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Document 91998E000189

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 189/98 dell'on. Cristiana MUSCARDINI alla Commissione. Carta di soggiorno

GU C 386 del 11.12.1998, p. 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E0189

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 189/98 dell'on. Cristiana MUSCARDINI alla Commissione. Carta di soggiorno

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0005


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0189/98

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(5 febbraio 1998)

Oggetto: Carta di soggiorno

Il regolamento 1612/68(1) che rende obbligatorio il possesso di una Carta di soggiorno per tutti i cittadini comunitari residenti in un altro Stato membro crea seri ostacoli all'effettiva attuazione della libera circolazione delle persone e mal si concilia con i principi che stanno alla base degli accordi di Schengen, recentemente ratificati anche dall'Italia, specie con l'art. 2 della Convenzione di applicazione quando prevede che le frontiere interne possono essere attraversate senza che si renda necessario alcun controllo.

Può la Commissione riferire come intende conciliare l'obbligo della Carta di soggiorno prevista da numerosi Stati membri con il principio della libera circolazione delle persone ed i presupposti della Convenzione di Schengen?

Non ritiene la Commissione che sia giunto il momento di intervenire presso gli Stati membri per annullare l'obbligo della Carta di soggiorno?

Non intende la Commissione ritenere che il passaporto nazionale sia titolo sufficiente a permettere la circolazione e il trasferimento dei cittadini dell'Unione che si spostano nei Paesi della stessa Unione?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(6 maggio 1998)

In riferimento ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione è opportuno distinguere tre aspetti: la carta di soggiorno prevista dal diritto comunitario per i cittadini dell'Unione europea che desiderano risiedere in uno Stato membro per un periodo superiore ai tre mesi; l'eventuale obbligo, previsto dal diritto nazionale, di avere con sé detta carta di soggiorno quando si circola sul territorio dello Stato membro e il controllo del rispetto di tale obbligo sul territorio stesso; i controlli che possono essere effettuati al passaggio delle frontiere.

Il diritto comunitario prevede il rilascio di una carta di soggiorno ai cittadini dell'Unione europea che desiderano risiedere in uno Stato membro per un periodo superiore a tre mesi (cfr. in particolare l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità(2), e l'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi(3)) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, tale carta di soggiorno costituisce un atto dichiarativo di un diritto derivante dal trattato CE.

Il diritto comunitario derivato non comporta l'obbligo, per i cittadini dell'Unione europea, di avere con sé la carta di soggiorno quando circolano sul territorio dello Stato in cui si trovano. Esso, tuttavia, non osta a che uno Stato membro imponga ai cittadini dell'UE - in modo non discriminatorio rispetto a quelli dello Stato interessato - di essere sempre in possesso dei documenti di identità o di viaggio o della carta di soggiorno quando circolano sul territorio dello Stato stesso, e di stabilire sanzioni - che rispettino il principio della proporzionalità - per le infrazioni a tale obbligo. Come ha confermato la Corte di giustizia nella sentenza Commissione contro Belgio(4), "il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro faccia controllare nel proprio territorio l'adempimento dell'obbligo, imposto a chi gode del diritto di soggiorno comunitario, di essere sempre in possesso del titolo di soggiorno o di stabilimento, dal momento che un obbligo identico è imposto ai suoi cittadini per quanto riguarda la carta d'identità".

Il diritto comunitario stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad ammettere sul proprio territorio i cittadini dell'Unione europea dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi (cfr. l'articolo 3, paragrafo 1 delle sopracitate direttive). In linea di principio esso si oppone pertanto a misure amministrative che impongano, in generale, l'espletamento alla frontiera di formalità diverse da quelle testé enunciate.

Quanto alla prassi di verificare che sia rispettato l'obbligo, di diritto nazionale, che prevede che i cittadini comunitari siano sempre in possesso del loro titolo di soggiorno al passaggio delle frontiere, nella sentenza sopra citata la Corte di giustizia ha ritenuto che, dal momento che tali controlli non condizionano l'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato - in altri termini non hanno come conseguenza il rifiuto dell'ingresso nel paese -, il loro divieto non è contemplato dal diritto comunitario. La Corte di giustizia ha aggiunto che la prassi di effettuare tali controlli all'ingresso nel territorio di uno Stato membro può tuttavia costituire, secondo le circostanze, un ostacolo al principio fondamentale della libera circolazione delle persone. Ciò avverrebbe ad esempio se i controlli fossero effettuati in modo sistematico, arbitrario o inutilmente oneroso.

Poiché l'obiettivo dell'abolizione dei controlli sulle persone non è ancora stato realizzato nell'ambito dell'Unione europea, i principi di diritto comunitario di cui sopra sono tuttora vigenti.

Per quanto riguarda la Convenzione di Schengen, l'articolo 2, paragrafo 3 dispone che "la soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non pregiudica..., né l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto il suo territorio, né l'obbligo di essere in possesso, di portare con sé e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione di detta parte contraente".

(1) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(2) GU L 257 del 19.10.1968.

(3) GU L 172 del 28. 6.1973.

(4) Sentenza del 27 aprile 1989, causa 321/87, Racc. 1989, pag. 1007.

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