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Asiakirja 91998E001300

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1300/98 dell'on. Franco MALERBA alla Commissione. Sostanze nocive (amianto) nei locali della Scuola europea di Bruxelles I - Uccle

GU C 386 del 11.12.1998, s. 110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Euroopan parlamentin verkkosivustolla

91998E1300

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1300/98 dell'on. Franco MALERBA alla Commissione. Sostanze nocive (amianto) nei locali della Scuola europea di Bruxelles I - Uccle

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0110


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1300/98

di Franco Malerba (PPE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Sostanze nocive (amianto) nei locali della Scuola europea di Bruxelles I - Uccle

La presenza di amianto nei locali della Scuola europea di Bruxelles I - Uccle è già stata segnalata a più riprese in passato, in particolare con l'interrogazione scritta n. 2203/92(1) dell'on. Gröner. In tale occasione la Commissione ha sostanzialmente sminuito la gravità del problema, ammettendo solo che "in un solo edificio, tempo fa, era stato necessario sostituire dei materiali che a lungo termine avrebbero potuto porre problemi".

Risulta tuttavia che, secondo l'inventario preliminare dell'amianto redatto il 24 ottobre 1997 e ancora incompleto, almeno 9 edifici della Scuola europea contengono amianto, e che occorre procedere urgentemente ai lavori di rimozione.

Stando così le cose, è pronta la Commissione a rispondere positivamente alle preoccupazioni manifestate dall'associazione dei genitori degli allievi delle Scuole europee - Bruxelles I, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:

- necessità assoluta di procedere ai lavori (eliminazione dell'amianto, demolizione, rimozione dei detriti) in assenza degli allievi della scuola

- prima di ogni lavoro, necessità di redigere un inventario dettagliato e completo dei materiali contenenti amianto, nonché un programma dettagliato dei lavori previsti

- i capitolati d'oneri per le imprese che effettueranno i lavori devono contenere le indicazioni dei metodi impiegati nonché della frequenza e delle modalità dei controlli da effettuarsi sul cantiere (presenza di esperti indipendenti)

- i parametri da applicare (soglie di tolleranza) devono corrispondere ai livelli più avanzati della ricerca medica e alle legislazioni europee più recenti, e riflettere la maggiore consapevolezza oggi esistente dei pericoli connessi all'esposizione alle fibre (per le sostanze particellari la soglia di tolleranza in Germania è di 0,5 fibre per litro, mentre in Belgio è di 10 fibre per litro)

- firma di un protocollo d'accordo fra la Régie des Bâtiments (ente pubblico belga responsabile degli edifici), il Consiglio superiore delle Scuole e i rappresentanti dei genitori in merito all'applicazione dei punti suelencati, ivi compresa la possibilità di bloccare il cantiere e di applicare penalità dissuasive in caso di mancato rispetto?

La sostanza di questi punti è del resto contenuta nella lettera indirizzata il 16 marzo 1998 dal rappresentante della Commissione in seno al Consiglio superiore delle Scuole al ministro responsabile signor André Flahaut.

È pronta la Commissione, in assenza di un impegno basato sui criteri sopra elencati, a ritenere che il Belgio ha mancato ai suoi obblighi statutari derivanti dalla convenzione del 12 aprile 1957 che istituisce le Scuole europee?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(4 giugno 1998)

La convenzione relativa allo statuto della scuola europea firmata il 12 aprile 1957 dagli Stati membri fondatori nonché i protocolli redatti con riferimento a questo statuto sono sistematicamente applicati dal Consiglio superiore delle scuole europee.

Detto organismo intergovernativo prende tutte le decisioni necessarie per il buon funzionamento delle scuole e, nel caso delle scuole europee situate in Belgio, ha firmato col governo di questo Stato membro, in conformità con l'articolo 28 dello statuto, l'accordo del 12 ottobre 1962 per garantire le migliori condizioni materiali e morali di funzionamento di queste scuole.

Con questo accordo, il governo belga si è impegnato a mettere a disposizione delle scuole gli edifici necessari per la loro attività, a occuparsi della loro manutenzione e ad assicurarli secondo le regole valide per gli immobili di proprietà dello Stato belga.

La Commissione, che è membro del Consiglio superiore, ha effettivamente già risposto a una interrogazione scritta sulla presenza di amianto nei locali della scuola europea di Bruxelles I (Uccle) - Essa invita pertanto l'onorevole parlamentare a riferirsi alla sua risposta all'interrogazione scritta E-2203/92 della signora Gröner(2).

Visto che per alcune domande era direttamente competente lo Stato ospite, la Commissione nella sua risposta si è limitata a fornire le informazioni di cui disponeva.

Queste informazioni non devono essere confuse con una presa di posizione della Commissione sulle domande poste.

Dato che annette molta importanza alla sicurezza nelle scuole europee la Commissione si preoccuperà perché venga redatto un inventario dettagliato dell'amianto, baderà all'applicazione dei programmi di gestione e farà in modo che l'esecuzione dei lavori (eliminazione dell'amianto, demolizione, rimozione dei detriti) avvenga nel rispetto più scrupoloso delle norme esistenti. Si prevede che i lavori verranno effettuati durante le vacanze estive.

Il capitolato d'oneri n. 98/30.2234/034/01 redatto dalla Regie des Bâtiments per la costruzione di nuovi edifici per le aule scolastiche e la palestra della scuola elementare prevede nel lotto n. 1 i lavori di eliminazione dell'amianto prima di ogni lavoro di demolizione. Questo capitolato comprende tutte le precauzioni richieste dalla legislazione belga per questo tipo di lavori.

Il capitolato d'oneri succitato stabilisce anche che i parametri da applicare (piano di lavoro da definire prima di tutti i lavori di demolizione o di eliminazione dell'amianto, segnalizzazione e limitazione d'accesso dei cantieri interessati) e i valori limite per la concentrazione di fibre d'amianto nell'aria sul luogo di lavoro saranno quelli previsti dal Regolamento generale per la tutela del lavoro (RGPL) il quale è conforme alle disposizioni della direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 modificata dalla direttiva 91/382/CEE del Consiglio del 25 giugno 1991.

Poiché le norme giuridiche da applicare sono vincolanti, la Commissione non si pronuncia sulla necessità di firmare un protocollo d'accordo fra la Regie des Bâtiments, il Consiglio superiore delle scuole e i rappresentanti dei genitori in merito all'applicazione dei punti suelencati.

La Commissione ritiene suo dovere non fare il processo alle intenzioni. Qualunque mancanza agli obblighi può essere denunciata solo se una volta che sia stata constatata.

(1) GU C 86 del 26.3.1993, pag. 15.

(2) GU C 86 del 26.3.1993.

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