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Document 51999AC0850

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie"

GU C 329 del 17.11.1999, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AC0850

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie"

Gazzetta ufficiale n. C 329 del 17/11/1999 pag. 0027 - 0029


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie"

(1999/C 329/09)

Il Consiglio, in data 8 settembre 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore John Simpson, in data 1o settembre 1999.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 22 settembre 1999, nel corso della 366a sessione plenaria, con 114 voti favorevoli e 1 astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La Commissione ha proposto un nuovo regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione del diritto comunitario alle isole Canarie.

1.2. La modifica fa slittare al 30 giugno 2000 l'obbligo della prevista riduzione ulteriore del livello di tutela della produzione locale di un certo numero di prodotti, garantito attraverso un'imposta locale sulla produzione e sulle importazioni (i particolari saranno illustrati qui di seguito). Il regolamento in vigore prevede che questa imposta venga ridotta annualmente del 20 % a partire dal 31 dicembre 1996 e totalmente eliminata dal 31 dicembre 2000, quando le isole Canarie dovranno inoltre assicurare la piena applicazione della Tariffa Doganale Comune della Comunità europea.

1.3. In effetti, la modifica al regolamento pospone di sei mesi la riduzione inizialmente prevista per il 31 dicembre 1999. Nel frattempo, la Commissione analizzeràl'impatto della riduzione progressiva dell'imposta sui vari settori interessati. Saranno esaminati i vantaggi e le motivazioni di ulteriori misure specifiche a favore di questi settori vulnerabili. Se necessario, inoltre, la Commissione presenterà un'altra proposta al Consiglio.

1.4. La modifica al regolamento dev'essere approvata dal Consiglio europeo all'unanimità.

1.5. Le eventuali nuove disposizioni che saranno decise nel 2000 dovranno invece essere adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, conformemente al disposto dell'articolo 299, secondo paragrafo, del Trattato di Amsterdam.

2. Disposizioni specifiche applicabili alle isole Canarie

2.1. Le isole Canarie sono entrate a far parte dell'UE nel 1986, in seguito all'adesione della Spagna.

2.2. L'Atto di Adesione di Spagna e del Portogallo riconosceva la situazione economica e sociale dell'arcipelago in tutta la sua particolarità e difficoltà(1). Tenendo conto dei problemi specifici di questa regione, le isole Canarie erano inizialmente escluse dal Territorio doganale della Comunità, dalla Politica commerciale comune, dalla PAC e dalla Politica comune della pesca.

2.3. In anni più recenti, sono state introdotte misure che hanno ridotto, in maniera non traumatica, il livello e l'impatto di queste deroghe.

2.4. Il sistema fiscale APIM (vedere punti successivi) è stato introdotto nel 1973 ed è rimasto in vigore anche dopo l'adesione alla Comunità. L'obiettivo di questa imposta era di fornire una certa protezione fiscale ai settori più vulnerabili dell'industria manifatturiera locale.

2.5. Dato che si tratta di una delle regioni ultraperiferiche della Comunità, si è tenuto conto dei problemi specifici delle isole Canarie in diversi contesti. Tra questi:

1. il Regolamento (CEE) n. 1911/91, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie(2).

2. La Decisione 91/314/CEE del Consiglio, che stabilisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican)(3).

3. La decisione della Commissione concernente l'imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM), che si basa sulle disposizioni specifiche del Regolamento 1911/91(4).

4. Il Regolamento del Consiglio 1601/92 ha istituito un sistema specifico di approvvigionamento e misure specifiche connesse, riguardanti gli scambi di alcuni prodotti agricoli in deroga temporanea alla politica agricola comune.

5. La decisione della Commissione, presa nell'ambito dell'iniziativa comunitaria REGIS II relativa ad un programma d'azione 1994-1999 ai fini di una più rapida e migliore integrazione economica nella Comunità, di fornire un contributo comunitario di 216,9 milioni di ECU, il 94 % dei quali a titolo del FESR e il 6 % a titolo del FEAOG, ad un programma il cui costo totale è di 385,5 milioni di ECU.

