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Document 51999AG0027

Posizione comune (CE) n. 27/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

GU C 243 del 27.8.1999, p. 1–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AG0027

Posizione comune (CE) n. 27/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Gazzetta ufficiale n. C 243 del 27/08/1999 pag. 0001


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 27/1999

definitia dal Consiglio il 28 giugno 1999

in vista dell'adozione della direttiva 1999/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

(1999/C 243/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

(1) considerando che gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (in seguito denominati "impianti a fune") sono progettati, costruiti, messi in servizio e gestiti allo scopo di garantire un servizio agli utenti; che gli impianti a fune sono in primo luogo impianti di trasporto utilizzati nelle stazioni turistiche di montagna e comprendono le funicolari, le funivie, le cabinovie, le seggiovie e le sciovie; che può trattarsi anche di impianti a fune utilizzati nei trasporti urbani; che alcuni tipi di impianti a fune possono avvalersi di principi elementari del tutto differenti che non possono essere esclusi a priori; che è opportuno pertanto lasciare la possibilità di introdurre requisiti specifici che rispettino gli stessi obiettivi di sicurezza previsti dalla presente direttiva;

(2) considerando che l'uso degli impianti a fune è legato principalmente al turismo, in particolare a quello di montagna, che ha un ruolo importante nell'economia delle regioni interessate e un'incidenza sempre maggiore sulla bilancia commerciale degli Stati membri; che, sotto il profilo tecnico, il settore degli impianti a fune è anche correlato alle attività industriali connesse con la produzione di beni strumentali nonché con le attività dell'edilizia e di ingegneria civile;

(3) considerando che gli Stati membri devono garantire la sicurezza degli impianti a fune dal momento della loro costruzione, messa in servizio e durante l'esercizio; che insieme alle autorità competenti essi sono anche responsabili in materia di diritto fondiario, urbanistico e ambientale; che le normative nazionali presentano forti differenze connesse a tecniche particolari dell'industria nazionale e ad abitudini e know-how locali; che esse prescrivono dimensioni e dispositivi particolari e caratteristiche speciali; che questa situazione obbliga i fabbricanti a ridefinire i loro prodotti per ogni appalto, impedisce l'offerta di soluzioni standard e va a detrimento della competitività;

(4) considerando che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari è inderogabile per garantire la sicurezza degli impianti a fune; che detti requisiti devono essere applicati con discernimento per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della costruzione nonché degli imperativi tecnici ed economici;

(5) considerando altresì che gli impianti a fune possono avere un carattere transfrontaliero e che pertanto la loro fabbricazione può essere ostacolata dall'esistenza di normative nazionali contraddittorie;

(6) considerando che occorre pertanto definire per tutta la Comunità requisiti essenziali di sicurezza, sanitari di protezione dell'ambiente e di protezione dei consumatori applicabili agli impianti a fune, ai sottosistemi e ai loro componenti di sicurezza; che altrimenti il riconoscimento reciproco delle normative nazionali comporterebbe, dal punto di vista politico e tecnico, difficoltà insormontabili per l'interpretazione e la responsabilità; che, analogamente, senza la previa definizione di esigenze normative armonizzate, la normalizzazione non è uno strumento idoneo a risolvere i problemi;

(7) considerando che di norma nei vari Stati membri la responsabilità di approvare gli impianti a fune è affidata a un servizio delle autorità competenti; che in alcuni casi l'approvazione dei componenti non può essere ottenuta a priori, bensì soltanto su richiesta del cliente; che, del pari, la verifica imposta prima della messa in servizio dell'impianto a fune può portare a respingere alcuni componenti o alcune soluzioni tecnologiche; che tali eventualità comportano costi supplementari, ritardi nei termini e sono penalizzanti soprattutto per i fabbricanti non nazionali; che, d'altra parte, gli impianti a fune sono oggetto di una stretta vigilanza da parte dei servizi pubblici anche durante il loro esercizio; che le cause di gravi incidenti possono essere legate alla scelta del sito, al sistema di trasporto propriamente detto, alle opere o alle modalità di gestione e manutenzione;

(8) considerando che in queste condizioni la sicurezza degli impianti a fune è in funzione sia dei vincoli imposti dal sito sia della qualità delle forniture industriali e delle modalità di assemblaggio, montaggio sul sito e sorveglianza durante l'esercizio; che ciò sottolinea l'importanza di avere una visione globale dell'impianto a fune per valutare il livello di sicurezza nonché un approccio comune, a livello comunitario, degli aspetti di garanzia della qualità; che, in queste condizioni, per consentire ai fabbricanti di superare le difficoltà cui sono attualmente confrontati e agli utenti di poter pienamente fruire degli impianti a fune e per garantire inoltre uno sviluppo di livello analogo in tutti gli Stati membri, occorre definire una serie di requisiti e di procedure di controllo e di verifica, applicati uniformemente in tutti gli Stati membri;

(9) considerando che gli utenti, provenienti da tutti gli Stati membri e anche dal di fuori di essi, devono essere certi di usufruire di un livello di sicurezza soddisfacente; che a tal fine vanno definiti procedure e metodi per l'esame, il controllo e la verifica; che tali modalità portano a utilizzare dispositivi tecnici normalizzati che devono essere incorporati negli impianti a fune;

(10) considerando che, qualora in base alla direttiva 85/337/CEE(4) un impianto a fune debba formare oggetto di una valutazione di impatto ambientale, detta valutazione va effettuata; che, oltre che degli effetti menzionati nella suddetta direttiva, è necessario tener conto allo stesso tempo della protezione dell'ambiente e delle esigenze di sviluppo durevole del turismo;

(11) considerando che gli impianti a fune possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni(5);

(12) considerando che le specifiche tecniche devono figurare nei documenti generali o nei capitolati d'oneri propri di ogni appalto; che queste specifiche tecniche devono essere definite con riferimento a specifiche europee, qualora esse esistano;

