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Document 91998E003398

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3398/98 dell'on. Guido PODESTÀ alla Commissione. Adozione dei minori

GU C 182 del 28.6.1999, p. 77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E3398

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3398/98 dell'on. Guido PODESTÀ alla Commissione. Adozione dei minori

Gazzetta ufficiale n. C 182 del 28/06/1999 pag. 0077


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3398/98

di Guido Podestà (PPE) alla Commissione

(17 novembre 1998)

Oggetto: Adozione dei minori

Pur essendo perfettamente consapevole del fatto che la legislazione in materia di adozione ed affidamento dei minori non è competenza diretta della Commissione, mi sembra comunque lecito domandarsi come sia possibile che l'Unione non riesca ad intervenire in modo incisivo sui soprusi cui vengono sottoposti i minori, anche all'interno dell'Unione stessa, in occasione di adozioni o affidamenti, soprattutto a livello internazionale e quando il paese di appartenenza del bambino versa in condizioni precarie. E' doveroso fare riferimento a quanto accaduto negli ultimi 15 anni in Romania, dove l'elevato numero di bambini adottati da cittadini degli altri Stati membri ha messo in serio pericolo la vita del ciclo generazionale del paese e sono rimasti non adottati solo i bambini fisicamente e/o mentalmente handicappati.

Visto che molte leggi dei paesi membri in questo campo si basano sulla convenzione del Consiglio d'Europa, del 1993, in materia di protezione dei bambini, in cui si invitano gli Stati membri ad una stretta collaborazione per quanto riguarda l'adozione internazionale, e ricordando la proposta di risoluzione del Parlamento europeo che, nel 1996, invitava il Consiglio e la Commissione europea ad approfondire, d'intesa con gli Stati associati e nel rispetto delle vigenti norme internazionali, le loro attività sul piano giuridico e sociale connesse con la problematica dell'adozione, non ritiene la Commissione:

1. che per l'adozione internazionale, trattandosi di una forma peculiare di libera circolazione di individui, sia della massima urgenza procedere a una reale armonizzazione delle leggi dei paesi membri;

2. che questo problema vada affrontato anche dal punto di vista giuridico, affinché si possa impedire che l'adozione, in assenza di un rigoroso ma al contempo trasparente e semplice, sistema di regole di garanzia, possa degenerare in termini di sopraffazione o di burocrazia assumendo l'aspetto del commercio di persone indifese quali i bambini;

3. che si debba impedire, peraltro, che tale nuovo sistema di leggi armonizzate divenga un ulteriore impedimento burocratico per le adozioni, ma al contrario garantisca ai minori la tutela, da una parte, e la possibilità di una nuova famiglia serena, dall'altra?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(7 gennaio 1999)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare per quanto riguarda la tutela dei bambini di paesi terzi in occasione di adozioni o affidamenti a livello internazionale.

La Convenzione dell'Aja del 1993 sulle adozioni internazionali, fornisce il quadro per una collaborazione a livello internazionale, disciplinando i contatti tra le autorità dei paesi d'origine e quelle dei paesi ospitanti, e regola le questioni relative al riconoscimento e all'adozione delle decisioni. La Convenzione dà ampio rilievo ai diritti e agli interessi dell'infanzia. La Commissione ritiene che la firma e la ratifica della Convenzione da parte di tutti gli Stati membri contribuirà a un decisivo miglioramento del quadro legale, in occasione di adozioni internazionali. A tutt'oggi, otto Stati membri hanno firmato la Convenzione, ma solo tre (Danimarca, Spagna e Finlandia) l'hanno ratificata. Va peraltro notato che anche molti dei paesi d'origine hanno già firmato e ratificato la Convenzione.

Oltre a ciò, la Convenzione(1) relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale contribuirà, una volta ratificata, ad una rapida soluzione delle procedure di adozione nella Comunità.

La Commissione non ha alcuna intenzione di provvedere, in un futuro prossimo, ad un'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia, dal momento che già esistono degli strumenti internazionali.

(1) GU C 261 del 27.8.1997.

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