0208(01)

Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 35 del 8.2.2000, p. 12-13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000XC0208(01)

Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 035 del 08/02/2000 pag. 0012 - 0013


Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese

(2000/C 35/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale delle misure antidumping definitive imposte dal regolamento (CE) n. 2402/98 del Consiglio(1) (in appresso "il regolamento") sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese.

1. Domanda di riesame

La domanda di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento n. 905/98(3), (in appresso "il regolamento di base") è stata presentata da due importatori italiani, Pro.cat Scarl e De Stefani Luigi. La domanda riguarda soltanto la precisazione del prodotto soggetto alle misure antidumping.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è il magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese, di cui ai codici NC 8104 11 00 e ex 8104 19 00.

Nel regolamento il magnesio greggio puro è definito come:

- magnesio greggio contenente, non intenzionalmente, piccole quantità di altri elementi considerati come impurità, e

- magnesio greggio contenente elementi aggiunti intenzionalmente, quali l'alluminio e lo zinco, non corrispondente ad una delle leghe descritte in un allegato del regolamento.

3. Misure vigenti

Le misure attualmente in vigore sul magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese consistono in un dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento.

4. Motivazione della domanda di riesame

Come indicato sopra, le misure antidumping riguardano il magnesio greggio puro. Esse non coprono il magnesio di lega, che nel regolamento è stato definito in base agli standard industriali europei (Comité européen de normalisation - CEN) o internazionali equivalenti, elencati in allegato allo stesso regolamento.

Secondo la domanda di riesame, alcuni tipi di magnesio non elencati nell'allegato del regolamento, in particolare le leghe di magnesio per getti anodici, sono conformi agli standard CEN e non dovrebbero quindi essere soggetti alle misure.

5. Procedimento per la determinazione del prodotto soggetto alle misure

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficiente per l'avvio di un riesame intermedio parziale, la Commissione inizia, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, un'inchiesta specificamente intesa a precisare il prodotto soggetto alle misure antidumping.

La Commissione invierà copie del presente avviso e della versione non riservata della domanda di riesame al produttore comunitario, ai produttori esportatori e agli importatori che hanno partecipato all'inchiesta in seguito alla quale sono state adottate le misure vigenti.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni e a fornire elementi di prova, purché dimostrino che potrebbero risentire dell'esito dell'inchiesta.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

Le eventuali osservazioni o domande di audizione devono essere presentate per iscritto all'indirizzo indicato più avanti e devono precisare nome, indirizzo, e-mail e numero di fax e/o di telefono delle parti interessate.

6. Termini

Le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché le loro asserzioni possano essere prese in considerazione durante l'inchiesta. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine. Questo termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non note alla Commissione, che hanno quindi interesse a mettersi in contatto al più presto con la Commissione, all'indirizzo seguente: Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzioni C e E

(DM 24 - 8/38)

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex: COMEU B 21877

7. Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Qualora risulti che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e si possono utilizzare i dati disponibili.

(1) GU L 298 del 7.11.1998, pag. 1.

(2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

Sus