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Document 91998E000899

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 899/98 dell'on. Daniela RASCHHOFER alla Commissione. Incentivi all'agricoltura - tassi verdi

GU C 386 del 11.12.1998, p. 54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E0899

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 899/98 dell'on. Daniela RASCHHOFER alla Commissione. Incentivi all'agricoltura - tassi verdi

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0054


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0899/98

di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(26 marzo 1998)

Oggetto: Incentivi all'agricoltura - tassi verdi

Con l'introduzione dell'euro saranno aboliti i tassi verdi attualmente applicati in caso di pagamento degli incentivi agricoli in scellini. Ciò comporterà per gli agricoltori austriaci una perdita reale sotto forma di minori incentivi. Si vuol sapere dalla Commissione,

1. Saranno previste misure di accompagnamento a copertura di tali perdite?

2. In caso affermativo, come si configurano queste misure di accompagnamento destinate a compensare l'abolizione di detti incentivi?

3. Con le misure di accompagnamento si prevede di compensare interamente l'abolizione degli incentivi? In caso negativo, perché?

4. Come venivano e vengono fissati i tassi verdi?

5. Con quali meccanismi vengono influenzati?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 aprile 1998)

Nella sua comunicazione del 5 novembre 1997 riguardante gli effetti del passaggio all'euro sulle politiche, le istituzioni e la legislazione comunitaria(1), facendo riferimento all'eliminazione delle differenze tra i tassi verdi e i tassi di conversione fissi ed irrevocabili per gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, la Commissione ha annunciato che "dovrebbe basare le proprie proposte su stime relativamente affidabili dei divari aggregati da eliminare, tenendo conto in particolare dell'elenco degli Stati membri partecipanti e dell'evoluzione dei mercati nel periodo precedente l'Unione monetaria. Proposte specifiche saranno presentate entro la prima metà del 1998".

Per quanto si riferisce in particolare all'Austria, gli aiuti diretti agli agricoltori vengono convertiti sulla base di un tasso verde "bloccato" a 1 ECU = 13,7190 scellini, mentre il tasso verde applicabile agli altri aiuti e ai prezzi agricoli è stato, nel marzo 1998, di 1 ECU = 13,9485 scellini. Il tasso di conversione fisso dello scellino e dell'euro non è stato ovviamente ancora determinato, ma se si prende come esempio teorico il tasso rappresentativo del mercato dell'ecu rispetto allo scellino, in vigore al 20 marzo, che è di 13,9312, sembrerebbe che una sostituzione dei tassi verdi con il tasso rappresentativo del mercato aumenterebbe dell'1,5 % gli aiuti diretti e diminuirebbe soltanto dello 0,1 % gli altri aiuti. Da questi dati non si può affatto concludere che vi sarà una perdita di reddito. Il calcolo in questione, indicato a titolo puramente esplicativo, mette in rilievo la necessità succitata di disporre di stime relativamente attendibili degli scarti da eliminare.

Dopo aver ricordato quanto sopra, alle cinque domande formulate dall'on. parlamentare si risponde come segue:

1. Qualora l'introduzione dell'euro comportasse diminuzioni delle sovvenzioni in unità monetarie nazionali, il che potrà essere valutato solanto per ciascuno Stato membro in funzione dell'andamento delle parità delle rispettive monete, verso la fine del 1° semestre 1998 la Commissione proporrà le misure transitorie adeguate.

2. Tali misure transitorie saranno definite tenendo conto dell'andamento dei mercati nel periodo che precede l'Unione monetaria.

3. Il carattere totale o parziale delle compensazioni dipende in realtà dalle modalità di calcolo delle perdite di reddito. Tali modalità devono essere le più prossime possibile alla realtà e non devono portare a sovraccompensazioni.

4. Al 1° gennaio 1999 le monete nazionali degli Stati membri partecipanti diventeranno delle suddivisioni non decimali dell'euro, il che esclude la possibilità di creare tassi di conversione specifici. Per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti, sarà possibile conservare un sistema di tassi specifici.

5. Per gli Stati membri partecipanti, a decorrere dal 1° gennaio 1999 non esisteranno più meccanismi di variazione dei tassi verdi. Per gli altri Stati membri i meccanismi in questione dovrebbero essere semplificati.

(1) COM(97) 560 def.

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