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Document 91998E001641

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1641/98 dell'on. Riccardo NENCINI alla Commissione. Impatto ambientale

    GU C 386 del 11.12.1998, p. 152 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E1641

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1641/98 dell'on. Riccardo NENCINI alla Commissione. Impatto ambientale

    Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0152


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-1641/98

    di Riccardo Nencini (PSE) alla Commissione

    (18 maggio 1998)

    Oggetto: Impatto ambientale

    Dall'accordo contrattuale tra l'azienda Monopoli di Stato (AMS) e la società Solvay per lo sfruttamento dei giacimenti di salgemma a Volterra (Pisa) potrebbe derivare un dissesto ambientale così sintetizzato: svuotamento del sottofondo (lenti di salgemma ed argilla) con conseguente crollo degli strati sovrastanti, enorme prelievo di acqua dal fiume Cecina, il che determina ogni anno, per tre o quattro mesi, il prosciugamento del fiume per 4 km circa con tutte le conseguenze del caso e scarico in mare dell'acqua di lavorazione.

    Inoltre è stato accertato anche un abbassamento delle falde ed il loro inquinamento da cloruro di sodio, con ripercussioni sull'agricoltura.

    Attualmente la società Solvay estrae circa 1.800 tonnellate l'anno su una superficie di 378 ettari, ma, come si evince dal contratto, avrebbe diritto all'estrazione su tutte e tre le concessioni AMS di 2.000.000 di tonnellate annue prelevabili su circa 1726 ettari, il che esaurirebbe tale risorsa in pochi decenni.

    Ritiene la Commissione di poter verificare quanto è stato esposto ed eventualmente controllare se tale contratto viola le norme comunitarie?

    Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

    (17 giugno 1998)

    In conformità della sua funzione di vigilanza sull'osservanza del diritto comunitario, prevista dall'articolo 155 del trattato CE, la Commissione è legittimata a intervenire solo nei casi in cui è applicabile il diritto comunitario.

    Le informazioni fornite dall'onorevole Parlamentare sono insufficienti e non consentono alla Commissione di individuare le norme di diritto comunitario che sarebbero state violate nella fattispecie.

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione invita l'onorevole Parlamentare ad indicare quali disposizioni del diritto comunitario egli ritiene applicabili al caso specifico nonché a descrivere più precisamente i fatti che avrebbero rilevanza ai fini del diritto comunitario.

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