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Document 91998E001790

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1790/98 dell'on. Viviane REDING alla Commissione. Rinvio del divieto di sperimentazione sugli animali

GU C 386 del 11.12.1998, p. 160 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E1790

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1790/98 dell'on. Viviane REDING alla Commissione. Rinvio del divieto di sperimentazione sugli animali

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0160


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1790/98

di Viviane Reding (PPE) alla Commissione

(11 giugno 1998)

Oggetto: Rinvio del divieto di sperimentazione sugli animali

In considerazione del fatto che la direttiva 93/35/CEE(1) prevede l'abolizione degli esperimenti sugli animali nell'industria cosmetica e stabilisce che siffatti esperimenti debbono essere sostituiti a partire dall'1.1.1998 da test alternativi;

considerando che alcuni Stati membri dell'UE (Paesi Bassi e Germania) hanno introdotto tale divieto, ma che la maggior parte non lo ha fatto;

considerando che l'industria cosmetica ha già a disposizione migliaia di ingredienti sperimentali su animali;

considerando che esistono alternative - che non vengono tuttavia utilizzate - alla maggior parte dei test, spesso crudeli, su esseri viventi; che la ricerca di nuovi test alternativi trova solo scarsissimo sostegno;

considerando che la Commissione non ha ancora adottato alcuna iniziativa in merito alla promessa direttiva sul divieto di sperimentazioni sugli animali per i prodotti cosmetici;

si chiede per quale motivo la Commissione rinvia l'emananzione del divieto previsto nella direttiva per il 1998. È la politica commerciale, secondo la Commissione, prioritaria rispetto alla protezione degli animali? Quali ragioni inducono la Commissione a rinviare ripetutamente l'introduzione di detto divieto?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(15 luglio 1998)

Con la direttiva 97/18/CE, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici(2), la Commissione ha rinviato al 30 giugno 2000 la data del 1° gennaio 1998, fissata dalla direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, per considerazioni di salvaguardia della salute pubblica e perchè, nonostante i progressi registrati nella ricerca di metodi alternativi di sperimentazione, non esistono ancora metodi alternativi scientificamente provati, oggetto di linee direttrici adottate dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La direttiva 97/18/CE prevede che tale rinvio non deve impedire che, ogni volta che sia possibile, e segnatamente facendo ricorso a "test di screening", si persegua la riduzione tanto del numero di animali utilizzati che delle loro sofferenze né che ci si impegni a promuovere la ricerca, in particolare conformemente al Quarto programma quadro di ricerca.

Ogni azione in materia di divieto di sperimentazione su animali, e segnatamente ogni azione di natura legislativa, deve inoltre essere compatibile con gli impegni internazionali e con le regole del commercio internazionale, in particolare con le regole dell'organizzazione mondiale del commercio.

Dall'aprile 1997 sono stati compiuti progressi e sono stati convalidati metodi alternativi nel settore della fototossicità e dei corrosivi cutanei. A norma dell'articolo 4.1.i della direttiva 93/35/CEE, però, la Commissione è tenuta a consultare il comitato scientifico di cosmetologia. Per quanto concerne i prodotti cosmetici finiti, di norma è possibile prescindere dalla sperimentazione su animali, che di fatto è già in larga misura evitata.

I progressi registrati nel 1997 saranno descritti nella relazione annua 1997 sullo sviluppo, la convalida e l'accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici, che prossimamente la Commissione trasmetterà al Parlamento e al Consiglio.

La Commissione auspica che la sperimentazione animale nella Comunità sia immediatamente vietata quando sia possibile farlo senza compromettere la salute umana. Prevede di proporre al Parlamento e al Consiglio di modificare in tal senso la direttiva sui prodotti cosmetici.

(1) GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32.

(2) GU L 114 dell'1.5.1997.

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