(13) considerando che, per poter provare più facilmente il rispetto dei requisiti essenziali, sono utili norme europee armonizzate dalla cui osservanza derivi la presunzione che il prodotto soddisfa i suddetti requisiti essenziali; che le norme europee armonizzate sono elaborate da organizzazioni private e devono rimanere facoltative; che a tal fine il comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono stati indicati come organismi competenti per adottare norme armonizzate nel rispetto degli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e i due suddetti organismi, sottoscritti il 13 novembre 1984;

(14) considerando che, ai fini della presente direttiva, per norma armonizzata si intende una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di questi organismi o da ambedue su richiesta della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione(6), e nel rispetto degli orientamenti generali summenzionati; che per le questioni di normalizzazione è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato di cui alla suddetta direttiva, il quale si avvale, se necessario, della consulenza di esperti tecnici;

(15) considerando che si presumono conformi ai requisiti essenziali oggetto della presente direttiva, senza che sia necessario fornire giustificazioni particolari, soltanto i componenti di sicurezza o i sottosistemi di un impianto conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata che è stata oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

(16) considerando che, in mancanza di specifiche europee, si dovrebbero definire per quanto possibile le specifiche tecniche facendo riferimento alle altre norme applicate nella Comunità; che i committenti possono definire le specifiche supplementari necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme; che in ogni caso queste disposizioni devono consentire di garantire l'osservanza dei requisiti armonizzati a livello comunitario cui devono conformarsi gli impianti a fune;

(17) considerando inoltre l'interesse che riveste, per gli Stati membri, un sistema internazionale di normalizzazione in grado di fornire norme che siano effettivamente utilizzate dai partner del commercio internazionale e che soddisfino i requisiti della politica comunitaria;

(18) considerando che attualmente in alcuni Stati membri i committenti possono indicare le procedure di controllo e di verifica nella documentazione generale o nel capitolato d'oneri di ogni appalto; che queste procedure, in particolare per quanto riguarda i componenti di sicurezza, devono in futuro rientrare nell'ambito della risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità(7); che la nozione di componente di sicurezza comprende elementi materiali e immateriali come il software; che nelle procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza si devono utilizzare i moduli di cui alla decisione 93/465/CEE(8); che, per i componenti di sicurezza, occorre definire i principi e le condizioni per applicare la garanzia della qualità a livello della progettazione; che questa impostazione è necessaria per favorire la diffusione del sistema di garanzia di qualità presso le imprese;

(19) considerando che, nell'ambito dell'analisi metodica della sicurezza dell'impianto a fune, vanno individuati i componenti responsabili della sicurezza dell'impianto a fune;

(20) considerando che nei loro capitolati d'oneri i committenti stabiliscono le caratteristiche che i fabbricanti devono rispettare contrattualmente, in particolare per i componenti di sicurezza, facendo riferimento alle specifiche europee; che la conformità dei componenti è pertanto connessa principalmente al loro campo d'impiego e non solo alla libera circolazione sul mercato comunitario;

(21) considerando che per i componenti di sicurezza dev'essere prevista una marcatura CE apposta o dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità; che tale marcatura garantisce la conformità del componente stesso alle disposizioni della presente direttiva e delle altre direttive comunitarie in vigore riguardanti l'apposizione della marcatura CE;

(22) considerando che non è necessario apporre la marcatura CE ai sottosistemi soggetti alle disposizioni della presente direttiva, bensì, in base alla valutazione della conformità eseguita secondo la procedura all'uopo prevista nella presente direttiva, è sufficiente la dichiarazione di conformità; che ciò lascia impregiudicato l'obbligo per i fabbricanti di apporre la marcatura CE su determinati sottosistemi per provarne la conformità ad altre disposizioni comunitarie che li riguardano;

(23) considerando che la responsabilità degli Stati membri in materia di sicurezza, salute e altri aspetti disciplinati dai requisiti essenziali sul loro territorio deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che preveda procedure comunitarie adeguate;

(24) considerando che è necessario disporre di una procedura per la verifica dei sottosistemi di un impianto a fune prima della loro messa in servizio; che tale verifica deve consentire alle autorità responsabili di essere certe che in ciascuna fase della progettazione, della costruzione e della messa in servizio il risultato conseguito è conforme alle disposizioni pertinenti della presente direttiva; che ciò deve consentire altresì ai fabbricanti di poter fare affidamento su una parità di trattamento indipendentemente dallo Stato membro; che devono pertanto essere definiti anche i principi e le condizioni dell'esame CE dei sottosistemi di un impianto a fune;

(25) considerando che i vincoli connessi con l'esercizio degli impianti a fune devono essere presi in considerazione nell'analisi di sicurezza, senza tuttavia che siano rimessi in discussione il principio della libera circolazione delle merci o la sicurezza di tali impianti; che, di conseguenza, anche se la presente direttiva non riguarda propriamente l'esercizio degli impianti a fune, la Commissione deve proporre agli Stati membri una serie di raccomandazioni affinché l'esercizio degli impianti a fune situati sui loro territori assicuri un'alta protezione degli utenti, del personale operativo e dei terzi;

(26) considerando che per gli impianti a fune le innovazioni tecnologiche possono essere sperimentate su scala reale soltanto al momento della realizzazione di un nuovo impianto; che pertanto occorre prevedere una procedura che, pur controllando l'osservanza dei requisiti essenziali, consenta di stabilire condizioni specifiche;

(27) considerando che si devono conformare ai requisiti di cui alla presente direttiva gli impianti a fune che sono già stati oggetto di un'autorizzazione, senza che ne sia stata iniziata la costruzione, o che sono già in costruzione, a meno che gli Stati membri, in modo motivato, decidano diversamente, pur garantendo lo stesso grado elevato di protezione; che, in caso di modifica di impianti a fune esistenti, le disposizioni della presente direttiva vanno osservate qualora per tali lavori sia necessaria un'autorizzazione ai sensi della legislazione nazionale;

