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Document 91998E002428

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2428/98 dell'on. Ben FAYOT alla Commissione. Metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali

GU C 182 del 28.6.1999, p. 6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E2428

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2428/98 dell'on. Ben FAYOT alla Commissione. Metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali

Gazzetta ufficiale n. C 182 del 28/06/1999 pag. 0006


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2428/98

di Ben Fayot (PSE) alla Commissione

(30 luglio 1998)

Oggetto: Metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali

Ai sensi della direttiva 93/35/CEE(1), il divieto di sperimentare i prodotti cosmetici su animali sarebbe dovuto entrare in vigore il 1o gennaio 1998. Sinora, tuttavia, né gli Stati membri né la Commissione si sono seriamente impegnati per mettere a punto e convalidare metodi alternativi alla sperimentazione su animali. Il divieto in parola è stato così rinviato al 1o giugno 2000, benché esistano mezzi per testare i prodotti cosmetici senza ricorrere a esperimenti su animali.

Può la Commissione far sapere quali domande relative al controllo degli esperimenti su animali rivolge all'E.C.V.A.M. (Centro europeo di convalida dei metodi alternativi), prima di autorizzare gli esperimenti, e quali modifiche intende proporre per la direttiva 93/35/CEE sui prodotti cosmetici?

Risposta data dalla sig.raCresson a nome della Commissione

(30 ottobre 1998)

La direttiva 93/35/CEE vieta la sperimentazione sugli animali degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, ai sensi della direttiva 76/768/CEE, a decorrere dal 1o gennaio 1998, una volta sviluppati metodi alternativi di sperimentazione che garantiscano un livello equivalente di tutela del consumatore, tenuto conto degli orientamenti dell'OCSE in materia di test. Nonostante l'impegno e la collaborazione, alla data del 1o gennaio 1997 simili test non erano ancora disponibili. Entro tale data gli Stati membri avrebbero dovuto decidere un eventuale rinvio del divieto di sperimentare sugli animali, divieto che effettivamente è stato posticipato al giugno 2000.

La Commissione sovvenziona la ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale dal 1986. In numerosi programmi specifici nei settori delle biotecnologie, della biomedicina e della sanità sono stati compiuti notevoli progressi per lo sviluppo di test alternativi nel campo della farmacotossicologia. Sia la Commissione, sia tutte le altre parti, inclusa l'industria cosmetica, hanno investito in misura considerevole nello sviluppo e nella convalida di metodi alternativi, avviando una cooperazione ad altissimo livello. La convalida scientifica di metodi alternativi a fini specifici rimane tuttavia un processo lungo e complesso e chi è chiamato a valutarne l'accettabilità per la loro successiva applicazione deve assumersi una grave responsabilità in termini di sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.

Nonostante ciò il processo di convalida è stato accelerato e reso più efficiente e il progresso ha segnato anche lo sviluppo di test specifici. Sono stati infatti convalidati scientificamente tre test in vitro relativi agli effetti corrosivi delle sostanze sulla cute e al potenziale fototossico, in seguito approvati anche dalla Commissione. L'applicazione di questi metodi nel settore cosmetico è in fase d'esame presso il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari nell'ambito della procedura di accettazione ai fini della regolamentazione.

Nel frattempo sono stati compiuti ulteriori progressi nello sviluppo e nella convalida di test in vitro e di metodi sperimentali per studiare l'irritazione degli occhi, l'irritazione e sensibilizzazione cutanea e l'assorbimento percutaneo, essendo questi aspetti importanti della sicurezza degli ingredienti cosmetici. Va osservato, tuttavia, che i metodi di sperimentazione vengono sviluppati solitamente per fornire dati su determinati tipi di rischio tossicologico, e non tanto per essere utilizzati per particolari prodotti.

La direttiva 86/609/CEE vieta espressamente lo svolgimento o l'introduzione di esperimenti su animali a meno che non se ne dimostri la necessità scientifica in relazione a metodi alternativi. La Commissione ha istituito il Centro europeo di convalida dei metodi alternativi (E.C.V.A.M.) per applicare il criterio secondo cui i nuovi test, o quelli modificati radicalmente, devono risultare affidabili ed adatti agli scopi dichiarati prima di essere autorizzati in conformità delle direttive comunitarie.

Conformemente alla direttiva 93/35/CEE, la sostituzione di un determinato metodo di sperimentazione animale è basata fondamentalmente sul seguente criterio: il metodo alternativo deve garantire almeno un eguale livello di protezione. Numerosi sforzi sono in atto per sviluppare metodi alternativi che presentino una base scientifica più solida e che utilizzino cellule e tessuti umani per risolvere il problema dell'applicabilità dei dati all'uomo.

(1) GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32.

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