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Document 51999PC0678

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio d'associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in merito all'adozione di disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

/* COM/99/0678 def. */

GU C 247E del 31.8.1999, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0678

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio d'associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in merito all'adozione di disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale /* COM/99/0678 def. */

Gazzetta ufficiale n. C 247 E del 31/08/1999 pag. 0023 - 0025


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio d'associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in merito all'adozione di disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Contesto

L'accordo europeo stipulato fra la Comunità e la Estonia [1] contiene disposizioni relative al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. L'accordo europeo prevede che il Consiglio d'associazione adotti con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento del suddetto obiettivo. A tale scopo si allega un progetto di decisione del Consiglio d'associazione, lo stesso per tutti i paesi associati dell'Europa centrale e orientale. Gli Stati membri sono stati consultati in seno alla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti il 20 aprile 1999; i paesi candidati sono stati informati nel corso di una riunione tenutasi il 28 maggio 1999.

[1] GU L 68 del 9 marzo 1998, p. 3.

Uno degli obiettivi dell'accordo europeo è quello di costituire un quadro adeguato per l'integrazione graduale dei paesi associati nella Comunità. Gli accordi europei coi paesi dell'Europa centrale e orientale costituiscono dunque un mezzo per l'adesione di tali paesi alla Comunità. Di questo obiettivo finale si tiene conto nel progetto di decisione del Consiglio d'associazione qui allegato, nella misura in cui esso è basato sull'acquis comunitario relativo a questo settore, in particolar modo sul regolamento 1408/71 [2]. Tuttavia, tenendo conto della sentenza n. 30/98 della Corte costituzionale ungherese, non si è fatto riferimento esplicito all'acquis comunitario [3]. Invece, il progetto di decisione contiene all'allegato I il testo del regolamento 1408/71, che consente di applicare norme conformi al diritto comunitario nel settore.

[2] Cfr. versione codificata, GU L 28 del 30 gennaio 1997.

[3] In tale sentenza, la Corte ungherese ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'applicazione, da parte delle autorità ungheresi, delle norme comunitarie alla cui formazione esse non abbiano partecipato.

In passato la Comunità ha già ritenuto di adottare disposizioni simili a quelle necessarie per l'attuazione dell'accordo succitato, in particolare la decisione n. 3/80 del Consiglio d'associazione CEE-Turchia [4], basata sull'articolo 39 del protocollo aggiuntivo all'accordo di Ankara.

[4] Decisione n. 3/80 del 19 settembre 1980, GU C 110 del 25 aprile 1983, p. 60.

Fondamento giuridico

Il progetto di decisione del Consiglio d'associazione si basa sugli articoli 37, 38 e 39 dell'accordo europeo con la Estonia.

L'accordo europeo istituisce un sistema di coordinamento basato in particolare:

1. A favore dei cittadini dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale legalmente occupati in uno Stato membro e dei loro familiari:

(a) sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, di occupazione o di residenza compiuti secondo la legislazione di uno o più Stati membri ai fini del diritto alle pensioni e alle rendite di vecchiaia, invalidità e in caso di morte, nonché per le cure sanitarie;

(b) sull'esportazione verso il paese associato d'origine delle pensioni e rendite di vecchiaia, in caso di morte, per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per l'invalidità da esse derivante;

(c) sul pagamento degli assegni familiari per i membri della famiglia che risiedono legalmente con il lavoratore.

2. A favore dei lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul territorio di un paese associato e dei loro familiari:

sulla concessione di vantaggi analoghi a quelli indicati ai punti 1(b) e 1(c) di cui sopra.

Va sottolineato che, conformemente alle disposizioni degli accordi europei, i progetti di decisioni non diminuiranno in nulla i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali stipulati fra uno Stato membro e un paese associato qualora tali accordi bilaterali offrano agli interessati un trattamento più favorevole.

Proposta

Il progetto di decisione del Consiglio d'associazione qui allegato contiene (i) disposizioni relative agli obblighi di ciascuna parte contraente e (ii) disposizioni relative soltanto agli obblighi degli Stati membri nei confronti dei lavoratori dei paesi associati:

- le parti I, III e IV riguardano gli Stati membri e i paesi associati;

- la parte II è applicabile soltanto da parte degli Stati membri.