(28) considerando che non è necessario prescrivere che tutti gli impianti a fune esistenti siano resi conformi alle disposizioni applicabili a quelli nuovi; che tuttavia ciò può rivelarsi necessario se non sono rispettati gli obiettivi essenziali di sicurezza; che in tale ipotesi la Commissione deve proporre agli Stati membri una serie di raccomandazioni affinché gli impianti a fune esistenti sul loro territorio assicurino un grado elevato di protezione degli utenti alla luce delle disposizioni applicabili, in materia, agli impianti a fune nuovi;

(29) considerando che gli organismi notificati preposti all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune devono, in particolare in mancanza di specifiche europee, coordinare le loro decisioni il più strettamente possibile; che la Commissione deve vigilare affinché ciò avvenga effettivamente;

(30) considerando che l'adeguata attuazione dei requisiti essenziali, in particolare per quanto concerne il livello di sicurezza dell'impianto e il coordinamento delle procedure, richiede l'istituzione di un comitato specifico;

(31) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato(9),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2. Ai fini della presente direttiva, per "impianti a fune adibiti al trasporto di persone" si intendono impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio al fine di fornire un servizio di trasporto di persone.

In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate in veicoli oppure da dispositivi di traino che vengono mossi e/o sospesi da funi disposte lungo il tracciato.

3. Gli impianti interessati sono:

a) le funicolari e gli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi;

b) le funivie, i cui veicoli sono portati e/o trainati da una o più funi; questa categoria comprende anche le cabinovie e le seggiovie;

c) le sciovie che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata.

4. La presente direttiva si applica:

- agli impianti costruiti e messi in servizio a decorrere dalla sua entrata in vigore,

- ai sottosistemi ed ai componenti di sicurezza immessi sul mercato a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Essa riguarda le disposizioni di armonizzazione necessarie e sufficienti ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Se caratteristiche, sottosistemi o componenti di sicurezza significativi di impianti esistenti costituiscono oggetto di modifiche richiedenti che lo Stato membro interessato rilasci una nuova autorizzazione di messa in servizio, tali modifiche e le loro incidenze sul complesso dell'impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- "impianto": il sistema completo installato nel suo sito, composto dall'infrastruttura e dai sottosistemi elencati nell'allegato I; per infrastruttura disegnata specificamente per ciascun impianto e realizzata sul posto si intende il tracciato, i dati del sistema, le opere della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione e il funzionamento dell'impianto, fondamenta comprese;

- "componente di sicurezza": qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale e qualsiasi dispositivo, incorporato nell'impianto allo scopo di garantire la sicurezza e individuato dall'analisi di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza delle persone, siano essi utenti, personale operativo o terzi;

- "committente dell'impianto": qualisiasi persona fisica o giuridica che appalta la realizzazione dell'impianto;

- "requisiti tecnici per l'esercizio": l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla sicurezza dell'esercizio;

- "requisiti relativi alla manutenzione tecnica": l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla manutenzione per garantire la sicurezza del servizio.

6. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva:

- gli ascensori ai sensi della direttiva 95/16/CE(10);

- le tranvie a funi di tipo tradizionale;

- gli impianti utilizzati per scopi agricoli;

- i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti, nonché gli impianti di tali parchi che servono per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;

- gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali;

- i traghetti fluviali a fune;

- le ferrovie a cremagliera;

- gli impianti trainati mediante catene.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le altre direttive comunitarie; tuttavia, l'osservanza dei requisiti essenziali della presente direttiva può richiedere il ricorso a specifiche europee particolari stabilite a tal fine.

2. Per "specifica europea" si intende una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea.

3. I riferimenti delle specifiche europee, che consistono o in specifiche tecniche comuni o in omologazioni tecniche europee ai sensi della direttiva 93/38/CEE o ancora in norme nazionali intese a recepire norme europee armonizzate, sono oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme europee armonizzate.

5. In assenza di norme europee armonizzate, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché siano comunicate alle parti interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche esistenti considerate importanti o utili per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

6. Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme non devono compromettere l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

7. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le specifiche europee di cui al paragrafo 2 non soddisfino interamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono al comitato di cui all'articolo 18, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.

In considerazione del parere di detto comitato e, qualora si tratti di norme europee armonizzate, previa consultazione del comitato di cui alla direttiva 98/34/CE, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità o meno della revoca delle relative specifiche europee dalle pubblicazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 3

1. Gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II che sono loro applicabili.

2. Se una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di detta norma si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui trattasi.

Articolo 4

1. Tutti i progetti di impianto devono essere sottoposti, su richiesta del committente o del suo mandatario, all'analisi di sicurezza definita nell'allegato III, che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di progettazione, realizzazione e messa in servizio e che consente, in base all'esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi in corso di funzionamento.

2. L'analisi di sicurezza dà luogo all'elaborazione di una relazione sulla sicurezza che deve indicare le misure previste per affrontare i rischi e che deve contenere l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi cui si applicano le disposizioni dei capitoli II o III.

CAPITOLO II

COMPONENTI SI SICUREZZA

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i componenti di sicurezza:

- siano immessi sul mercato solo se consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

- siano messi in servizio soltanto se consentono di realizzare impianti che non mettano a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, in caso di corretta installazione e manutenzione nonché di esercizio conforme alla loro destinazione.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori durante l'uso degli impianti in questione, sempre che ciò non implichi modifiche di detti impianti rispetto alla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri non possono, sul loro territorio e in base alla presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza in vista del loro impiego per gli impianti se detti componenti sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 7

1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva che li riguardano i componenti di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, muniti della marcatura "CE" di conformità il cui modello figura nell'allegato IX e accompagnati dalla dichiarazione "CE" di conformità di cui all'allegato IV.

