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Document 91998E001248

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1248/98 dell'on. Glenys KINNOCK alla Commissione. Passaporti per animali

GU C 386 del 11.12.1998, p. 99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E1248

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1248/98 dell'on. Glenys KINNOCK alla Commissione. Passaporti per animali

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0099


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1248/98

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Passaporti per animali

Può la Commissione far sapere se i passaporti per animali sono utilizzati in altri Stati membri e, in caso affermativo, chi ne sostiene i costi, indicandone approssimativamente l'ammontare?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(27 maggio 1998)

A norma dell'articolo 3, lettera c) del regolamento (CE) 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(1), i passaporti per gli animali formano parte integrante del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

La normativa comunitaria dispone l'utilizzo di passaporti per animali esclusivamente per la specie bovina, quale elemento obbligatorio del sistema di identificazione e registrazione dei bovini in tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda il fatto di stabilire a chi competa l'onere dei costi, va fatto riferimento all'articolo 9 del regolamento suddetto, che dispone che "gli Stati membri possono porre a carico dei detentori... i costi connessi ai sistemi di cui all'articolo 3...". Va altresì fatto riferimento all'allegato C, capitolo I della direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari previsti dalle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/EEC(2) (versione modificata e consolidata), che in linea generale prevede un finanziamento dei controlli all'origine e la riscossione di un contributo. Tuttavia non sono ancora stati definiti il livello del contributo, le modalità specifiche d'applicazione (tra cui, in particolare, a chi compete il pagamento) e le eventuali eccezioni. In tale contesto spetta agli Stati membri emanare disposizioni al riguardo, sulla base della normativa nazionale.

Quanto ai costi di tale operazione, la Commissione non dispone di dati in merito.

(1) GU L 117 del 7.5.1997.

(2) GU L 32 del 5.2.1985.

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