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Asiakirja 91998E000947

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 947/98 dell'on. Cristiana MUSCARDINI alla Commissione. Direttive comunitarie in materia di rifiuti

GU C 386 del 11.12.1998, s. 62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Euroopan parlamentin verkkosivustolla

91998E0947

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 947/98 dell'on. Cristiana MUSCARDINI alla Commissione. Direttive comunitarie in materia di rifiuti

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0062


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0947/98

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(30 marzo 1998)

Oggetto: Direttive comunitarie in materia di rifiuti

Il recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie dovrebbe limitarsi ad una fedele trasposizione delle definizioni e dei contenuti riportati nei testi. Con il decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 che recepisce le direttive 91/156/CEE(1), 91/689/CEE(2) e 94/62/CEE(3), si introducono nella normativa italiana considerazioni interpretative delle definizioni contenute nelle direttive dell'UE.

1. La Commissione conosce nei dettagli il decreto n. 22?

2. Se sì, ritiene che sia consentito ad uno Stato membro di interpretare in modo univoco le definizioni, alterandone in questo modo l'uniformità di applicazione?

3. Non ritiene opportuno che per un riordino complessivo delle norme nazionali in materia di rifiuti, sarebbe necessario procedere anche al recepimento delle direttive 89/429(4) e 89/369/CEE(5), relative alla riduzione dell'inquinamento atmosferico per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e la direttiva 94/67 sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi?

4. Come valuta l'incongruità dell'art. 17 del decreto menzionato, riguardante la "Bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati", che non trova nessuna menzione delle direttive oggetto di recepimento?

5. Non ritiene invece che i siti contaminati - per la loro specifica natura - vadano regolamentati con una normativa ad hoc, che tenga conto di tutti gli aspetti del problema: coinvolgimento di tutti i comparti ambientali (acqua, aria, suolo, flora e fauna) e salute dei cittadini?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(30 aprile 1998)

La Commissione è a conoscenza del decreto 22/1997, a seguito del quale è stata avviata contro l'Italia una procedura d'infrazione.

Gli Stati membri debbono interpretare alla stessa maniera la legislazione comunitaria e le direttive non possono essere quindi recepite in maniera differente da un paese all'altro. La Corte di giustizia garantisce l'interpretazione coerente ed uniforme della legislazione comunitaria.

La scelta degli strumenti appropriati per recepire le direttive comunitarie nella legislazione nazionale è una prerogativa degli Stati membri, nei limiti indicati dal trattato CE. La direttiva del Consiglio 89/429/CEE del 21 giugno 1989 (sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagl'impianti esistenti d'incenerimento dei rifiuti urbani) e la direttiva del Consiglio 89/369/CEE del 6 giugno 1989 (sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani) sono state recepite nella legislazione italiana con il decreto 503 del 19 novembre 1997. Contro l'Italia, è stata avviata una procedura d'infrazione per mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva del Consiglio 94/67/CE (sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi).

Per quanto riguarda l'articolo 17 del decreto 22/1997, attualmente non esiste una legislazione comunitaria sul "ripristino dei siti inquinati"; gli Stati membri possono quindi adottare la legislazione che considerano più idonea, a condizione che venga rispettato il trattato CE, e l'intervento legislativo appare opportuno se si tiene conto dell'ampio impatto ambientale dei siti contaminati. La scelta dello strumento legislativo (legislazione autonoma o inglobata nel contesto della legislazione sui rifiuti) è anche in questo caso una prerogativa esclusiva degli Stati membri. In conclusione, l'articolo 17 del decreto 22/1997 non contiene elementi in contrasto con la legislazione comunitaria, poiché il problema di cui si occupa ricade pienamente nelle prerogative degli Stati membri.

(1) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

(2) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(3) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(4) GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

(5) GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

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