2. Prima di immettere sul mercato un componente di sicurezza, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve:

a) sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato V, e

b) apporre la marcatura "CE" di conformità sul componente di sicurezza e redigere una dichiarazione "CE" di conformità ai sensi dell'allegato IV in base ai moduli di cui alla decisione 93/465/CEE.

3. La procedura di valutazione della conformità di un componente di sicurezza è istruita, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, dall'organismo notificato di cui all'articolo 17 da essi scelto a tal fine.

4. Qualora i componenti di sicurezza siano oggetto di altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "CE" di conformità, questa indica che i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

5. Qualora né il fabbricante, né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai paragrafi da 1 a 4, tali obblighi incombono alla persona che immette sul mercato comunitario il componente di sicurezza. Gli stessi obblighi incombono a chi fabbrica i componenti di sicurezza per il proprio uso.

Articolo 8

1. Se uno Stato membro constata che un componente di sicurezza corredato della marcatura "CE" di conformità immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, adotta tutte le misure appropriate per limitarne le condizioni di impiego o vietarne l'utilizzazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, indicando i motivi della sua decisione, precisando se la non conformità deriva in particolare:

a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, qualora ne sia invocata l'applicazione;

c) da una lacuna delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. La Commissione consulta al più presto le pari interessate. Se a seguito di questa consultazione essa constata:

- che le misure sono giustificate, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri; se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata dall'esistenza di una lacuna delle specifiche europee e lo Stato membro che l'ha adottata intende mantenerla, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, avvia la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 7;

- che le misure non sono giustificate, essa ne informa immediatamente il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, nonché lo Stato membro che ha adottato dette misure.

3. Se un componente di sicurezza corredato della marcatura "CE" di conformità risulta non conforme, lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti della persona che ha apposto detta marcatura e ha redatto la dichiarazione "CE" di conformità, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione fa in modo che gli Stati membri siano informati sui risultati della procedura.

CAPITOLO III

SOTTOSISTEMI

Articolo 9

Gli Stati membri adottano tute le misure necessarie affinché i sottosistemi di cui all'allegato I siano immessi sul mercato solo se consentono di realizzare impianti che rispondono ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 10

Gli Stati membri non possono, sul loro territorio e in base alla presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei sottosistemi in vista del loro impiego per gli impianti se questi sottosistemi soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 11

1. Gli Stati membri considerano conformi ai requisiti essenziali corrispondenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i sottosistemi di cui all'allegato I corredati della dichiarazione "CE" di conformità prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica prevista al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Su richiesta del fabbricante, del suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema, l'organismo notificato di cui all'articolo 17 di loro scelta istruisce la procedura di esame "CE" dei sottosistemi. La dichiarazione "CE" di conformità è redatta dal fabbricante o dal suo mandatario o da tale persona fisica o giuridica in base all'esame "CE" di cui all'allegato VII.

3. L'organismo notificato deve rilasciare l'attestato di esame "CE" ai sensi dell'allegato VII e elaborare la documentazione tecnica che l'accompagna. La documentazione tecnica deve contenere tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema e, se necessario, tutti i documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza. Essa deve inoltre contenere tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di esercizio nonché alle istruzioni di manutenzione.

Articolo 12

1. Se uno Stato membro constata che un sottosistema, corredato della dichiarazione "CE" di conformità di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, adotta tutte le misure appropriate per limitarne le condizioni di impiego o per vietarne l'impiego.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, indicando i motivi della sua decisione e precisando se la non conformità deriva in particolare:

a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, qualora ne sia invocata l'applicazione;

c) da una lacuna delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. La Commissione consulta al più presto le parti interessate. Se a seguito di questa consultazione essa constata:

- che le misure sono giustificate, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri; se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata dall'esistenza di una lacuna delle specifiche europee e lo Stato membro che ha adottato la decisione intende mantenerla, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, avvia la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 7;

- che le misure non sono giustificate, essa ne informa immediatamente il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza di questi, la persona fisica o giuridica che ha immesso sul mercato il sottosistema, nonché lo Stato membro che ha adottato dette misure.

3. Se un sottosistema corredato della dichiarazione "CE" di conformità risulta non conforme, lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti della persona che ha redatto la dichiarazione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione fa in modo che gli Stati membri siano informati sui risultati della procedura.

CAPITOLO IV

IMPIANTI

Articolo 13

1. Ogni Stato membro stabilisce le procedure di autorizzazione alle costruzione e alla messa in servizio degli impianti installati sul suo territorio.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate e stabiliscono le procedure affinché nel caso di impianti costruiti nel loro territorio i componenti di sicurezza e i sottosistemi di cui all'allegato I possano essere installati e messi in servizio soltanto se consentono che tali impianti, se installati e mantenuti in efficienza correttamente nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, non mettano a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni.

3. Qualora uno Stato ritenga che il componente di sicurezza o il sottosistema di cui all'allegato I presentino caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, esso adotta tutte le misure appropriate e può corredare la costruzione e/o la messa in servizio dell'impianto, nel quale un siffatto componente di sicurezza o un siffatto sistema innovativo deve essere impiegato, di condizioni particolari. Lo Stato membro comunica immediatamente tali condizioni particolari alla commissione motivandole debitamente. La Commissione interpella senza indugio il comitato di cui all'articolo 18.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché gli impianti possano essere costruiti e messi in servizio soltanto se sono stati progettati e realizzati in modo da non pregiudicare l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5. In base alle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la libera circolazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I e corredati della dichiarazione "CE" di conformità di cui agli articoli 7 o 11.

6. L'analisi di sicurezza, le dichiarazioni "CE" di conformità e la relativa documentazione tecnica dei componenti di sicurezza dei sottosistemi di cui all'allegato I debbono essere consegnati dal committente o dal suo mandatario all'autorità competente preposta al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto e conservati in copia presso l'impianto.

