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Document 91998E003843
WRITTEN QUESTION No. 3843/98 by Konstantinos HATZIDAKIS to the Commission. Preferential treatment by the Greek Government of the Greek Railway Organisation and Post Office
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3843/98 dell'on. Konstantinos HATZIDAKIS alla Commissione. Trattamento di favore riservato dall'Erario greco all'OSE e all'ELTA
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3843/98 dell'on. Konstantinos HATZIDAKIS alla Commissione. Trattamento di favore riservato dall'Erario greco all'OSE e all'ELTA
GU C 207 del 21.7.1999, p. 135
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3843/98 dell'on. Konstantinos HATZIDAKIS alla Commissione. Trattamento di favore riservato dall'Erario greco all'OSE e all'ELTA
Gazzetta ufficiale n. C 207 del 21/07/1999 pag. 0135
INTERROGAZIONE SCRITTA P-3843/98 di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione (7 dicembre 1998) Oggetto: Trattamento di favore riservato dall'Erario greco all'OSE e all'ELTA Il Ministero greco dei trasporti ha presentato dei progetti di legge che prevedono il ripiano dei debiti dell'Ente ferrovie di Grecia (OSE) per un ammontare pari a 550 miliardi di dracme e delle Poste greche (ELTA) per un ammontare pari a 70 miliardi di dracme da attingere dal bilancio dello Stato oppure accendendo prestiti garantiti dall'Erario greco. In questo modo l'OSE e l'ELTA saranno in condizione di formare i rispettivi prezzi con criteri diversi da quelli del libero mercato. Può la Commissione dire se e in che misura detti provvedimenti sono compatibili con l'articolo 86 A del TCE (sfruttamento di posizione dominante attraverso l'imposizione diretta o indiretta dei prezzi)? Ritiene essa che con detti provvedimenti si determini una concorrenza sleale ai danni delle società private che operano negli stessi settori? In che misura, a suo giudizio, detti provvedimenti sono compatibili (soprattutto nel caso dell'ELTA) con i principi della libera concorrenza e, in particolare, con l'articolo 90, paragrafo 2 TCE e 7 D TUE, stante che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che il principio della libertà di concorrenza deve vigere anche per le poste? Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione (25 gennaio 1999) La Commissione non è al corrente delle misure a favore della Posta greca alle quali fa riferimento l'onorevole parlamentare e che non le sono state notificate ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE. Di conseguenza, la Commissione deve rivolgersi alle autorità greche per ottenere le informazioni utili: una risposta complementare sarà comunicata all'onorevole parlamentare non appena la Commissione sarà in grado di esprimere una valutazione su queste due questioni. La direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie(1) fa obbligo agli Stati membri di istituire meccanismi adeguati che abbiano come obiettivo la riduzione del debito delle imprese ferroviarie a un livello tale da non ostacolare una gestione finanziaria sana e permettere di ottenere il risanamento della situazione finanziaria. La Commissione ha recentemente adottato una comunicazione sull'attuazione e gli effetti della suddetta direttiva(2), che mette in evidenza i risultati ottenuti dalle imprese ferroviarie. In tale comunicazione la Commissione ha constatato che il servizio del debito resta un onere finanziario notevole per le imprese ferroviarie in vari Stati membri, fra cui la Grecia, pur riconoscendo che la posizione debitoria delle imprese ferroviarie della Comunità nel suo complesso ha registrato un miglioramento tra il 1980 e il 1995. Per quanto riguarda le misure a favore delle ferrovie greche alle quali fa riferimento l'onorevole parlamentare, la Commissione ricorda che la direttiva 91/440/CEE ha ribadito il principio dell'applicazione degli articoli 92, 93 e 77 agli aiuti erogati per il sostegno ai trasporti ferroviari. Tuttavia, sono sempre d'applicazione le disposizioni specifiche previste dai regolamenti (CEE) 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile(3), (CEE) 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile(4) e (CEE) 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie. Le compensazioni, gli aiuti e gli interventi concessi dalle autorità nazionali in base ai suddetti regolamenti sono sistematicamente comunicati alla Commissione, che a sua volta rende queste informazioni accessibili agli Stati membri sotto forma di una relazione analitica. La Commissione sta attualmente aggiornando questa relazione con riferimento al 1997. (1) GU L 237 del 24.8.1991. (2) COM(98) 202 finale. (3) GU L 130 del 15.6.1970. (4) GU L 156 del 28.6.1969.