EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91998E001094

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1094/98 degli onn. Claudio AZZOLINI , Antonio TAJANI alla Commissione. Violazione del Preambolo e dell'articolo f del T.U.E. (Preambolo e art. 6 - Trattato Amsterdam)

GU C 386 del 11.12.1998, p. 80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

91998E1094

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1094/98 degli onn. Claudio AZZOLINI , Antonio TAJANI alla Commissione. Violazione del Preambolo e dell'articolo f del T.U.E. (Preambolo e art. 6 - Trattato Amsterdam)

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0080


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1094/98

di Claudio Azzolini (PPE) e Antonio Tajani (PPE) alla Commissione

(7 aprile 1998)

Oggetto: Violazione del Preambolo e dell'articolo f del T.U.E. (Preambolo e art. 6 - Trattato Amsterdam)

Alcuni mesi fa la Rai S.p.A., concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, ha adottato il provvedimento disciplinare del "richiamo scritto" nei confronti del dott. Ermanno Corsi, Redattore Capo della sede Rai di Napoli e Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. Il provvedimento, formalmente e sostanzialmente vessatorio, ha inteso punire la saltuaria e gratuita presenza del dott. Corsi sulla prima pagina del quotidiano "Roma" quale autore di "opinioni" pubblicate in un apposito spazio riservato ai confronti di idee ed alle libere espressioni del pensiero. Evidentemente in Rai si è fatta confusione tra prestazioni professionali, per le quali occorre una specifica autorizzazione preventiva dell'azienda e la libertà di opinione, espressamente e compiutamente tutelata dall'articolo 21 della Costituzione italiana e, come tale, non assoggettabile a censure, autorizzazioni o controlli. A nulla tuttavia, è valso l'aver fatto rilevare che le "opinioni", sempre dedicate alla questione meridionale, non sono prestazioni professionali e aver esibito una dichiarazione del Direttore Responsabile e dell'Editore del "Roma" attestante la non remunerazione per gli scritti offerti dal dott. Corsi.

1. Si chiede alla Commissione se la RAI, servizio pubblico radiotelevisivo italiano, limitando la libertà di opinione e di espressione, non venga meno ai principi giuridici e di diritto universalmente riconosciuti nell'Unione Europea che sono alla base degli ordinamenti degli Stati membri e del Trattato dell'Unione europea.

2. Si chiede inoltre che la Commissione si faccia portavoce presso il Governo italiano e presso la competente Commissione parlamentare italiana di Vigilanza sulla RAI, affinché siano adottate le misure necessarie per impedire la lesione di un diritto riconosciuto dalla stessa Costituzione italiana e dai diritti basilari su cui si fonda l'Unione europea e chieda la revoca del provvedimento disciplinare ingiustamente comminato.

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(20 luglio 1998)

L'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea impone un obbligo relativo agli atti ed alle politiche delle istituzioni europee, ma non attribuisce all'Unione o alla Comunità una competenza generale in materia (parere n. 2/94 della Corte di giustizia). La Commissione ritiene pertanto che il quadro giuridico esistente non consenta di dare seguito alle richieste presentate dall'onorevole parlamentare.

Top