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Document 91998E000936

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 936/98 dell'on. Florus WIJSENBEEK alla Commissione. Procedimenti giudiziari in altri paesi

    GU C 386 del 11.12.1998, p. 58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E0936

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 936/98 dell'on. Florus WIJSENBEEK alla Commissione. Procedimenti giudiziari in altri paesi

    Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0058


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0936/98

    di Florus Wijsenbeek (ELDR) alla Commissione

    (30 marzo 1998)

    Oggetto: Procedimenti giudiziari in altri paesi

    Non pensa la Commissione che le violazioni della normativa europea di cui ai regolamenti (CEE) 3820/85(1) e 3821/85(2) debbano in linea di massima essere perseguite in tutti gli Stati membri dell'UE?

    Non ritiene la Commissione che gli Stati membri debbano essere obbligati a giudicare nel loro paese le infrazioni commesse dai propri cittadini al di fuori del loro territorio, di modo che i controlli sulle imprese previsti dalla direttiva 88/599/CEE(3) possano estendersi alle infrazioni commesse all'estero?

    Può la Commissione indicare gli Stati membri che hanno dato un'applicazione extraterritoriale alla loro legislazione relativa ai tempi di guida e di riposo e quelli che non l'hanno fatto?

    Al momento della revisione dei regolamenti (CEE) 3820/85 e 3821/85, può la Commissione adottare provvedimenti legislativi volti ad assicurare che gli Stati membri applichino la regolamentazione in parola sulla base del principio dell'extraterritorialità?

    E' la Commissione disposta ad intraprendere iniziative tese a garantire che il sistema delle cauzioni e della rimozione dei veicoli nei paesi terzi non si applichi ai cittadini degli Stati membri che hanno applicato la loro legislazione sulla base del principio dell'extraterritorialità?

    In caso affermativo, in che modo intende farlo? In caso negativo, perché quale motivo?

    Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

    (29 maggio 1998)

    Conformemente al regolamento (CEE) 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada(4) e al regolamento (CEE) 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada(5), le infrazioni che riguardano la normativa comunitaria in materia di tempi di guida e periodi di riposo sono punibili in tutti gli Stati membri.

    La Commissione concorda in merito al fatto che l'applicazione della normativa potrebbe essere migliorata se gli Stati membri provvedessero a giudicare nel loro paese le infrazioni commesse dai propri cittadini in un altro Stato membro. Tuttavia, in virtù dell'attuale legislazione comunitaria, solo gli Stati membri sono giuridicamente competenti in merito a tale decisione.

    La Commissione possiede informazioni sulla maggior parte, ma non su tutte, le disposizioni degli Stati membri in merito all'effetto extraterritoriale delle suddette misure di attuazione vigenti a livello nazionale e intende prossimamente completare in maniera dettagliata le informazioni in suo possesso. I dati a disposizione indicano che il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria e la Finlandia applicano sanzioni, in una certa misura, nei confronti dei propri cittadini per infrazioni commesse all'estero. Conformemente all'attuale legislazione comunitaria, la Commissione non può obbligare gli Stati membri che non lo fanno ad estendere a livello extraterritoriale la loro competenza nei confronti dei propri cittadini. In questi casi, nel momento in cui un conducente di veicoli adibiti al trasporto su strada entra nel territorio di un altro Stato membro è soggetto alla competenza giurisdizionale di tale Stato.

    Nel quadro di un'eventuale modifica della normativa comunitaria, la Commissione intende esaminare l'idea di obbligare tutti gli Stati membri ad estendere la propria legislazione a livello extraterritoriale. Tuttavia è ovvio che si deve evitare che i cittadini siano sottoposti a doppi procedimenti giudiziari, cioé sia all'estero che nel proprio paese, per la stessa infrazione commessa.

    (1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

    (2) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

    (3) GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55.

    (4) GU L 370 del 31.12.1985.

    (5) GU L 370 del 31.12.1985.

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