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Document 91998E000927

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 927/98 dell'on. María SORNOSA MARTÍNEZ alla Commissione. Via libera alla caccia alla selvaggina di passo in Navarra

GU C 386 del 11.12.1998, p. 55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E0927

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 927/98 dell'on. María SORNOSA MARTÍNEZ alla Commissione. Via libera alla caccia alla selvaggina di passo in Navarra

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0055


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0927/98

di María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione

(26 marzo 1998)

Oggetto: Via libera alla caccia alla selvaggina di passo in Navarra

Il Congresso nazionale spagnolo ha modificato lo scorso anno la legge 4/89 sulla conservazione degli ambienti naturali e della flora e della fauna selvatiche, stabilendo l'autorizzazione della caccia di determinate specie cinegetiche in piccole quantità, in zone tradizionali e in modo controllato e selettivo, e sempre che le comunità autonome decidano in tal senso.

Con la modifica della legge 4/89 si dà il via libera al progetto di "Ley Foral" (legge regionale speciale) di modifica della "Ley Foral" 2/1993, del 5 marzo, della Comunità autonoma della Navarra, sulla protezione e gestione della fauna selvatica e dei suoi habitat, provvedimento che, se entrerà in vigore, consentirà la caccia al passo.

In Navarra, come si è detto, è stato presentato il già menzionato progetto di "Ley Foral" di modifica della "Ley Foral" 2/1993, il quale, se verrà approvato, accentuerà pericolosamente la pressione venatoria già esistente sugli uccelli migratori. Nel caso della caccia agli uccelli di passo ciò è particolarmente grave, poiché ad essere minacciati sono quegli esemplari che sono riusciti a sopravvivere all'inverno e che sono in possesso di un'elevata attitudine alla riproduzione e delle riserve alimentari necessarie per il volo di ritorno e, appunto, la successiva riproduzione.

Il 21 ottobre 1997 la signora Commissario ha manifestato il suo disaccordo nei confronti della modifica della legge 4/89 e si è pronunciata a favore dell'apertura di una procedura d'infrazione contro la Spagna qualora detto paese avesse proceduto in tale direzione.

Entrambe le modifiche violano la normativa comunitaria sugli uccelli migratori contenuta nella direttiva 79/409/CEE(1).

1. Quali misure adotterà la Commissione dinanzi a tale duplice violazione della direttiva?

2. Quali azioni intraprenderà affinché il trasferimento di competenze in campo ambientale, come in questo caso, non comporti l'inosservanza delle direttive europee?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(23 aprile 1998)

1. L'onorevole parlamentare fa riferimento alle disposizioni della legge spagnola 4/1989 concernente la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche, modificata dalla legge 40/1997, del 6 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta ufficiale spagnola n. 266 del 6 novembre 1997.

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce un regime generale di protezione dell'avifauna che si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Il regime di protezione riguarda strettamente le specie migratorie. In merito agli Stati membri l'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva specifica che: "quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione pratica della loro legislazione sulla caccia". Tuttavia esiste la possibilità di deroghe all'articolo 7, paragrafo 4, purché conformemente alle condizioni dell'articolo 9 della direttiva.

La Commissione ha esaminato la legge spagnola 4/1989, modificata dalla legge 40/1997 e l'ha ritenuta compatibile con le disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio dal momento che il divieto generale concernente la caccia delle specie migratorie di cui all'articolo 7 paragrafo 4, è ugualmente previsto dell'articolo 34, lettera b) della legge spagnola. Esiste la possibilità di eccezioni/deroghe, in virtù della nuova disposizione aggiuntiva numero otto, ma devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 28 di tale normativa che è pienamente conforme all'articolo 9 della direttiva.

2. L'onorevole parlamentare fa inoltre riferimento al progetto di modifica della "Ley Foral" 2/1993 (legge regionale speciale), concernente la caccia in Navarra. La Commissione non ha ricevuto il progetto e pertanto non è in grado di esprimersi al riguardo. Tuttavia appare evidente che nel caso in cui il progetto di modifica, nella sua versione definitiva formalmente approvata, non risultasse conforme alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE, la Commissione non esiterebbe, se necessario, ad avviare la procedura di cui all'articolo 169 del trattato CE.

(1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

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