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Document 91998E000978

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 978/98 degli onn. Nel van DIJK , Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF alla Commissione. Premi allo sradicamento di alberi da frutta d'alto fusto

GU C 386 del 11.12.1998, p. 66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E0978

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 978/98 degli onn. Nel van DIJK , Friedrich-Wilhelm GRAEFE zu BARINGDORF alla Commissione. Premi allo sradicamento di alberi da frutta d'alto fusto

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0066


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0978/98

di Nel van Dijk (V) e Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (V) alla Commissione

(30 marzo 1998)

Oggetto: Premi allo sradicamento di alberi da frutta d'alto fusto

Esiste il rischio che il premio europeo allo sradicamente di meli e di peri sia applicato non solo agli alberi d'alto fusto ma anche a quelli di basso fusto, tra l'altro nella provincia olandese del Limburgo? Sa la Commissione che la provincia del Limburgo eroga sussidi intesi a promuovere la messa a dimora e la conservazione di alberi da frutta d'alto fusto?

Può essa confermare che la messa a dimora e la conservazione di alberi da frutta d'alto fusto siano ammissibili ai sussidi UE sulla base del regolamento 2078/92? Riconosce essa che la contraddittorietà dei regimi d'intervento provinciale ed europeo, rispettivamente di due regimi europei sia molto inopportuna e provoca uno spreco di fondi pubblici? Riconosce essa che proprio la promozione delle colture, preferibilmente biologiche, d'alto fusto, a scapito delle colture frutticole intensive di basso fusto può aiutare a contrastare la sovrapproduzione in questro settore?

Riconosce essa che l'attribuzione di premi allo sradicamento di alberi da frutta d'alto fusto dovrebbe essere preceduta da un esame del loro valore ecologico, paesagistico e turistico? Intende essa adeguare i criteri per l'attribuzione di premi allo sradicamento, ad esempio aumentando la soglia minima di 300 alberi per ettaro oppure garantendo la consultazione delle autorità regionali e locali in sede di attribuzione di premi allo sradicamento?

Quali (altre) iniziative assumerà essa per evitare che con i sussidi europei vengano sradicati alberi da frutta d'alto fusto di grande valore ecologico, paesagistico o turistico? Ravvisa essa la possibilità di appoggiare anche nel Limburgo la conservazione di tali alberi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 maggio 1998)

Il premio per l'estirpazione di frutteti coltivati a mele, pere, pesche e pesche noci stabilito dal regolamento (CE) 2200/97(1) del Consiglio relativo al risanamento della produzione comunitaria di detti frutti, mira a diminuire la capacità di produzione comunitaria per migliorare il rapporto tra offerta e domanda e ridurre l'entirà dei ritiri. Il provvedimento in parola si limita a frutteti con una densità pari o superiore a 300 alberi/ha (150 alberi/ha per le particelle piantate a mele della varietà annurca). Il regolamento prevede che gli Stati membri designino, tenendo conto di criteri economici ed ecologici, le regioni in cui è concesso il premio di estirpazione e definiscano le condizioni intese segnatamente a garantire l'equilibrio economico ed ecologico delle regioni interessate.

Un programma nel quadro del regolamento (CEE) 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale(2), può in linea di principio includere misure intese a preservare gli alberi da frutto tipo (alberi da frutto ad alto fusto). Scopo del regolamento (CEE) 2078/92 è, tra l'altro, di cambiare o di mantenere metodi di produzione estensiva e ricorrere ad altre pratiche agricole compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente (ad esemipio l'agricoltura biologica), nonchè di conservare il paesaggio. I Paesi Bassi hanno adottato un programma relativo all'agricoltura biologica che consente di sovvenzionare i frutteti biologici. Per poter partecipare a tali programmi gli agricoltori devono impegnarsi a mantenere detti alberi per 5 anni, periodo in cui è vietata l'estirpazione.

Le disposizioni citate sono state adottate per prevenire i rischi elencati dall'onorevole parlamentare.

(1) GU L 303 del 6.11.1997.

(2) GU L 215 del 30.7.1992.

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