La Commissione invita pertanto il Consiglio ad approvare l'allegata proposta di decisione del Consiglio d'associazione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio d'associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in merito all'adozione di disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 42,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 38 dell'accordo europeo stipulato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, stabilisce che il Consiglio d'associazione adotti con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 37 dell'accordo stesso,

DECIDE:

La posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio d'associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale contenute nell'accordo europeo dovrà basarsi sul progetto di decisione del Consiglio d'associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE TRA

L'UNIONE EUROPEA

E LA REPUBBLICA DI ESTONIA

- Il Consiglio d'associazione-

DECISIONE N. .../99 DEL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE

istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra,

del ...

in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale contenute nell'accordo europeo

IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, e in particolare gli articoli 37, 38 e 39,

considerando che l'articolo 37 del suddetto accordo istituisce un coordinamento dei regimi di sicurezza sociale della Estonia e degli Stati membri e stabilisce i princìpi di tale coordinamento;

considerando che l'articolo 38 del suddetto accordo dispone che il Consiglio d'associazione adotti con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 37,

DECIDE:

PARTE I - DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente decisione:

a) il termine "lavoratore" designa qualsiasi persona definita come lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato I o ai sensi della legislazione della Estonia;

b) i termini "lavoratore frontaliero", "lavoratore stagionale", "rifugiato", "apolide" "familiare", "superstite", "residenza", "soggiorno", "Stato competente", "periodo assicurativo", "periodo di lavoro", "periodo di residenza", "prestazioni e pensioni", "prestazioni e assegni familiari", "assegno in caso di morte" hanno il senso attribuito loro all'articolo 1 dell'allegato I;

c) i termini "legislazione", "autorità competente", "istituzione", "istituzione competente", "istituzione del luogo di residenza", "Stato competente" hanno, rispettivamente per ciascuno Stato membro e per la Estonia, il senso loro attribuito all'articolo 1 dell'allegato I.

Articolo 2

Settore d'applicazione alle persone

Ove non altrimenti disposto, la presente decisione si applica:

a) ai lavoratori cittadini della Estonia legalmente occupati in uno Stato membro e che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti;

b) ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati in Estonia e che sono o sono stati soggetti alla legislazione della Estonia, nonché ai loro familiari e superstiti;

Articolo 3

Parità di trattamento

1. I cittadini della Estonia cui sono applicabili le disposizioni della presente decisione e che risiedono sul territorio di uno Stato membro, sono soggetti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione di qualsiasi Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, fatte salve le disposizioni particolari contenute nella presente decisione.

2. Analogamente i cittadini di uno Stato membro cui sono applicabili le disposizioni della presente decisione e che risiedono in Estonia sono soggetti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione della Estonia alle stesse condizioni dei cittadini di tale paese, fatte salve disposizioni particolari contenute nella presente decisione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili al diritto di eleggere i membri degli organi degli istituti di sicurezza sociale o di partecipare alla loro designazione, ma non contrastano con le disposizioni della legislazione degli Stati membri per quanto riguarda l'eleggibilità e le modalità di designazione degli interessati a tali organi.

Articolo 4

Settore d'applicazione materiale

1. Tenuto conto delle disposizioni particolari che contiene, la presente decisione si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d'invalidità;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni per i superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari.

2. La presente decisione si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore riguardanti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

2 bis. La presente decisione si applica inoltre alle prestazioni speciali a carattere non contributivo a norma di una legislazione o di un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano destinate:

a) a coprire, in via suppletiva, complementare o accessoria, gli eventi corrispondenti ai settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad f);

b) oppure soltanto a garantire la tutela specifica dei disabili.

2 ter. La presente decisione non è applicabile alle disposizioni della legislazione di uno Stato membro o della Estonia relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II.B], la cui applicazione è limitata a una parte del suo territorio.

3. Tuttavia, le disposizioni della parte II, titolo II, della presente decisione non pregiudicano le disposizioni di una legislazione relativa agli obblighi dell'armatore.

