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Document 91998E003645

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3645/98 dell'on. Amedeo AMADEO alla Commissione. Regime fiscale comune -Pagamento d'interessi e diritti

GU C 207 del 21.7.1999, p. 99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E3645

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3645/98 dell'on. Amedeo AMADEO alla Commissione. Regime fiscale comune -Pagamento d'interessi e diritti

Gazzetta ufficiale n. C 207 del 21/07/1999 pag. 0099


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3645/98

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(3 dicembre 1998)

Oggetto: Regime fiscale comune -Pagamento d'interessi e diritti

Nel contesto della "Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti d'interessi e di diritti fra società consociate di Stati membri diversi" (COM(98) 67 def. - 98/0087 CNS)(1), la Commissione si riserva di proporre, successivamente, nel quadro di perfezionamento del mercato interno, l'estensione della misura dell'esenzione da essa attuata ai prelievi percepiti sui diritti e interessi tra società che non sono consociate.

Tale formulazione è motivata dalla preoccupazione di attenuare l'impatto finanziario della proposta per gli Stati membri importatori netti di capitali e di tecnologia, mentre, del resto, per gli Stati in parola (la Grecia e il Portogallo) si chiede di istituire un periodo transitorio di cinque anni nel corso del quale l'aliquota dell'imposta sarà progressivamente ridotta: infatti, la regola di principio è che i pagamenti d'interessi e di diritti che possono essere esentati dalla ritenuta alla fonte sono pagamenti al prezzo di piena concorrenza (arm's length) realizzati tra imprese indipendenti; quando essi sono effettuati tra imprese consociate, l'applicazione di tale principio comporta il trattamento della parte eccedente di tali pagamenti come utili distribuiti che rientrano nel campo d'applicazione della Direttiva 90/435/CEE.(2) Qual è la logica di tale formulazione?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(8 febbraio 1999)

L'obiettivo della proposta di direttiva è l'eliminazione di uno degli ostacoli fiscali alla cooperazione transfrontaliera tra società di Stati membri diversi. Si tratta di una misura necessaria per il completamento del mercato unico.

Tuttavia, per ridurre l'impatto finanziario per gli Stati membri che sono importatori netti di capitali e di tecnologia, la proposta prevede che l'eliminazione della ritenuta alla fonte sia progressiva. In un primo momento l'applicazione della misura sarà limitata ai pagamenti effettuati tra società consociate. D'altra parte, la proposta prevede una deroga di 5 anni per la Grecia e il Portogallo, che appare giustificata dato che la maggior parte dei pagamenti di interessi e di canoni (royalties) avviene tra società consociate.

È vero che normalmente gli interessi e i canoni devono essere stabiliti come se tra il debitore e il beneficiario non ci fosse alcun vincolo di dipendenza. Questa norma, completamente indipendente dalle misure transitorie previste a favore della Grecia e del Portogallo, è intesa ad escludere dal campo d'applicazione della proposta i pagamenti che configurano di fatto una distribuzione di utili. Si continua a considerare interesse o canone l'importo che non eccede quello che si sarebbe pattuito in assenza di una relazione speciale tra le imprese, importo che - anche in caso di pagamento tra consociate - deve rientrare nel campo d'applicazione della direttiva. La parte eccedente, riqualificata come utili distribuiti, beneficerebbe delle disposizioni della direttiva 90/435/CEE, sempreché le condizioni ivi previste siano soddisfatte.

(1) GU C 123 del 22.4.1998, pag. 9.

(2) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

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