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Document 91998E003409

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3409/98 dell'on. Roberta ANGELILLI alla Commissione. Gravi difficoltà della famiglia Crisafulli

    GU C 207 del 21.7.1999, p. 64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E3409

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3409/98 dell'on. Roberta ANGELILLI alla Commissione. Gravi difficoltà della famiglia Crisafulli

    Gazzetta ufficiale n. C 207 del 21/07/1999 pag. 0064


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3409/98

    di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

    (17 novembre 1998)

    Oggetto: Gravi difficoltà della famiglia Crisafulli

    La famiglia dell'avv. Anselmo Crisafulli, noto penalista italiano, in seguito ad uno sfratto è stata costretta al trasferimento in Francia, dove tutti i beni della famiglia sono stati utilizzati per l'acquisto di un'azienda agricola che si è poi rivelata una vera e propria truffa, per cui sono in corso le relative causa in Francia.

    Tale truffa ha però costretto i Crisafulli, ridotti in grave indigenza, al rientro in Italia grazie all'intervento della Presidenza della Repubblica, che provvedeva alle spese di rientro ed a reperire un appartamento, da cui comunque, a causa della citata situazione economica, sono stati poi nuovamente sfrattati.

    Tale serie di gravi episodi hanno ovviamente comportato difficoltà anche psichiche e familiari, anche a causa della disoccupazione dei due figli quarantenni.

    Ciò premesso si interroga la Commissione per sapere:

    1. se esistono in ambito comunitario possibilità di aiuto concreto alla famiglia di un esponente di primo piano della cultura giuridica italiana;

    2. se esistono opportunità lavorative a cui i fratelli Crisafulli possano accedere in virtù della particolarità del caso.

    Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione

    (13 gennaio 1999)

    Nel settore della sicurezza sociale l'unica legislazione comunitaria vincolante riguarda la parità di trattamento fra gli uomini e le donne(1) e il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale per i lavoratori migranti e per i loro familiari(2). L'organizzazione e il funzionamento dei regimi di sicurezza sociale e dell'assistenza sociale, nonché l'ammissibilità a beneficiare di varie indennità in base ai suddetti regimi (quale, ad esempio, l'indennità di disoccupazione) sono questioni che riguardano le autorità nazionali, purché la citata legislazione venga rispettata.

    La Commissione non è in grado di esprimersi in merito a eventuali opportunità lavorative per singoli individui.

    (1) Articolo 119 del Trattato CE, direttiva 79/7/CEE (GU L 6 del 10.1.1979) e direttiva 86/378/CEE (GU L 225 del 12.8.1986) modificata dalla direttiva 96/97/CE (GU L 46 del 17.2.1997).

    (2) Regolamento (CEE) 1408/71, aggiornato dal regolamento (CE) 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997).

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