7. Gli Stati membri devono provvedere affinché siano resi disponibili l'analisi di sicurezza, la relazione sulla sicurezza e la documentazione tecnica e contengano tutti i documenti relativi alle caratteristiche dell'impianto nonché, se del caso, tutti i documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I. La documentazione deve inoltre comprendere le condizioni e le limitazioni di esercizio, come pure tutte le istruzioni per la riparazione, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione.

Articolo 14

Fatte salve altre disposizioni legislative, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare, sul loro territorio, la costruzione e la messa in servizio degli impianti conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 15

Qualora uno Stato membro constati che un impianto autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, adotta tutte le misure appropriate per limitarne le condizioni di esercizio o per vietarne l'esercizio.

Articolo 16

Gli Stati membri vigilano a che un impianto possa essere mantenuto in funzione solo se soddisfa le condizioni stabilite nella relazione sulla sicurezza.

CAPITOLO V

ORGANISMI NOTIFICATI

Articolo 17

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi preposti all'espletamento della procedura di valutazione della conformità di cui agli articoli 7 e 11, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza. La Commissione attribuisce loro numeri di identificazione e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco di questi organismi con il rispettivo numero di identificazione, nonché i settori di loro competenza, e provvede al suo aggiornamento.

2. Gli Stati membri devono applicare i criteri di cui all'allegato VIII per la valutazione degli organismi da notificare. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee armonizzate pertinenti sono considerati conformi a detti criteri.

3. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo deve revocare la notifica qualora constati che l'organismo stesso non risponde più ai criteri di cui all'allegato VIII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

4. Se del caso, il coordinamento degli organismi notificati è attuato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1.

CAPITOLO VI

COMITATO

Articolo 18

1. La Commissione può adottare tutte le misure appropriate per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

2. La Commissione è assistita da un comitato permanente composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

CAPITOLO VII

MARCATURA "CE" DI CONFORMITÀ

Articolo 19

1. La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico il cui modello figura all'allegato IX.

2. La marcatura "CE" di conformità deve essere apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente.

3. È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre altri in errore circa il significato e il simbolo grafico della marcatura "CE" di conformità. Ogni altra marcatura può essere apposta purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura "CE" di conformità.

4. Fatto salvo l'articolo 8:

a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura "CE" di conformità comporta, per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, l'obbligo di conformare il componente di sicurezza alle disposizioni sulla marcatura "CE" di conformità e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;

b) nel caso in cui la mancanza di conformità persista, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Qualsiasi decisione, adottata in applicazione della presente direttiva e che limiti l'impiego di componenti di sicurezza o dei sottosistemi in un impianto o, la loro immissione sul mercato o, deve essere motivata. Essa è notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.

Articolo 21

Gli impianti che sono già stati oggetto di un'autorizzazione, senza che ne sia stata iniziata la costruzione prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, devono essere conformi ai requisiti della presente direttiva, a meno che gli Stati membri, in modo motivato, decidano diversamente, pur garantendo un grado elevato di sicurezza.

Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...(11). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri ammettono per un periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:

- la costruzione e la messa in servizio degli impianti,

- l'immissione sul mercato dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza,

conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una realzione sull'attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 18 entro ...(12) e, se del caso, presenta delle proposte.

Articolo 23

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Parlamento europeo

...

Il Presidente

Per il Consiglio

...

Il Presidente

(1) GU C 70 dell'8.3.1994, pag. 8, e GU C 22 del 26.1.1996, pag. 12.

(2) GU C 388 del 31.12.1994, pag. 26.

(3) Parere del Parlamento europeo del 6 aprile 1995 (GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 122), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

(5) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE (GU L 101 del 1.4.1998, pag. 1).

(6) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

(7) GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1.

(8) Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).

(9) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

(10) Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1).

(11) Ventiquattro mesi dalla dato di entrata in vigore della presente direttiva.

(12) Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

SOTTOSISTEMI DI UN IMPIANTO

Ai fini della presente direttiva, un impianto si compone delle infrastrutture e dei sottosistemi elencati in prosieguo, dovendo ogni volta essere presi in considerazione i requisiti di idoneità al servizio e quelli relativi alla manutenzione tecnica:1. Funi e attacchi di funi

2. Argani e freni

3. Dispositivi meccanici

3.1. Dispositivi di tensione delle funi

3.2. Meccanismi delle stazioni

3.3. Meccanica di linea

4. Veicoli

4.1. Cabine, sedili e dispositivi di traino

4.2. Sospensione

4.3. Carrelli

4.4. Collegamenti con le funi

5. Dispositivi elettrotecnici

5.1. Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza

5.2. Dispositivi di comunicazione e di informazione

5.3. Dispositivi parafulmini

6. Dispositivi di soccorso

6.1. Dispositivi di soccorso fissi

6.2. Dispositivi di soccorso mobili

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI

1. Oggetto

Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti definiti all'articolo 1, paragrafo 5, della presente direttiva e i requisiti di idoneità al servizio nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica.

2. Requisiti generali

2.1. Sicurezza delle persone

La sicurezza degli utenti, del personale e dei terzi è un requisito fondamentale per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti.

2.2. Principi di sicurezza

Per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e i requisiti di idoneità all'esercizio nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica di un impianto, devono essere applicati nell'ordine i principi seguenti:

- eliminare o almeno ridurre i pericoli mediante soluzioni progettuali o costruttive;

- definire e adottare le misure di protezione necessarie rispetto ai pericoli che non possono essere eliminati mediante soluzioni progettuali o costruttive;

- definire e rendere note le precauzioni da prendere per evitare i pericoli che non è stato possibile eliminare completamente mediante le soluzioni e le misure di cui al primo e al secondo trattino.

2.3. Considerazione dei vincoli esterni

Ogni impianto deve essere progettato e costruito in modo che possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza tenendo conto del tipo dell'impianto, delle caratteristiche del terreno e dell'ambiente, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze.

