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Document 91998E000897
WRITTEN QUESTION No. 897/98 by Daniela RASCHHOFER to the Commission. Telephone charges
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 897/98 dell'on. Daniela RASCHHOFER alla Commissione. Tariffe telefoniche
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 897/98 dell'on. Daniela RASCHHOFER alla Commissione. Tariffe telefoniche
GU C 386 del 11.12.1998, p. 53
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 897/98 dell'on. Daniela RASCHHOFER alla Commissione. Tariffe telefoniche
Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0053
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0897/98 di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione (26 marzo 1998) Oggetto: Tariffe telefoniche L'Austria è il paese dell'UE che applica le tariffe telefoniche più elevate. La "Post und Telekom, SPA" austriaca è tuttora l'unico fornitore a livello di rete fissa. In questi giorni la Commissione sta verificando la struttura delle tariffe telefoniche negli Stati membri; in tale contesto si pone l'accento sulle tariffe per il collegamento tra unità fisse e stazioni di telefonia mobile (interconnessione). Si vuol sapere dalla Commissione, 1. Nell'ambito di questa verifica saranno considerate anche le strutture tariffarie al di fuori dei "collegamenti di interconnessione"? 2. Quali misure può e intende adottare la Commissione in caso di distorsioni della concorrenza? 3. Quali conseguenze potrebbe avere sullo sviluppo economico e sulla competitività il fatto che le tariffe per le chiamate telefoniche all'interno della Comunità sono più elevate di quelle per gli Stati Uniti? Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione (5 maggio 1998) 1. Nel quadro della terza relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni del 25 febbraio 1998(1), la Commissione ha esaminato non solo lo stato di recepimento delle direttive comunitarie per la liberalizzazione e l'armonizzazione, ma anche un certo numero di cosiddetti indicatori economici. L'allegato III della relazione contiene tabelle dettagliate per ogni Stato membro che mostrano anche i prezzi degli operatori in posizione dominante, incluso il livello delle tariffe di interconnessione per le chiamate telefoniche tra due reti fisse o tra reti fisse e mobili. In particolare, nella sua raccomandazione dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato(2), la Commissione ha determinato le seguenti tariffe d'interconnessione basate sulla "buona prassi corrente": tra 0,6 e 1,0 ECU/100 al minuto a livello locale, tra 0,9 e 1,8 ECU/100 al minuto per l'interconnessione transito semplice a livello metropolitano, tra 1,5 e 2,6 ECU/100 al minuto per l'interconnessione transito doppio a livello nazionale. Questi dati si riferiscono alla terminazione di chiamata su reti fisse in orario di punta. Sono inclusi i costi di collegamento laddove vengono addebitati mentre sono escluse altre spese non collegate al traffico. 2. Qualora risulti che le tariffe di interconnessione non corrispondono al relativo costo, si ha la prova che i prezzi fissati sono eccessivamente elevati in violazione dell'articolo 86 del trattato delle CE. La Commissione esamina quindi le tariffe di interconnessione alla luce della sopra citata "buona prassi corrente" al fine di valutare se sussistono ragioni perché essa avvii procedure di propria iniziativa nei confronti degli operatori in posizione dominante. La determinazione dei prezzi rientra tuttavia nell'ambito della legislazione nazionale, come stabilito dal paragrafo 3, primo trattino dell'allegato alla direttiva del Consiglio 90/387/CEE, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP)(3), modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 ottobre 1997(4). La Commissione non interverrà quindi se le tariffe di interconnessione sono solo leggermente al di sopra della "buona prassi corrente" o se l'autorità nazionale di regolamentazione sta esaminando il caso. Nonostante l'obbligo di orientamento ai costi, imposto agli operatori che hanno una significativa forza di mercato dalla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni(5), perché i prezzi vengano giudicati eccessivi a norma della legislazione comunitaria sulla concorrenza è necessario che si constati una considerevole sproporzione tra il prezzo e il costo o tra mercati concorrenti. Per quanto riguarda le tariffe di interconnessione tra reti fisse e mobili, il 20 gennaio 1998 la Commissione ha avviato procedure di propria iniziativa nei confronti degli operatori in posizione dominante in tutti gli Stati membri. Sono state inviate richieste di informazioni e attualmente vengono esaminate le risposte ricevute. Per le tariffe di interconnessione tra reti fisse, il 20 marzo 1998 la Commissione ha avviato procedure di propria iniziativa nei confronti degli operatori in posizione dominante in Irlanda e in Portogallo e ha inviato inoltre richieste di informazioni. 3. L'intero processo di liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni mira a creare più concorrenza a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori in un mercato sempre più globalizzato. Il costo dei servizi d'informazione è un elemento essenziale in questo contesto. La terza relazione sopra citata dimostra chiaramente che la liberalizzazione ha già portato a riduzioni dei prezzi dei servizi di telecomunicazione e si prevede che questo processo continui negli anni venturi. (1) COM(98) 80 def. (2) GU L 73 del 12.3.1998. (3) GU L 192 del 24.7.1990. (4) GU L 295 del 29.10.1997. (5) GU L 199 del 26.7.1997.