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Document 91997E004082

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4082/97 dell'on. Gerhard HAGER alla Commissione. Riscossione di crediti da parte di agenzie per il recupero dei crediti

GU C 386 del 11.12.1998, p. 1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E4082

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4082/97 dell'on. Gerhard HAGER alla Commissione. Riscossione di crediti da parte di agenzie per il recupero dei crediti

Gazzetta ufficiale n. C 386 del 11/12/1998 pag. 0001


INTERROGAZIONE SCRITTA E-4082/97

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(16 gennaio 1998)

Oggetto: Riscossione di crediti da parte di agenzie per il recupero dei crediti

Dopo la relazione sulla mora negli scambi commerciali la Commissione intenderebbe presentare una proposta di normativa in base alla quale tra l'altro si consentirebbe alle agenzie per il recupero dei crediti di rivendicare in giudizio crediti in tutta la Comunità, giacché il fatto che in molti Stati membri la rappresentanza in giudizio è riservata alle professioni legali sarebbe da considerare come un ostacolo ad una celere ed economica riscossione dei crediti.

L'Ordine austriaco degli avvocati è invece dell'avviso che la direttiva prevista comporterebbe:

- una minor protezione di creditori e debitoriun

- pregiudizio agli interessi dei consumatori

- unilaterali e ingiustificati vantaggi materiali sul piano della concorrenza a favore delle agenzie per il recupero dei crediti.

1. Con questa proposta, la Commissione è davvero dell'avviso di agire nello spirito del principio della sussidiarietà e di tener conto dei principi della necessità e della proporzionalità?

2. E' essa dell'avviso che questa misura sia oggettivamente necessaria in un paese come l'Austria, dove la legislazione vigente consente, con procedura elettronica, la riscossione accelerata di crediti fino a ATS 100.000 e, proprio grazie all'intervento di un avvocato nella procedura esecutiva, permette quindi di soddisfare la rivendicazione di un titolo?

3. Ciò premesso, ritiene la Commissione giustificato concedere unilateralmente vantaggi sul piano della concorrenza alle agenzie per il recupero dei crediti?

Risposta del sig. Papoutsis a nome della Commissione

(23 febbraio 1998)

1. La Commissione sta attualmente esaminando il contenuto di una proposta legislativa in materia di pagamenti ritardati. Essa rispetterà naturalmente il principio di sussidiarietà definito all'articolo 3 (b) del Trattato CE e si atterrà ai principi di necessità e di proporzionalità.

2. La Commissione prende nota del parere dell'Ordine austriaco degli avvocati, citato dall'Onorevole, secondo il quale la situazione giuridica in Austria funziona bene per le imprese. Tuttavia, la Commissione è anche a conoscenza di una recente indagine(1), in base alla quale il 60 % delle imprese austriache pensa che l'attuale sistema giuridico per la riscossione dei crediti sia inefficiente, il 55 % pensa che esso sia troppo lento e il 48 % che costi troppo. Inoltre, l'82 % delle imprese austriache pensa che le procedure giuridiche debbano essere snellite.

3. L'iniziativa della Commissione non porterà certamente ad una distorsione della concorrenza. Anzi, la comunicazione della Commissione del 17 luglio 1997(2) ha individuato una serie di ostacoli che impediscono alle agenzie per il recupero dei crediti di operare a livello comunitario. L'obiettivo dell'iniziativa della Commissione è quindi di creare un contesto uniforme e un mercato unico che funzioni bene per le agenzie per il recupero dei crediti.

(1) European Payment Habits Survey, Intrum Justitia, Amsterdam, Aprile 1997.

(2) GU C 216 del 17.7.1997.

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