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Document 91998E001269

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1269/98 dell'on. Nikolaos PAPAKYRIAZIS alla Commissione. Copertura finanziaria delle malattie gravi

GU C 386 del 11.12.1998, p. 101 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E1269

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1269/98 dell'on. Nikolaos PAPAKYRIAZIS alla Commissione. Copertura finanziaria delle malattie gravi

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0101


INTERROGAZIONE SCRITTA P-1269/98

di Nikolaos Papakyriazis (PSE) alla Commissione

(21 aprile 1998)

Oggetto: Copertura finanziaria delle malattie gravi

Può la Commissione far sapere sulla base della prassi adottata finora, qual è il trattamento finanziario offerto dalla cassa malattia in relazione alle malattie gravi, come ad esempio il cancro delle ossa (copertura al 100 %), nel caso in cui questo trattamento abbia luogo in un paese terzo come la Svizzera, gli Stati Uniti ecc. in ragione della specificità del caso?

Si sono avuti in passato casi concreti di copertura al 100 % per il trattamento del cancro in un paese non membro? In caso affermativo può precisare la Commissione:

- Quali erano i paesi in questione?

- Quale copertura è stata assicurata e, se sono stati applicati massimali/limiti di copertura, su quale base tali limiti sono stati applicati e in quale fase della terapia?

- La cassa malattia ha assunto a proprio carico le spese relative al trattamento?

- In quale misura vi è stata accettazione e rimborso delle spese corrispondenti a persone che accompagnavano un minore o un malato grave?

- Sono stati applicati massimali specifici in caso di:

1. ricovero urgente in ospedale

2. trasfusione di sangue

3. trattamento intensivo in camera isolata

4. trattamento ospedaliero per insufficienza del sistema immunitario?

- Si è fatto ricorso a prontuari di riferimento per il calcolo del rimborso in relazione a un determinato paese e, in tal caso, a quale paese e su quale base giustificativa?

Qualora, in relazione a taluni dei casi enumerati, non esistano dati per mancanza di precedenti, può la Commissione rispondere sulla base delle disposizioni normalmente applicate e previste in tale materia?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(14 maggio 1998)

La prassi seguita dagli uffici liquidatori del regime comune di assicurazione malattia (RCAM) è la seguente.

Le spese mediche sostenute da un affiliato colpito da una malattia grave, riconosciuta dall'autorità che ha il potere di nomina, sono rimborsate al 100 % purché siano direttamente imputabili alla malattia stessa. Il paziente può scegliere liberamente il medico curante e la struttura sanitaria, anche in paesi non membri della Comunità. La degenza può, su semplice domanda, essere direttamente presa a carico dal RCAM, che riceverà e pagherà le fatture.

Le visite, le spese di esami, di radiologia, di analisi, le spese farmaceutiche, gli interventi chirurgici e le altre prestazioni mediche, compreso il ricovero d'urgenza, le trasfusioni di sangue, le cure intensive in isolamento e quelle imposte da un'insufficienza del sistema immunitario sono rimborsate integralmente quando sono direttamente imposti dalla malattia grave e se non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato I, punto XV, paragrafo 3 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, ai sensi del quale la parte delle spese giudicata eccessiva dall'ufficio liquidatore può, previo parere del medico di fiducia, non essere rimborsata.

Eccezionalmente, su parere del medico di fiducia dell'ufficio liquidatore, può essere accordato un rimborso dell'85 %, fino ad un importo massimo di 1.535 franchi belgi al giorno, per le spese di soggiorno (in ospedale) di un membro della famiglia che, su prescrizione del medico curante, accompagna un beneficiario ricoverato che, per motivi di età o per la natura dell'affezione, ha bisogno di un'assistenza familiare speciale (allegato I, punto III, paragrafo 3 della regolamentazione).

Quest'importo, come tutti i massimali indicati nella regolamentazione, è espresso in franchi belgi e serve come riferimento per il Belgio e i paesi all'esterno della Comunità. Infatti, i coefficienti di parità, basati sulle statistiche disponibili, permettono di adattare annualmente questi massimali alle variazioni dei costi constatate nei vari Stati membri, ma non in quelli che non appartengono alla Comunità.

Non sono rimborsate le spese di trasporto andata/ritorno del paziente ed eventualmente dell'accompagnatore tra il paese di residenza e il paese del ricovero ospedaliero nonché le spese inerenti alla fornitura di servizi o prodotti come articoli di toeletta, bevande in supplemento, spese di noleggio di telefono o frigorifero, fatture telefoniche o di parrucchiere, abbonamenti a giornali o acquisto di periodici, ecc..

Nel corso del 1997, si sono presentati, per l'insieme degli uffici liquidatori, 5 casi di affiliati riconosciuti affetti da malattia grave, che hanno sostenuto spese fuori della Comunità (3 casi in Svizzera e 2 casi negli Stati Uniti). La regolamentazione è pertanto stata applicata come descritto sopra. In un caso, l'ufficio liquidatore, su parere del medico di fiducia, ha giudicato eccessive talune spese ed ha limitato gli importi corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, punto XV, paragrafo 3 della regolamentazione.

Si noti che le diagnosi mediche, essendo coperte dal segreto medico, non sono note agli uffici liquidatori, i quali non possono quindi precisare, per i casi summenzionati, le malattie di cui si tratta.

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