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Document 91998E001549

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1549/98 dell'on. Luigi CALIGARIS alla Commissione. Riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa ex direttiva 92/81/CEE

GU C 386 del 11.12.1998, p. 148 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E1549

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1549/98 dell'on. Luigi CALIGARIS alla Commissione. Riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa ex direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0148


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1549/98

di Luigi Caligaris (ELDR) alla Commissione

(19 maggio 1998)

Oggetto: Riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa ex direttiva 92/81/CEE

La decisione del Consiglio dell'Unione europea 97/425/CE(1), autorizza alcuni Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE(2). Nell'elenco stabilito dall'art. 1 di tale decisione non compare più la provincia italiana di Trieste né 25 comuni interessati della provincia di Udine, mentre continuano ad essere presenti le provincie di Aosta e Gorizia.

Tale esclusione crea un'inaccettabile disparità di trattamento tra le provincie in questione, in quanto la legge istitutiva della zona franca di Gorizia del 1945, tuttora vigente, testualmente recita: "I regimi agevolati della zona di Gorizia sono estesi anche alla provincia di Trieste". È noto, peraltro, che le motivazioni per le quali dette agevolazioni sono state concesse persistono anche per la provincia di Trieste, molto penalizzata dagli eventi bellici della seconda Guerra Mondiale.

1. Non pensa la Commissione che tale situazione determini un regime discriminatorio con conseguenze che penalizzano fortemente i cittadini dei comuni interessati e, più in generale, l'economia della provincia di Trieste e di Udine?

2. Può la Commissione spiegare i motivi dell'esclusione della provincia di Trieste e della provincia di Udine dallo speciale regime di riduzione o esenzione delle aliquote d'accisa secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE?

3. Per i precedenti motivi, non ritiene la Commissione necessaria l'inclusione all'art. 1 della direttiva 92/81/CEE anche della provincia di Trieste e della provincia di Udine?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(3 luglio 1998)

1. e 2. La Commissione respinge l'affermazione secondo cui la decisione 97/425/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (cui fa riferimento l'onorevole parlamentare), determina un regime discriminatorio nei confronti delle provincie in oggetto, dal momento che la decisione si limita a classificare le deroghe esistenti in varie categorie a seconda delle condizioni stabilite dall'autorizzazione originaria. La disposizione relativa alla Valle d'Aosta e a Gorizia è compresa nell'articolo 1 della decisione, in quanto è stata originariamente autorizzata senza una scadenza. La disposizione relativa ad una riduzione delle aliquote d'accisa per Udine e Trieste figura nell'articolo 3 della decisione, in quanto è stata originariamente autorizzata con una scadenza specifica e successivamente rinnovata. Pertanto nulla è cambiato e la disposizione resta in vigore.

3. Non è chiaro a quale disposizione faccia riferimento l'onorevole parlamentare. L'articolo 1 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio si limita a fare riferimento all'introduzione di aliquote di accisa armonizzate. È escluso qualunque impatto geografico.

Tuttavia, l'articolo 1 della decisione 97/425/CE del Consiglio si applica unicamente alle deroghe che sono state autorizzate senza una scadenza.

(1) GU L 182 del 10.7.1997, pag. 22.

(2) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

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