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Document 51999AC0845

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 96/49/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia"

GU C 329 del 17.11.1999, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AC0845

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 96/49/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia"

Gazzetta ufficiale n. C 329 del 17/11/1999 pag. 0011 - 0012


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 96/49/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia"(1)

(1999/C 329/04)

Il Consiglio, in data 7 giugno 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera c) del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Giesecke, in data 20 luglio 1999.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 22 settembre 1999, nel corso della 366a sessione plenaria, con 110 voti favorevoli e 2 voti astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. In tutti gli Stati membri dell'Unione europea la popolazione segue con grande attenzione il trasporto di merci pericolose e i provvedimenti adottati in merito.

1.2. Scopo della proposta ora presentata è contribuire a consolidare le norme di sicurezza e di qualità nel trasporto di merci pericolose per ferrovia.

1.3. Il testo fa riferimento alla Direttiva 96/49/CE, non ancora integralmente applicata.

1.4. Il problema cruciale è che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) non ha portato a termine l'elaborazione di norme comunitarie uniformi sui contenitori (recipienti) per merci pericolose della classe 2 (gas) conformemente al mandato conferito dalla Direttiva 96/49/CE.

1.5. I gas in esame sono trasportati per ferrovia, ad esempio sotto forma di accendini, bombolette spray, fornelli da campeggio, materiale da riscaldamento per uso privato o come gas industriali.

1.6. Da circa 80 anni in ogni Stato membro esistono norme di diritto industriale e dei trasporti in materia di imballaggio e trasporto di merci pericolose della classe 2 (gas).

1.7. Queste norme nazionali possono divergere anche notevolmente, già sotto il profilo delle prescrizioni tecniche legate soprattutto alle condizioni climatiche (ad esempio in Finlandia o in Grecia). È perciò necessaria una norma europea comune.

1.8. Dato che in ogni Stato membro le misure di normalizzazione interessano sia i governi che le organizzazioni professionali, vi è una forte necessità di concertazione.

1.9. Le proposte nazionali e quelle delle organizzazioni di livello comunitario devono essere contemperate, anche se in questo ambito gli interessi in gioco appaiono nettamente contrastanti. Cionondimeno è incomprensibile per il Comitato che non esistano ancora norme CEN, che sarebbero indispensabili per ragioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

2. La proposta di direttiva della Commissione

2.1. Dati i motivi esposti nel preambolo, la Commissione vuole prorogare le date limite previste nella Direttiva 96/49/CE.

2.2. È la Commissione stessa che propone nuove date oppure, data la complessità della materia, rimanda a ulteriori proroghe che saranno stabilite dal comitato previsto nell'articolo 9.

2.3. È presentata una proposta integrativa che prevede l'applicazione di "condizioni ad hoc" ai soli trasporti di merci pericolose effettuati in territorio nazionale.

3. Osservazioni generali

3.1. La proposta di direttiva della Commissione è opportuna e merita sostegno per i motivi esposti.

3.2. Il Comitato raccomanda di concedere ai singoli Stati membri la facoltà di applicare ai trasporti locali norme più severe di quelle stabilite nel RID, anche per assicurare la parità di opportunità con i vettori stradali.

3.3. Tuttavia, dato che possono essere applicate anche prescrizioni poco vincolanti, il Comitato chiede alla Commissione di chiarire ciò che intende per "trasporti di carattere locale", che non vanno assolutamente interpretati estensivamente in modo da comprendere ampie porzioni di una zona di distribuzione.

3.4. Considerando i vari incidenti accaduti in passato, il Comitato si attende dai governi competenti che applichino il massimo rigore nella concessione di autorizzazioni speciali per trasporti ad hoc.

4. Osservazioni particolari

4.1. La proposta di direttiva stabilisce un divieto di discriminazione per il caso eccezionale dei "trasporti di carattere locale" di cui all'articolo 6, paragrafo 9. Il Comitato chiede di fare altrettanto anche per il caso eccezionale delle "operazioni di trasporto ad hoc" di cui all'articolo 6, paragrafo 11.

4.2. Nel descrivere la "situazione attuale", la Commissione segnala che la direttiva avrebbe dovuto entrare in vigore già il 1o gennaio 1999.

4.3. Poiché ciò non è ancora avvenuto, restano in vigore le normative nazionali.

4.4. Il Comitato può capire la posizione di attesa assunta in un primo tempo dalla Commissione prima di presentare la direttiva; considera tuttavia che la proposta ora in esame interviene in tempo utile prima della scadenza delle disposizioni transitorie.

Bruxelles, 22 settembre 1999.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

(1) GU C 181 del 26.6.1999, pag. 25.

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