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Document 91998E001219

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1219/98 dell'on. José GARCÍA- MARGALLO Y MARFIL alla Commissione. Banca centrale europea (BCE)

GU C 386 del 11.12.1998, p. 96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E1219

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1219/98 dell'on. José GARCÍA- MARGALLO Y MARFIL alla Commissione. Banca centrale europea (BCE)

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0096


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1219/98

di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione

(29 aprile 1998)

Oggetto: Banca centrale europea (BCE)

Ai sensi dell'articolo 109 A, paragrafo 2, lettera a) del trattato sull'Unione europea, il Comitato esecutivo della BCE comprende il Presidente, il Vicepresidente e altri quattro membri. La lettera b) sancisce che tutti questi membri sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE.

Qual è il parere della Commissione in merito alle modalità con cui si dovrebbe attuare questa scelta in maniera da nominare i candidati idonei e rispettare l'equilibrio tra le varie cittadinanze?

Risposta data dal sig. de Silguy a nome della Commissione

(11 giugno 1998)

A norma del trattato CE, i membri del comitato esecutivo vengono scelti tra personalità di riconosciuto prestigio e con grande esperienza professionale in campo monetario o bancario, e nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo.

La procedura di nomina incomincia con una raccomandazione del Consiglio, che tiene conto del fatto che i candidati devono essere personalità di riconosciuto prestigio e con grande esperienza professionale in campo monetario o bancario. Il Parlamento e il consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) vengono consultati in merito a detta raccomandazione. All'atto dell'insediamento della BCE, ovvero della nomina dei membri del primo comitato esecutivo, il ruolo del consiglio dell'Istituto monetario europeo (IME) passa al consiglio della BCE (articolo 109 A, paragrafo 2 del trattato CE e articolo 50 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali - SEBC). Tanto il Parlamento, quanto il consiglio dell'IME ovvero il consiglio direttivo della BCE, formulano i rispettivi pareri in merito all'osservanza dei suddetti requisiti da parte dei candidati.

La Commissione non svolge una ruolo formale in tale procedura.

Va sottolineato che nella riunione del 2 maggio 1998 i capi di Stato o di governo hanno affermato che, in base a un principio equilibrato di rotazione, nelle decisioni adottate in futuro ai sensi dell'articolo 109 A, paragrafo 2 del trattato CE, essi terranno in debito conto ed esamineranno con la massima attenzione raccomandazioni riguardanti cittadini di Stati partecipanti che non dispongono di membri nel comitato esecutivo nominato in conformità dell'articolo 50 dello statuto dell'SEBC.

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