Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E1999A0701(01)

    Dichiarazioni comuni adottate nella 62a riunione del comitato misto SEE il 26 marzo 1999

    GU C 185 del 1.7.1999, p. 6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    E1999A0701(01)

    Dichiarazioni comuni adottate nella 62a riunione del comitato misto SEE il 26 marzo 1999

    Gazzetta ufficiale n. C 185 del 01/07/1999 pag. 0006


    DICHIARAZIONI COMUNI ADOTTATE NELLA 62a RIUNIONE DEL COMITATO MISTO SEE IL 26 MARZO 1999

    (1999/C 185/06)

    Dichiarazione comune relativa all'accordo SEE - Allegato II, capitolo XIV - sulle clausole di riesame in materia di concimi

    Punto 1: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21)

    L'adattamento della direttiva in questione consente agli Stati EFTA di limitare l'accesso al loro mercato conformemente alla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE per il cadmio presente nei concimi. Le Parti contraenti hanno riesaminato congiuntamente la situazione nel 1998.

    In base al riesame le Parti contraenti hanno concordato un prolungamento di tale situazione. Un nuovo riesame congiunto avrà luogo nel 2001.

    Dichiarazione comune relativa all'accordo SEE - allegato II, capitolo XV - sulle clausole di riesame in materia di sostanze pericolose

    Punto 1: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1); e

    Punto 10: Direttiva 87/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 4)

    In base agli adattamenti dei due atti nell'accordo SEE uno Stato EFTA può concludere, nel quadro del riesame del 1998, che avrà bisogno di una deroga agli atti comunitari in materia di classificazione ed etichettatura. In tal caso questi atti non si applicheranno allo Stato in questione.

    In base al riesame che ha avuto luogo, la Norvegia ha deciso di accettare, a decorrere dal 1o gennaio 1999, l' "acquis" comunitario esistente, ma con deroghe in determinati settori. Le deroghe in questione sono elencate nell'allegato.

    Le Parti contraenti prendono atto di tale conclusione e convengono sulla necessità di una piena applicazione degli atti comunitari sopracitati al 1o gennaio 2001. La situazione sarà riesaminata nel corso del 2000. Qualora uno Stato EFTA ritenga ancora necessaria una deroga per i settori specifici figuranti nella sua appendice, le disposizioni in materia non si applicano a tale Stato, a meno che il Comitato misto SEE non adotti una diversa soluzione.

    Qualora l' "acquis" comunitario in materia dovesse essere ulteriormente modificato o ampliato entro il 1o gennaio 2001, le Parti contraenti faranno il possibile per trovare soluzioni appropriate ai fini dell'integrazione di tale "acquis" nell'accordo SEE. In tal caso si applicano le procedure di cui agli articoli da 97 a 104 dell'accordo.

    ALLEGATO

    Norvegia

    Non si applicano alla Norvegia le seguenti disposizioni:

    1. Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose:

    a) l'articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 5, per quanto riguarda:

    i) le prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze figuranti nell'allegato I della direttiva e elencati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ii) i criteri di classificazione e di etichettatura delle sostanze cancerogene di cui alla sezione 4.2.1 dell'allegato VI della direttiva. La Norvegia può applicare criteri di classificazione diversi e disposizioni diverse per impurità, additivi o singoli componenti della sezione 1.7.2.1 dell'allegato VI della direttiva in ordine alle sostanze classificate come cancerogene, nonché requisiti diversi per l'impiego di determinate frasi R;

    b) l'articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 6, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e elencati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può richiedere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici;

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) l'articolo 30, in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d). La Norvegia può prescrivere l'impiego di una frase R supplementare ( "215") non elencata nell'allegato III della direttiva;

    d) l'articolo 30, in connessione con gli articoli 4 e 6, per le sostanze etichettate secondo le vigenti normative norvegesi in materia di etichettatura OAR;

    e) per le sostanze di cui alle lettere a) e c) le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, che prescrivono l'uso della dicitura "Etichetta CE";

    f) l'articolo 30, in connessione con l'articolo 27, in relazione alle schede di dati di sicurezza per le sostanze di cui al punto 1, lettera d), e per le sostanze del vigente elenco norvegese dei valori di soglia.

    2. Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi:

    a) l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), riguardo all'esame dei preparati per valutare gli effetti sensibilizzanti;

    b) l'articolo 10, in relazione alle schede di dati di sicurezza per i preparati contenenti solventi organici di cui al punto 1, lettera d);

    c) l'articolo 13, in connessione con gli articoli 3 e 7, per quanto riguarda preparati contenenti le sostanze di cui al punto 1, lettere da a) a d).

    Dichiarazione comune relativa all'accordo SEE - allegato II, capitolo XV - sulle clausole di riesame in materia di sostanze pericolose

    Punto 4: Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201)

    L'adattamento della direttiva in questione consente agli Stati EFTA di limitare l'accesso al loro mercato conformemente alla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE per quanto riguarda:

    - fibre di amianto

    - composti di mercurio

    - composti di arsenico

    - composti organostannici

    - pentaclorofenolo

    - cadmio

    - pile.

    Le Parti contraenti hanno riesaminato congiuntamente la situazione nel 1998. In base al riesame, le Parti contraenti hanno deciso un prolungamento della situazione per tutti gli Stati EFTA relativamente alle fibre di amianto. Un nuovo riesame congiunto avrà luogo nel 2000.

    Per quanto riguarda i composti di mercurio, i composti di arsenico, i composti organostannici, il pentaclorofenolo e il cadmio, le Parti contraenti hanno deciso un prolungamento della situazione per il Liechtenstein. Un nuovo riesame congiunto avrà luogo nel 2000.

    Punto 11: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38)

    L'adattamento della direttiva in questione consente agli Stati EFTA di limitare l'accesso al loro mercato conformemente alla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE per le pile. Le Parti contraenti hanno riesaminato congiuntamente la situazione nel 1998.

    In base al riesame, le Parti contraenti hanno convenuto che la Norvegia può mantenere valori limite più severi per il divieto di commercializzazione delle pile, comprese le pile a pastiglia, contenenti più dello 0,0005 % di mercurio o cadmio. Un nuovo riesame congiunto avrà luogo nel 2000.

    Top