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Document 91998E000862

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 862/98 dell'on. Ursula SCHLEICHER al Consiglio. Incidenze risultanti dal divieto di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco

    GU C 323 del 21.10.1998, p. 87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E0862

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 862/98 dell'on. Ursula SCHLEICHER al Consiglio. Incidenze risultanti dal divieto di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco

    Gazzetta ufficiale n. C 323 del 21/10/1998 pag. 0087


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0862/98 di Ursula Schleicher (PPE) al Consiglio (31 marzo 1998)

    Oggetto: Incidenze risultanti dal divieto di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco

    Si deve intendere la direttiva nel senso che qualsiasi impiego anche per altri prodotti dei nomi o marche dei prodotti del tabacco va considerato, in linea di massima, come una «elusione» del divieto di pubblicità?

    In caso affermativo, si applica ciò anche a casi di fortuita omonimia (per esempio «St. Moritz» comune termale, e nel contempo, marca di sigarette) e nel caso che la marca del prodotto diverso dal prodotto del tabacco preceda, nel tempo, la marca del prodotto del tabacco?

    In caso negativo, chi decide e/o è tenuto a provare che sussiste l'intenzione di eludere?

    Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0856/98, E-0857/98, E-0858/98, E-0859/98, E-0860/98, E-0861/98 e E-0862/98 (13/14 luglio 1998)

    L'Onorevole Parlamentare è a conoscenza del fatto che il Parlamento europeo, in seconda lettura, dopo un dibattito approfondito, ha approvato il 13 maggio 1998, la posizione comune del Consiglio relativa alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco senza apportarvi emendamenti. Il Consiglio ha di conseguenza adottato tale direttiva nella sessione del 22 giugno 1998.

    Per quanto riguarda più in particolare le questioni poste dall'Onorevole Parlamentare, occorre segnalare che il Consiglio, nel corso dei dibattiti sulla proposta della Commissione, si è adoprato per pervenire alla stesura di un testo che tenga conto ad un tempo del funzionamento efficace del mercato interno e della necessità di assicurare un elevato livello di protezione della salute.

    I motivi, sui quali si sono fondati i lavori del Consiglio in merito alla proposta di direttiva, sono stati esposti dettagliatamente nei considerando e nella motivazione che sono stati trasmessi al Parlamento europeo prima della seconda lettura. Spetterà agli Stati membri adottare le disposizioni appropriate intese ad assicurare un'applicazione della direttiva che permetta di conseguire gli obiettivi perseguiti.

    Il Consiglio rammenta all'Onorevole Parlamentare che è compito della Commissione vigilare sull'applicazione delle disposizioni adottate dalle Istituzioni in virtù del trattato e che la Corte di giustizia è competente per interpretarle e assicurarne la conformità al trattato.

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