6. Un sostegno a titolo dei Fondi strutturali che, nel periodo 1994-1999, ha contribuito per 660 milioni di ECU ad un programma di spese che comprende fondi pubblici e finanziamenti privati per un totale di 1052 milioni di ECU a prezzi del 1994(5). Questo non tiene conto dell'impatto dei vari stanziamenti provenienti dai programmi multiregionali spagnoli.

3. L'APIM (Imposta sulla produzione e sulle importazioni)

3.1. La Commissione propone di continuare ad applicare l'APIM a sette gruppi di prodotti fino al 30 giugno 2000 alle aliquote attuali.

3.2. Questi gruppi rientrano tra i gruppi di prodotti definiti in base alla nomenclatura della Tariffa doganale comune. Le classificazioni sono elencate, in forma particolareggiata, nell'allegato alla proposta. Si tratta dei seguenti gruppi:

- alimenti vari

- tabacchi

- chimica

- carta

- tessili

- industrie metallurgiche

- altri prodotti finiti (come specificato).

3.3. La Commissione è giunta alla conclusione che la soppressione dell'APIM potrebbe compromettere i posti di lavoro nei settori di cui al punto 3.2 ed ha elaborato previsioni particolareggiate sulle implicazioni negative che tale soppressione potrebbe avere sull'occupazione in ciascun settore.

3.4. La Commissione ha respinto la richiesta delle autorità spagnole di includere le bevande analcoliche e i materiali da costruzione nell'elenco dei prodotti per i quali verrebbe sospesa la riduzione dell'APIM.

3.5. Se la modifica è accettata, l'APIM continuerà ad essere applicata solo al 10 % del valore totale delle importazioni delle isole Canarie. L'aliquota massima applicabile sarà del 6,9 % sui tabacchi e del 2,3 % sui "prodotti finiti" specificati.

3.6. La Commissione riconosce che le misure proposte, che rappresenterebbero una esenzione temporanea ai principi sanciti nel Regolamento 1911/91, devono inserirsi nel processo d'integrazione delle isole Canarie nella Comunità e mirare solo ad attenuare gli effetti degli aggiustamenti economici strettamente necessari(6).

4. La situazione economica e sociale delle isole Canarie

4.1. Le isole Canarie (1,6 milioni di abitanti), sono una regione autonoma della Spagna, alla quale è stato delegato un gran numero di competenze in materia di sviluppo delle politiche economiche locali.

4.2. La Comunità si rende conto dei problemi insoliti e specifici di queste isole e delle ripercussioni che tali problemi presentano a livello di integrazione delle Canarie nell'Unione europea.

4.3. Una delle caratteristiche dell'economia locale è l'elevato grado di dipendenza dal reddito proveniente dal turismo. Le Canarie accolgono più di 10 milioni di visitatori l'anno. Si tratta di un'importante fonte di reddito ma che richiede al tempo stesso un'attenta pianificazione della sostenibilità ambientale in termini di utilizzazione delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche.

4.4. Il clima della regione offre vantaggi comparativi per la coltivazione e l'esportazione di banane e pomodori, nonché per la produzione vitivinicola.

4.5. Gli elementi che più caratterizzano la situazione economica delle Canarie sono da un lato la lontananza dei principali mercati europei e, dall'altro, le dimensioni abbastanza ridotte dell'economia delle varie isole. Per controbilanciare in parte i costi di spedizione delle merci da e per le isole, viene versato un contributo agli esportatori basato sui costi di trasporto supplementari delle importazioni e delle esportazioni tra le Canarie e il resto dell'UE.

4.6. La disoccupazione è elevata. Recentemente, la regione si situava al quarto posto nell'Unione europea per numero di senza lavoro (in base alle definizioni NUTS II)(7).

4.7. Dal 1987 al 1997, la disoccupazione è calata dal più del 25 % al 21 %. Resta tuttavia due volte superiore alla media dell'Unione europea.

4.8. Il PIL pro capite, misurato da Eurostat in termini di potere d'acquisto, è salito dal 69 % della media comunitaria nel 1986 al 74,3 % nel 1996(8). Si tratta di un sensibile miglioramento ma la cifra è ancora abbastanza bassa e permette alle Canarie di rientrare tra le regioni dell'Obiettivo 1, posizione oramai assicurata fino al 2006.