2.4. Dimensionamento

L'impianto, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di sicurezza devono essere dimensionati, progettati e realizzati in modo da resistere con una sicurezza sufficiente alle sollecitazioni corrispondenti a tutte le condizioni prevedibili, anche fuori esercizio, tenendo conto in particolare delle azioni esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di fatica, conformemente allo stato dell'arte, in particolare per la scelta dei materiali.

2.5. Montaggio

2.5.1. L'impianto, i sottosistemi e tutti i componenti di sicurezza devono essere progettati e realizzati in modo da garantirne l'assemblaggio e l'installazione in condizioni di sicurezza.

2.5.2. I componenti di sicurezza devono essere progettati in modo che gli errori di assemblaggio vengano resi impossibili o dalla loro costruzione o mediante appropriate marcature sui componenti stessi.

2.6. Integrità dell'impianto

2.6.1. I componenti di sicurezza devono essere progettati, realizzati e utilizzati in modo che sia garantita sempre la loro integrità funzionale e/o la sicurezza dell'impianto, secondo quanto definito nell'analisi di sicurezza di cui all'allegato III, affinché un loro guasto sia altamente improbabile e con un adeguato margine di sicurezza.

2.6.2. L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che nel suo esercizio qualsiasi eventuale guasto di un componente che possa incidere, anche indirettamente, sulla sicurezza, sia oggetto a tempo opportuno di un'adeguata misura.

2.6.3. Le garanzie di cui ai punti 2.6.1. e 2.6.2. devono applicarsi durante tutto l'intervallo di tempo compreso tra due verifiche previste del componente di cui si tratta. Gli intervalli per la verifica dei componenti di sicurezza devono essere chiaramente specificati nelle istruzioni.

2.6.4. I componenti di sicurezza installati negli impianti come pezzi di ricambio devono soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva nonché le condizioni concernenti l'azione combinata con gli altri componenti dell'impianto.

2.6.5. Si devono adottare disposizioni affinché gli effetti di un incendio nell'impianto non mettano a rischio la sicurezza delle persone trasportate e del personale.

2.6.6. Si devono adottare disposizioni particolari per proteggere gli impianti e le persone dalle conseguenze dei fulmini.

2.7. Dispositivi di sicurezza

2.7.1. Qualsiasi malfunzionamento che si verifichi nell'impianto capace di provocare un'avaria pregiudizievole per la sicurezza deve, se possibile, essere rilevato, segnalato e trattato da un dispositivo di sicurezza. Lo stesso vale per qualsiasi avvenimento esterno normalmente prevedibile e che possa mettere a repentaglio la sicurezza.

2.7.2. L'impianto deve poter essere arrestato manualmente in qualsiasi momento.

2.7.3. Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza la rimessa in funzione dell'impianto dev'essere possibile solo dopo che siano state adottate le misure del caso.

2.8. Requisiti relativi alla manutenzione tecnica

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da consentire di effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione, ordinari e straordinari, in condizioni di sicurezza.

2.9. Disturbo da emissioni

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che il disturbo interno ed esterno derivante dalle emissioni di gas inquinanti, dal rumore o dalle vibrazioni rispetti i limiti prescritti.

3. Requisiti concernenti le infrastrutture

3.1. Tracciato, velocità, distanziamento dei veicoli

3.1.1. L'impianto deve essere progettato per funzionare in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dei dintorni, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo da non provocare inconvenienti e pericoli, in qualsiasi condizione di utilizzazione, manutenzione o evacuazione delle persone.

3.1.2. Si deve garantire lateralmente e verticalmente una distanza sufficiente tra i veicoli, i dispositivi di traino, le vie di corsa, le funi, ecc. e le eventuali opere nonché gli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, tenendo conto degli spostamenti verticali, longitudinali e laterali delle funi e dei veicoli o dei dispositivi di traino, ponendosi nelle condizioni prevedibili di esercizio più sfavorevoli.

3.1.3. La distanza massima tra i veicoli e il suolo deve tener conto della natura dell'impianto, dei tipi di veicoli e delle modalità di soccorso. Nel caso di veicoli aperti essa deve tenere conto del pericolo di caduta e degli aspetti psicologici connessi all'altezza del sorvolo.

3.1.4. La velocità massima dei veicoli o dei dispositivi di traino, il loro distanziamento minimo nonché le loro prestazioni di accelerazione e di frenatura devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza delle persone e del funzionamento dell'impianto.

3.2. Stazioni e opere di linea

3.2.1. Le stazioni e le opere di linea devono essere progettate, costruite ed attrezzate in modo da essere stabili. Esse devono consentire una guida sicura delle funi, dei veicoli e dei dispositivi di traino e devono poter essere sottoposte a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente dalle possibili condizioni di esercizio.

3.2.2. Le aree di imbarco e di sbarco dell'impianto devono essere configurate in modo da consentire la circolazione dei veicoli, dei dispositivi di traino e delle persone in condizioni di sicurezza. Il movimento dei veicoli e dei dispositivi di traino nelle stazioni deve poter avvenire senza pericoli per le persone, tenendo conto della loro eventuale partecipazione attiva.

4. Requisiti concernenti le funi, gli argani e i freni, nonché gli impianti meccanici e elettrici

4.1. Funi e relativi appoggi

4.1.1. Si devono adottare tutte le disposizioni conformemente allo stato dell'arte, per

- evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi;

- assicurare i valori limite di sollecitazione;

- assicurarne la sicurezza agli appoggi ed impedirne lo scarrucolamento;

- permetterne la sorveglianza.

4.1.2. Quando non è possibile eliminare totalmente un pericolo di scarrucolamento delle funi si devono adottare disposizioni per garantire, in caso di scarrucolamento, la trattenuta delle funi e l'arresto dell'impianto senza rischi per le persone.

