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Document 91999E000082

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 82/99 dell'on. Anita POLLACK alla Commissione. Direttiva sui viaggi-pacchetto

GU C 207 del 21.7.1999, p. 156 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E0082

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 82/99 dell'on. Anita POLLACK alla Commissione. Direttiva sui viaggi-pacchetto

Gazzetta ufficiale n. C 207 del 21/07/1999 pag. 0156


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0082/99

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(27 gennaio 1999)

Oggetto: Direttiva sui viaggi-pacchetto

Intende la Commissione accogliere la richiesta di norme più severe a tutela dei consumatori contro il fallimento di operatori turistici, presentando proposte volte a modificare la direttiva sui viaggi-pacchetto, per dare ai consumatori informazioni supplementari sulla tutela dei pagamenti anticipati, per far sì che le prenotazioni vengano trasferite qualora le vacanze prenotate siano a rischio e per garantire il rientro dei viaggiatori anche in caso di fallimento della società?

Risposta comune

data dalla sig.ra Bonino in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-4002/98 e E-0082/99

(15 febbraio 1999)

Il testo dell'art. 7 della Direttiva 90/314/CEE, che obbliga gli organizzatori e i rivenditori di vacanze tutto compreso a "dare prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o fallimento, il rimborso degli anticipi versati e il rimpatrio del consumatore" lascia un ampio margine d'interpretazione.

Nell'attuare questa disposizione gli Stati membri hanno seguito impostazioni molto diverse. La Commissione segue da vicino l'attuazione in tutti gli Stati membri. Attualmente, sono in corso procedure d'infrazione contro l'Italia, dove il Fondo di garanzia per i viaggi previsto dalla legge 111/95 non è stato ancora costituito, e contro la Grecia, dove le compagnie per il trasporto marittimo di passeggeri sono esentate dall'obbligo di fornire una garanzia in caso di insolvenza.

Tuttavia va osservato che la Commissione puo' avviare procedure di infrazione soltanto nei casi in cui siano ovvie carenze nel recepimento e nell'applicazione dell'art. 7 della Direttiva, vale a dire nel caso in cui non vi sia alcuna attuazione (come nel caso dell'Italia), ovvero nel caso in cui la garanzia fornita dagli organizzatori è palesemente insufficiente. E' difficile stabilire che un sistema di garanzia sia insufficiente se non si sono verificati problemi all'atto pratico.

In effetti la Commissione non ha ricevuto lamentele da parte dei consumatori o delle associazioni dei consumatori, sia nel Regno Unito che in altri Stati membri, circa l'inadeguatezza dei provvedimenti nazionali per l'atuazione delle disposizioni dell'art. 7. Basandosi su queste considerazioni, sembrerebbe che fino adesso non si siano verificati problemi gravi nell'attuazione pratica.

Peraltro la Commissione segue la questione da vicino. Sviluppi recenti, in particolare le decisioni della Corte di giustizia nelle cause Dillenkofer (C-178/94), VKI contro Österreichische Kreditversicherung (C-364/96) e Ambry (C-410/96) potrebbero suggerire che i provvedimenti adottati da alcuni Stati membri per attuare le disposizioni dell'art. 7 non sono conformi all'interpretazione dell'articolo stesso data dalla Corte di giustizia. La Commissione inviterà gli Stati membri a discutere la questione all'inizio del 1999, e, se del caso, adotterà ulteriori provvedimenti.

Per quanto riguarda l'art. 4(4) della Direttiva 90/314/CEE, relativo alla revisione dei prezzi di listino, la Commissione invita l'on. parlamentare ad indicare i motivi che lo portano a credere che le disposizioni non sono attuate in maniera corretta nel Regno Unito.

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