4. La presente decisione non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, né ai regimi speciali dei dipendenti pubblici o del personale assimilato.

Articolo 5

Dichiarazioni delle parti contraenti circa il settore d'applicazione della presente decisione

Gli Stati membri e la Estonia specificano le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, le prestazioni minime di cui all'articolo 50 dell'allegato I nelle dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all'articolo 19.

Articolo 6

Rimozione delle clausole di residenza - Incidenza dell'assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi

1. A meno che la presente decisione non disponga diversamente, le prestazioni di vecchiaia o quelle per i superstiti, le pensioni per infortunio sul lavoro e per malattia professionale, nonché le prestazioni in denaro per invalidità che ne derivi, acquisite rispettivamente ai sensi della legislazione di uno o di più Stati membri o della Estonia, non possono subire nessuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda rispettivamente sul territorio della Estonia o di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'istituzione responsabile del pagamento.

2. Se la legislazione di uno Stato membro o della Estonia subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, tale condizione non viene considerata soddisfatta fin quando l'interessato è soggetto, in qualità di lavoratore, all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un'altra parte contraente.

Articolo 7

Prestazioni speciali a carattere non contributivo

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 6 e della parte II, titolo II, le persone cui è applicabile la presente decisione beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, esclusivamente sul territorio dello Stato in cui risiedono e ai sensi della legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano specificate nell'allegato II. Le prestazioni sono erogate dall'istituto del luogo di residenza e sono a suo carico.

2. Qualora la legislazione di uno Stato membro o della Estonia subordini il diritto a una prestazione di cui al paragrafo 1, erogata a titolo complementare, al beneficio di una prestazione di cui alle lettere da a) ad f) dell'articolo 4, paragrafo 1, e qualora nessuna prestazione di tale genere sia dovuta a norma di questa legislazione, qualsiasi prestazione corrispondente erogata a norma della legislazione di un'altra parte contraente è considerata come prestazione erogata a norma della legislazione del primo Stato ai fini della concessione della prestazione complementare.

3. Qualora la legislazione di uno Stato membro o della Estonia subordini l'erogazione di prestazioni di cui al paragrafo 1, destinate agli invalidi o ai disabili, alla condizione che l'invalidità o la disabilità sia stata constatata per la prima volta sul territorio di tale Stato membro, tale condizione è ritenuta soddisfatta se la constatazione è stata fatta per la prima volta sul territorio di un'altra parte contraente.

Articolo 8

Rivalutazione delle prestazioni

Le norme di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro o della Estonia sono applicabili alle prestazioni dovute a norma di questa legislazione, tenuto conto di quanto disposto nella presente decisione.

Articolo 9

Divieto di cumulo delle prestazioni

Ai fini dell'applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro o della Estonia a prestazioni calcolate conformemente alla presente decisione, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 12 dell'allegato I.

PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE DEGLI STATI MEMBRI AI LAVORATORI DELLA ESTONIA

TITOLO I - DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 10

I lavoratori cittadini della Estonia cui è applicabile la presente decisione sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni degli articoli 13, 14, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies, 15, 17 e 17 bis dell'allegato I.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPITOLO PRIMO

MALATTIA E MATERNITÀ

Articolo 11

I lavoratori cittadini della Estonia e i loro familiari cui è applicabile la presente decisione beneficiano delle prestazioni di malattia secondo le modalità e alle condizioni previste agli articoli da 18 a 36 dell'allegato I.

CAPITOLO SECONDO

INVALIDITÀ

Articolo 12

I lavoratori cittadini della Estonia cui è applicabile la presente decisione beneficiano delle prestazioni d'invalidità secondo le modalità e alle condizioni previste agli articoli da 37 a 43 dell'allegato I.

CAPITOLO TERZO

VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI)

Articolo 13

I lavoratori cittadini della Estonia cui è applicabile la presente decisione beneficiano delle prestazioni di vecchiaia secondo le modalità e alle condizioni di cui agli articoli da 44 a 51 dell'allegato I.

CAPITOLO QUARTO

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 14

I lavoratori cittadini della Estonia cui è applicabile la presente decisione beneficiano delle prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia professionale secondo le modalità e alle condizioni di cui agli articoli da 52 a 63 dell'allegato I.