5. Futuri sviluppi

5.1. L'articolo 299, secondo paragrafo, del Trattato di Amsterdam (ex articolo 227, secondo paragrafo) prevede disposizioni specifiche di applicazione del Trattato ai Dipartimenti francesi di Oltremare, alle isole Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo(9), adotta misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del Trattato a tali regioni, tenuto conto della loro situazione socioeconomica strutturale, determinata dalla loro perifericità, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia, dal clima e dalla dipendenza economica da una gamma limitata di prodotti. Probabilmente, questo riferimento ai prodotti comprende anche i servizi.

5.2. Le misure specifiche devono prendere in considerazione settori quali le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di agricoltura e pesca, le condizioni di fornitura delle materie prime e dei beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali della Comunità.

5.3. Tali misure specifiche devono essere adottate "senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni".

5.4. Per il periodo 2000-2006, la Commissione ha già deciso che le isole Canarie rientrano tra le regioni comunitarie dell'Obiettivo 1, prorogando in tal modo la posizione assunta fino al 1999. Le isole Canarie continuano anche a rispondere ai requisiti previsti dal Fondo di coesione che potenzia la percentuale massima di costi finanziabili dai Fondi strutturali.

6. Conclusioni e raccomandazioni

6.1. Il Comitato economico e sociale coglie questa opportunità per presentare le sue osservazioni sulla modifica proposta al Regolamento 1911/91, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

6.2. Il Comitato riconosce che le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea meritano una considerazione particolare in sede di applicazione delle politiche comunitarie, cercando di rispettare per quanto possibile, lo spirito e le disposizioni particolareggiate di dette politiche. Il Comitato approva soprattutto la raccomandazione prevista all'articolo 299, secondo paragrafo, del Trattato, di non compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario.

6.3. Negli ultimi anni, le isole Canarie hanno dimostrato di poter migliorare la loro posizione economica in termini sia assoluti sia relativi. Sono tuttavia opportuni degli sforzi per consentire ulteriori passi avanti.

6.4. Pertanto, il Comitato approva l'impegno della Commissione di esaminare, insieme alle autorità spagnole, le conseguenze di una sospensione della riduzione progressiva dell'APIM e di presentare, se necessario, una proposta d'azione. L'obiettivo è quello di eliminare l'imposta senza danneggiare alcuneattività produttive locali nei settori vulnerabili.

6.5. Pur approvando lo spirito generale della proposta della Commissione, il Comitato ritiene che occorrerebbe approfittare di questa occasione per rivedere non solo l'impatto del regime dell'APIM ma anche la natura e l'impatto di tutte le politiche comunitarie sullo sviluppo delle isole Canarie. Bisognerebbe inoltre definire proposte volte a garantire una migliore integrazione di queste isole nella Comunità e a portare avanti azioni innovative per la promozione del loro sviluppo.

6.6. Il Comitato pertanto accetta le motivazioni relative alla modifica del Regolamento 1911/91 concernente la sospensione della riduzione dell'APIM, considerandola un meccanismo adeguato a consentire una revisione più accurata dei metodi di promozione dello sviluppo delle isole Canarie.

6.7. Il Comitato economico e sociale sarà particolarmente interessato alle proposte che emergeranno a seguito di una tale revisione e spera che la Commissione gli dia l'opportunitàdi esprimersi in merito alla loro applicazione.

Bruxelles, 22 settembre 1999.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

(1) Atto di adesione, Protocollo n. 2. Le isole Canarie erano escluse, in particolare, dal Territorio Doganale della Comunità e dalla Politica Agricola Comune.

(2) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1.

(3) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 5.

(4) GU L 10 del 13.1.1996, pag. 38.

(5) L'impatto delle politiche strutturali sulla coesione economica e sociale dell'Unione, 1989-1999 (una prima valutazione presentata da ogni singolo stato, ottobre 1996), a cura della Commissione europea, pag. 166.

(6) COM(1999) 226 def., paragrafo 7.

(7) Sesta relazione periodica sulla situazione economica e sociale e sullo sviluppo delle regioni dell'Unione europea, a cura della Commissione europea. Tabella 43.

(8) Op. cit. Tabella 43.

(9) Il nuovo articolo 299, secondo paragrafo, del Trattato non fa alcun riferimento specifico alla consultazione del Comitato economico e sociale o del Comitato delle regioni.

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