4.2. Dispositivi meccanici

4.2.1. Argani

Le prestazioni e le possibilità di impiego dell'argano devono essere adeguate ai vari regimi e modalità di esercizio.

4.2.2. Sistemi di trazione di emergenza

L'impianto deve disporre di un sistema di trazione di emergenza alimentato da una fonte di energia indipendente dal sistema di trazione principale, a meno che l'analisi di sicurezza dimostri che un sistema di trazione di emergenza non è necessario per consentire un'evacuazione semplice, rapida e sicura degli utenti dall'impianto, in particolare dalle vetture o dai dispositivi di traino.

4.2.3. Frenatura

4.2.3.1. In caso di urgenza, l'arresto dell'impianto e/o dei veicoli deve essere possibile in qualsiasi momento e nelle più sfavorevoli condizioni di carico e di aderenza sulla puleggia motrice ammesse durante l'esercizio. Lo spazio di arresto deve essere tanto breve quanto lo richiede la sicurezza dell'impianto.

4.2.3.2. I valori di decelerazione devono essere compresi entro limiti opportunamente fissati in modo da garantire la sicurezza delle persone, nonché il buon comportamento dei veicoli, delle funi e delle altre parti dell'impianto.

4.2.3.3. Su tutti gli impianti la frenatura sarà ottenuta mediante due o più sistemi, ciascuno in grado di provocare l'arresto, e coordinati in modo da sostituire automaticamente il sistema in azione qualora la sua efficacia risultasse insufficiente. L'ultimo sistema di frenatura della fune di trazione deve esercitare la sua azione direttamente sulla puleggia motrice. Queste disposizioni non si applicano alle sciovie.

4.2.3.4. L'impianto deve essere munito di un dispositivo di arresto e di blocco efficace che impedisca qualsiasi rimessa in moto intempestiva.

4.3. Organi di comando

I dispositivi di comando devono essere progettati e realizzati in modo da essere sicuri e affidabili nonché resistenti alle sollecitazioni normali di esercizio, agli influssi esterni come l'umidità, le temperature estreme e le perturbazioni elettromagnetiche, in modo da non provocare situazioni pericolose, anche in caso di manovre errate.

4.4. Organi di comunicazione

Il personale deve poter comunicare in permanenza mediante opportuni dispositivi e, in caso di urgenza, informare gli utenti.

5. Veicoli e dispositivi di traino

5.1. I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere progettati e attrezzati in modo che, nelle condizioni di impiego prevedibili, nessuno possa cadere e correre altri pericoli.

5.2. Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino devono essere progettati e realizzati in modo che anche nelle condizioni più sfavorevoli

- non danneggino la fune

- non possano scorrere, salvo consentire uno slittamento non rilevante del veicolo, del dispositivo di traino e dell'impianto.

5.3. Le porte dei veicoli (delle vetture, delle cabine) devono essere progettate e realizzate in modo da potere essere chiuse e bloccate. Il pavimento e le pareti dei veicoli devono essere progettati e fabbricati in modo da resistere in qualsiasi circostanza alle pressioni e alle spinte esercitate dagli utenti.

5.4. Se per la sicurezza di esercizio è richiesta la presenza di un agente a bordo del veicolo, quest'ultimo deve essere munito di attrezzature che gli consentano di esercitare le sue funzioni.

5.5. I veicoli e/o i dispositivi di traino e, in particolare, le loro sospensioni devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la sicurezza degli addetti che intervengono sugli stessi nel rispetto delle opportune regole e avvertenze.

5.6. Nel caso di veicoli ad ammorsamento automatico, devono essere adottate tutte le disposizioni per arrestare, senza rischi per gli utenti, prima dell'uscita, un veicolo non correttamente accoppiato alla fune e, in arrivo, un veicolo non disaccoppiato evitando che tali veicoli precipitino.

5.7. I veicoli di funicolari e - qualora la tipologia dell'impianto lo consenta - di funivie bifuni debbono prevedere un dispositivo di frenatura che agisca automaticamente sulla rotaia allorquando la rottura della fune traente non possa ragionevolmente essere esclusa.

5.8. Qualora altre misure non possano escludere pericoli di scarrucolamento, il veicolo deve essere munito di un dispositivo antiscarrucolamento che non consenta l'arresto senza rischi per le persone.

6. Dispositivi per gli utenti

L'accesso alle aree d'imbarco e la partenza dalle aree di sbarco, nonché l'imbarco e lo sbarco degli utenti devono essere organizzati in modo da garantire la sicurezza delle persone in particolare nelle zone con pericoli di caduta, tenendo conto della circolazione e del parcheggio dei veicoli.

L'impianto deve poter essere usato da parte di bambini e di persone a mobilità ridotta senza pericoli per la loro sicurezza, se è previsto che esso effettui il trasporto delle suddette categorie di persone.

7. Idoneità all'esercizio

7.1. Sicurezza

7.1.1. Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche affinché l'impianto possa essere utilizzato conformemente alla sua destinazione e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni di utilizzazione prescritte e possano essere rispettate le avvertenze per la manutenzione e la sicurezza di esercizio. Le istruzioni e le avvertenze corrispondenti devono essere redatte nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità che possono essere determinate, in conformità del trattato, dallo Stato membro nel cui territorio è costruito l'impianto.

7.1.2. Alle persone preposte al funzionamento dell'impianto devono essere forniti i mezzi materiali adeguati, che devono essere in grado di svolgere questo compito.

7.2. Sicurezza in caso di arresto dell'impianto

Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche per consentire, in caso di arresto dell'impianto senza possibilità di un rapido ripristino in esercizio, di condurre gli utenti in luogo sicuro, entro un termine adeguato, in funzione del tipo di impianto e dell'ambiente circostante.

7.3. Altre disposizioni particolari attinenti alla sicurezza

7.3.1. Posti di manovra e di lavoro

Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni devono essere progettati, realizzati e fatti funzionare in modo da evitare i pericoli oppure, se questi ultimi sussistono, essere muniti di dispositivi di protezione, in modo da prevenire qualsiasi contatto diretto che possa provocare incidenti. Questi dispositivi non devono poter essere facilmente smontabili o messi fuori uso.