CAPITOLO QUINTO

ASSEGNI IN CASO DI MORTE

Articolo 15

I lavoratori cittadini della Estonia cui è applicabile la presente decisione beneficiano degli assegni in caso di morte secondo le modalità e alle condizioni di cui agli articoli 65 e 66 dell'allegato I.

CAPITOLO SESTO

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 16

I lavoratori cittadini della Estonia cui è applicabile la presente decisione beneficiano delle prestazioni familiari per i membri della propria famiglia legalmente residenti sul territorio dello Stato competente secondo le modalità e alle condizioni previste dalla legislazione di tale Stato.

PARTE III - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 17

Ai fini dell'applicazione della presente decisione, sono applicabili ai rapporti fra le parti contraenti le disposizioni degli articoli da 84 a 93 dell'allegato I.

PARTE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1. La presente decisione non dà origine ad alcun diritto per un periodo precedente alla data della sua entrata in vigore.

2. Tutti i periodi assicurativi e, se del caso, tutti i periodi di lavoro o di residenza compiuti conformemente alla legislazione di uno Stato membro prima della data d'entrata in vigore della presente decisione vengono presi in considerazione per la determinazione dei diritti contemplati dalla parte II della presente decisione.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, si acquisisce un diritto, a norma della presente decisione, anche se esso si riferisce a un'eventualità verificatasi prima della data d'entrata in vigore della presente decisione.

4. Qualsiasi prestazione non liquidata o sospesa a motivo della nazionalità o della residenza dell'interessato è, su richiesta di quest'ultimo, liquidata o ripristinata a partire dalla data d'entrata in vigore della presente decisione, purché i diritti precedentemente liquidati non abbiano dato luogo a una liquidazione forfettaria.

5. I diritti degli interessati che abbiano ottenuto, prima della data d'entrata in vigore della presente decisione, la liquidazione di una pensione possono essere rivisti su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni della presente decisione.

6. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro un termine di due anni a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente decisione, i diritti attribuiti in virtù della stessa hanno effetto a decorrere da tale data, senza che le disposizioni della legislazione di qualsiasi Stato membro o della Estonia relative alla decadenza o alla prescrizione di diritti possano essere opponibili agli interessati.

7. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni successivi alla data d'entrata in vigore della presente decisione, i diritti non decaduti o non prescritti hanno effetto a decorrere dalla data della richiesta, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di uno Stato membro o della Estonia.

Articolo 19

1. Le notifiche di cui all'articolo 5 vengono trasmesse al presidente del Consiglio d'associazione e specificano la data d'entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione.

2. Le notifiche ricevute conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Articolo 20

Due o più Stati membri, oppure la Estonia e uno o più Stati membri possono, se del caso, stipulare accordi volti a integrare le modalità d'applicazione amministrativa della presente decisione.

Articolo 21

Ciascuna parte contraente adotta, per quanto la riguarda, i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio d'associazione,

.......

ALLEGATO I

L'allegato I riprende il testo del regolamento 1408/71, nella versione codificata pubblicata il 30 gennaio 1997 (GU L 28).

ALLEGATO II

A] Prestazioni speciali a carattere non contributivo

A. Belgio

.....

B. Danimarca

.....

C. Germania

.....

D. Spagna

.....

E. Francia

.....

F. Grecia

.....

G. Irlanda

.....

H. Italia

.....

I. Lussemburgo

.....

J. Paesi Bassi

.....

K. Austria

.....

L. Portogallo

.....

M. Finlandia

.....

N. Svezia

.....

O. Regno Unito

.....

P. Estonia

.....

B] Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter, che non rientrano nel settore d'applicazione della decisione

A. Belgio

.....

B. Danimarca

.....

C. Germania

.....

D. Spagna

.....

E. Francia

.....

F. Grecia

.....

G. Irlanda

.....

H. Italia

.....

I. Lussemburgo

.....

J. Paesi Bassi

.....

K. Austria

.....

L. Portogallo

.....

M. Finlandia

.....

N. Svezia

.....

O. Regno Unito

.....

P. Estonia

.....

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