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Document 91998E001090

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1090/98 dell'on. Graham MATHER al Consiglio. Progetto di direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco

    GU C 323 del 21.10.1998, p. 112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E1090

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1090/98 dell'on. Graham MATHER al Consiglio. Progetto di direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco

    Gazzetta ufficiale n. C 323 del 21/10/1998 pag. 0112


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1090/98 di Graham Mather (PPE) al Consiglio (6 aprile 1998)

    Oggetto: Progetto di direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco

    Può il Consiglio illustrare le possibili incidenze costituzionali della direttiva proposta per gli Stati membri, con specifico riguardo alle libertà civili?

    Poiché nella sua versione attuale la proposta di direttiva non fa alcun riferimento alla sussidarietà o alla condizionalità, può il Consiglio confermare se nell'elaborare la sua posizione comune ha preso in considerazione tali principi ed esporre le conclusioni raggiunte?

    Risposta commune alle interrogazioni scritte E-1090/98 e P-1256/98 (6 luglio 1998)

    1. Come è noto agli Onorevoli Parlamentari, il Parlamento europeo, dopo un dibattito approfondito, ha approvato in seconda lettura, il 13 maggio 1998, la posizione comune del Consiglio relativa alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. Di conseguenza, il Consiglio ha adottato tale direttiva nella sessione del 22 giugno 1998.

    2. Le considerazioni che hanno guidato il Consiglio nel corso dei lavori che sono sfociati nella posizione comune sono state illustrate in dettaglio nei considerando e nella motivazione trasmessi al Parlamento europeo prima della seconda lettura. Il Consiglio ritiene che la posizione comune in questione non sollevi alcun problema in materia di libertà civili e rispetti pienamente i principi di sussidiarietà e di condizionalità.

    3. Infine il Consiglio ricorda agli Onorevoli Parlamentari che spetta alla Commissione provvedere a che siano applicate le disposizioni adottate dalle Istituzioni a norma del trattato e che la Corte di giustizia è competente per la loro interpretazione.

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