7.3.2. Periacoli di caduta

I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali, e il loro accesso devono essere progettati ed attrezzati in modo da evitare la caduta delle persone che vi devono lavorare o circolare. Se queste attrezzature non sono sufficienti, i posti di lavoro devono inoltre esser muniti di punti di ancoraggio per l'attrezzatura individuale di protezione contro le cadute.

ALLEGATO III

ANALISI DI SICUREZZA

L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto qualsiasi impianto di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della presente direttiva deve tener conto di ogni modalità di esercizio prevista. Essa deve essere realizzata secondo un metodo riconosciuto o consolidato e tener conto delle regole dell'arte e della complessità dell'impianto in questione. L'analisi mira anche a garantire che la progettazione e la configurazione dell'impianto progettato tenga conto dell'ambiente circostante e delle situazioni più sfavorevoli al fine di garantire condizioni di sicurezza soddisfacenti.

L'analisi verte in particolare sui dispositivi di sicurezza e i relativi effetti sull'impianto e sui sottosistemi connessi che essi fanno intervenire affinché:

- essi siano in grado di reagire a un primo guasto o cedimento constatato in modo da restare in uno stato che garantisca la sicurezza, o in uno stato di funzionamento ridotto, o in stato di arresto in condizioni di sicurezza (fail safe), o

- essi siano ridondanti e sorvegliati, o

- essi siano tali che le probabilità di cedimento possano essere valutate e siano d'un livello comparabile a quello dei dispositivi di sicurezza che soddisfano i criteri di cui al primo e al secondo trattino.

L'analisi di sicurezza serve a redigere l'inventario dei rischi e delle situazioni pericolose di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva e a determinare l'elenco dei componenti di sicurezza di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo. Il risultato dell'analisi di sicurezza deve essere sintetizzato in una relazione di sicurezza.

ALLEGATO IV

COMPONENTI DI SICUREZZA: DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

Il presente allegato si applica ai componenti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della presente direttiva per garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, definiti nell'allegato II in materia.

La dichiarazione "CE" di conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Essa deve essere redatta nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1.

La dichiarazione deve comprendere i seguenti elementi:

- estremi della presente direttiva;

- nome, ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità. Se si tratta del mandatario, occorre anche indicare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante;

- descrizione del componente (marca, tipo, ecc.);

- indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità (articolo 7 della presente direttiva);

- tutte le disposizioni pertinenti cui risponde il componente, in particolare le disposizioni connesse all'utilizzazione;

- nome e indirizzo dell' (degli) organismo(i) notificato(i) intervenuto(i) nella procedura seguita per la conformità e data dell'attestato di esame "CE" nonché, eventualmente, durata e condizioni di validità del'attestato;

- se del caso, gli estremi delle norme armonizzate seguite;

- identificazione del firmatario che ha ricevuto il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

ALLEGATO V

COMPONENTI DI SICUREZZA: VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza al fine di verificarne l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, definiti nell'allegato II. Esso concerne la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente, considerato singolarmente, con le specifiche tecniche che deve rispettare.

2. Contenuto delle procedure

Le procedure di valutazione applicate dagli organismi notificati a livello della progettazione e della produzione si basano sui moduli definiti nella decisione 93/465/CEE del Consiglio secondo le modalità indicate nella tabella seguente. Le soluzioni indicate in questa tabella sono considerate come equivalenti e possono essere utilizzate a scelta del fabbricante.

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI COMPONENTI DI SICUREZZA

>SPAZIO PER TABELLA>

I moduli devono essere applicati tenendo conto delle condizioni supplementari specifiche previste in ciascun modulo.

MODULO B: ESAME "CE DEL TIPO"

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato constata e attesta che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della presente direttiva.

2. La domanda di esame "CE del tipo" è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

- la documentazione tecnica descritta al punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, in seguito denominato "tipo". L'organismo notificato può chiedere altri esemplari qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti della presente direttiva; deve riguardare, nella misura necessaria a tale valutazione, i piani, la fabbricazione e il funzionamento del componente.

La documentazione contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

- una descrizione generale del tipo;

- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;

- un elenco delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, applicata in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non esistano le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva;

- i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami, ecc.;

- i rapporti sulle prove effettuate.

Essa deve parimenti indicare il campo d'utilizzazione del componente.

4. L'organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati ai sensi delle disposizioni applicabili delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali specifiche;

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della presente direttiva qualora non siano state applicate le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

4.3. effettua o fa effettuare i controlli appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche europee da considerare, queste ultime siano state effettivamente applicate;

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui i controlli e le necessarie prove devono essere effettuati.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame "CE del tipo" al richiedente. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni del controllo, le condizioni e la durata di validità dell'attestato stesso e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia. L'organismo notificato, se nega al fabbricante il rilascio di un attestato di esame "CE del tipo", deve fornire i motivi dettagliati di tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato "CE del tipo" di tutte le modifiche apportate al componente approvato che devono ricevere una nuova approvazione, qualora tali modifiche possano rimettere in discussione la conformità ai requisiti essenziali o alle condizioni di utilizzazione del componente prescritte. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato iniziale di esame "CE del tipo".

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE del tipo" ed i complementi rilasciati e revocati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame "CE del tipo" e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame "CE del tipo" e dei loro complementi per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del componente sul mercato comunitario.

MODULO D: GARANZIA QUALITÀ DI PRODUZIONE

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura "CE" è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove dei componenti finiti secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta, per i componenti interessati.

La domanda contiene:

- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di componenti previsti;

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo".

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e dossier riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei componenti;

- dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità e degli interventi sistematici che saranno applicati;

- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 599AG0027.1

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