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Document 91998E003374

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3374/98 dell'on. Ernesto CACCAVALE alla Commissione. A rischio in Italia la denominazione di origine protetta della mozzarella di bufala

    GU C 207 del 21.7.1999, p. 60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E3374

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3374/98 dell'on. Ernesto CACCAVALE alla Commissione. A rischio in Italia la denominazione di origine protetta della mozzarella di bufala

    Gazzetta ufficiale n. C 207 del 21/07/1999 pag. 0060


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3374/98

    di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione

    (17 novembre 1998)

    Oggetto: A rischio in Italia la denominazione di origine protetta della mozzarella di bufala

    Con un decreto del 15 settembre 1998, il Ministero italiano per le politiche agricole ha liberalizzato la produzione della mozzarella di bufala su tutto il territorio nazionale, autorizzando l'estensione della denominazione "mozzarella di bufala", prima riservata solo al marchio Dop (denominazione di origine protetta) "mozzarella di bufala campana", anche alle produzioni di altre zone del paese diverse da quelle dell'area Dop, ristrette in pratica ad alcune province della Campania e ad altre limitrofe. Allo stato attuale, in Italia sono presenti circa 200.000 capi delle specie animale "bufalo" di razza mediterranea e si registra il forte pericolo di importazione di capi bufalini dai paesi dell'Est che, pur essendo morfologicamente identici a quelli italiani, producono latte in quantità ridotte e di scarsissima qualità. A tal proposito la normativa comunitaria(1) equipara dal punto di vista doganale i bufali ai bovini, in quanto appartenenti alla stessa famiglia, attribuendo loro lo stesso codice di nomenclatura combinata. Si ha dunque motivo di ritenere che esista il fondato rischio che vengano importati in Europa attraverso l'Italia dei bovidi, classificati come bovini neri ma che sono in realtà bufali con caratteristiche genetiche inferiori, provocando da un lato notevole danno per gli allevatori italiani, i quali sarebbero così costretti a misurarsi con una concorrenza sleale, dall'altro forti preoccupazioni per la perdita di purezza e di qualità sia del latte che del patrimonio bufalino italiano.

    Si chiede, quindi, alla Commissione:

    - quali iniziative intende adottare al fine di istituire un numero doganale specifico per i bufali, per evitare confusione con i bovini ed importazioni illegali degli stessi;

    - se non ritiene opportuno emanare delle specifiche disposizioni allo scopo di difendere il patrimonio bufalino campano, al fine di assicurare la genuinità del prodotto "mozzarella di bufala", proprio in virtù del DOP, e di garantire la tutela dei consumatori attraverso una maggiore trasparenza delle informazioni relative alle qualità organolettiche della stessa, e garantire altresì la salvaguardia del principio di leale concorrenza per gli allevatori e i trasformatori italiani?

    Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

    (21 dicembre 1998)

    Nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta P 1571/97 dell'onorevole Azzolini(2), è già stato chiarito che, ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(3), l'espressione "mozzarella di bufala" non può essere riservata unicamente ai titolari della denominazione di origine protetta (DOP) "mozzarella di bufala campana". Il disciplinare della DOP "mozzarella di bufala campana" prevede una serie di condizioni che devono essere soddisfatte da parte dei produttori di un formaggio che reca tale denominazione. È previsto, in particolare, che gli allevamenti di bufali dai quali proviene il latte devono essere costituiti, secondo le usanze locali, da animali da razza mediterranea originari della zona.

    Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare altresì sulla possibilità indicata all'articolo 9 del regolamento (CEE) 2081/92, secondo cui "lo Stato membro interessato può chiedere una modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per una nuova delimitazione geografica". I produttori sono pertanto liberi di proporre che lo Stato membro chieda la modifica del disciplinare della "mozzarella di bufala campana" (DOP), nel senso di definire condizioni più rigide, se lo ritiene opportuno.

    Nel quadro dei lavori di semplificazione eseguiti attualmente alla Commissione onde giungere ad una riduzione delle linee tariffarie, la Commissione non intende creare una suddivisione specifica per i bufali. L'istituzione di una linea tariffaria specifica per i bufali nella nomenclatura combinata non modificherebbe per nulla il libero accesso di tali animali dai paesi dell'Est.

    Qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione costituirebbe un'infrazione alle norme imposte dall'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT).

    (1) GU C 287 del 15.9.1998.

    (2) GU C 45 del 10.2.1998, pag. 52.

    (3) GU L 208 del 24.7.1992.

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