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Document 91998E001075

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1075/98 dell'on. Kirsten JENSEN alla Commissione. Collaborazione con la mafia usbeca

GU C 386 del 11.12.1998, p. 78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E1075

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1075/98 dell'on. Kirsten JENSEN alla Commissione. Collaborazione con la mafia usbeca

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0078


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1075/98

di Kirsten Jensen (PSE) alla Commissione

(6 aprile 1998)

Oggetto: Collaborazione con la mafia usbeca

1. Da una serie di articoli, pubblicati dal quotidiano danese Politiken il 18 e 19 marzo 1998 (in allegato), risulta che la Carlsberg, grande fabbrica danese di birra, collabora con Gafur Rakhimov, un cittadino usbeco coinvolto in traffici di stupefacenti, che intrattiene strette relazioni con la mafia in Uzbekistan. Gafur Rakhimov è iscritto nella lista nera dei paesi contraenti dell'accordo di Schengen e non può pertanto ottenere un visto per gli Stati membri dell'Unione europea. Come valuta la Commissione il fatto che imprese europee collaborino in questo modo con persone iscritte nella lista nera redatta nel quadro della cooperazione di Schengen?

2. Secondo alcune voci, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo parteciperebbe in qualità di investitore al progetto di cui sopra, collaborando così anche con Gafur Rakhimov. Può la Commissione confermare tali notizie?

3. Può inoltre e se in questo e in altri casi analoghi è possibile prevedere un intervento comunitario?

4. Intende la Commissione adottare iniziative per interessarsi a questo caso concreto o a casi analoghi?

5. L'entrata in vigore del trattato di Amsterdam consentirebbe alla Commissione di rispondere in altro modo ai suddetti interrogativi?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(7 luglio 1998)

Dato che la convenzione e il sistema di informazione di Schengen sono questioni di ordine puramente intergovernativo, che non ricadono sotto le disposizioni del trattato, e che il sistema stesso è disciplinato da norme molto rigorose in materia di protezione dei dati, la Commissione non ha la possibilità di accedere a informazioni relative alle persone che figurano sulla "lista nera di Schengen".

Ovviamente la Commissione preferirebbe avere a che fare solo con cittadini e imprese che osservino le leggi, ma essa non formula pareri particolari sui partner commerciali scelti dagli operatori privati, sempre che essi si conformino alla legislazione comunitaria.

La Banca europea di ricostruzione e di sviluppo (BERS) ha informato la Commissione dei propri sforzi per promuovere le norme di condotta più rigorose nei paesi in cui essa opera, e in particolare per badare a che queste norme vengano rispettate dalle imprese nelle quali essa effettua investimenti. La Banca ha la facoltà di rifiutare un finanziamento se, al termine delle operazioni di controllo cui procede, essa non ritiene soddisfacenti i parametri applicati da un'impresa o se il quadro generale di un progetto proposto le sembra dare adito a qualche perplessità. Poiché la BERS affronta tali questioni con la massima serietà, esperti esterni vengono associati a queste attente misure cautelari.

La BERS ha fatto sapere alla Commissione di avere dibattuto in merito al finanziamento del progetto in questione, e che a tutt'oggi da nessuno dei suoi riscontri erano emerse prove che suffragassero le accuse pubblicate. Qualora la BERS restasse interessata a questo progetto, come per tutti gli altri programmi del genere essa continuerebbe ad applicare le proprie misure cautelari per garantire che qualsiasi informazione al riguardo le venga comunicata. A meno di avere contratto un impegno nel quadro di un'operazione specifica come questa, la Banca resta totalmente libera di non finanziare un progetto, ove dai suoi riscontri emergano risultati insoddisfacenti.

La Commissione intende verificare le informazioni menzionate dall'onorevole parlamentare per stabilire se siano in causa contratti finanziati con fondi comunitari. Va da sé che, ove dovessero essere constatate irregolarità, eventuali sovvenzioni verrebbero bloccate e gli importi versati verrebbero recuperati. La Commissione ha inoltre posto in essere un sistema di rapida allerta che riguarda gli operatori sospetti all'interno e all'esterno della Comunità. I suoi servizi sono invitati a mostrarsi estremamente vigilanti nei rapporti con questi operatori, onde garantire un'esecuzione dei contratti che non possa prestarsi alla minima frode ed evitare qualsiasi impiego abusivo di fondi a fini criminali.

La lotta contro il crimine organizzato in paesi come l'Uzbekistan o nella Comunità degli Stati indipendenti richiede un vasto dispiegamento di sforzi e una cooperazione rafforzata a livello internazionale. Nel Consiglio europeo di Amsterdam i capi di Stato o di governo hanno adottato un piano di azione contro la criminalità organizzata, il quale definisce 31 iniziative volte a intensificare la cooperazione. La raccomandazione n. 4 auspica una collaborazione internazionale più stretta in questo campo.

L'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam migliorerà notevolmente i mezzi di lotta contro le frodi ai danni degli interessi finanziari della Comunità, e anche il processo decisionale sarà più incisivo e più rispettoso delle procedure democratiche. Verrà inoltre potenziata la cooperazione in materia di giustizia e di affari interni.

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