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Document 91998E000504

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 504/98 dell'on. Dominique SOUCHET al Consiglio. Divieto di utilizzare le reti a strascico

    GU C 323 del 21.10.1998, p. 43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E0504

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 504/98 dell'on. Dominique SOUCHET al Consiglio. Divieto di utilizzare le reti a strascico

    Gazzetta ufficiale n. C 323 del 21/10/1998 pag. 0043


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0504/98 di Dominique Souchet (I-EDN) al Consiglio (27 febbraio 1998)

    Oggetto: Divieto di utilizzare le reti a strascico

    Secondo le ultime proposte della Commissione, l'impiego delle reti a strascico sarebbe vietato in alto mare nell'Atlantico e sarebbe tuttora autorizzato nella fascia costiera.

    In questo modo la rete a strascico sarebbe vietata ai pescatori francesi che pescano il tonno bianco presente in alto mare (filone delle Azzorre), ma autorizzata per i soli pescatori spagnoli poiché una delle vie di migrazione di questa specie passa lungo le coste cantabriche spagnole (filone iberico).

    In altri termini la rete a strascico sarebbe un «buono strumento» (vale a dire selettivo, che non reca danno alla navigazione né alle migrazioni naturali di tonno, ecc...) al di sotto delle 12 miglia e un «cattivo strumento» di pesca al di là di tale limite, nelle zone internazionali situate ad oltre 500 km dalle coste.

    E' in grado il Consiglio di spiegare la logica scientifica, ecologica o tecnica che giustifica una tale discrepanza di regimi senza che i pescatori francesi pensino che ciò favorisce la Spagna e il Portogallo a loro svantaggio?

    Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0502/98, E-0504/98, E-0506/98, E-0508/98 e E-0510/98 (6 luglio 1998)

    Nella sessione dell'8 giugno 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento che vieta l'uso di reti da posta derivanti a decorrere dal 1o gennaio 2002. Durante un periodo provvisorio, le navi da pesca possono tenere a bordo o effettuare attività di pesca con reti da posta derivanti di lunghezza massima di 2,5 chilometri, su autorizzazione dello Stato membro battente bandiera.

    Ad accezione delle acque del Mar Baltico, del Belt e dell'Oresund le disposizioni del regolamento si applicano a tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e, al di fuori di queste acque, a tutti i pescherecci comunitari.

    L'Onorevole Parlamentare è a conoscenza della risoluzione n. 44/225 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 dicembre 1989, confermata da successive risoluzioni, e recentemente dalla risoluzione n. 51/36 dell'Assemblea generale del 9 dicembre 1996, che invita ad attuare pienamente una moratoria globale sulla pesca pelagica su vasta scala effettuata con reti da posta derivanti in alto mare.

    Nel Mar Baltico l'utilizzazione di reti da posta derivanti per la pesca del salmone è disciplinata dalle norme in materia di pesca stabilite dall'organizzazione regionale competente, la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, recepite nella normativa comunitaria con il regolamento del Consiglio n. 88/98 ((GU L 9, del 15.1.1998, pag. 1. )).

    Il Consiglio desidera inoltre richiamare l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sulle risoluzioni del Parlamento europeo del 28 luglio 1994 ((PE 182.123, pag. 9. )) e del 12 luglio 1995 ((PE 192.5597, pagg. 67 e 68. )).

    Preoccupati per le conseguenze economiche e sociali negative che il divieto di reti da posta derivanti avrà a breve termine per talune flotte, il Consiglio e la Commissione convengono che è necessario prevedere, a livello comunitario, un'adeguata gamma di azioni e di misure specifiche di accompagnamento a favore dei pescatori imbarcati e degli armatori. Le misure in questione debbono tuttavia avere carattere eccezionale e, in ogni caso, rientrare nell'ambito finanziario degli attuali programmi strutturali degli Stati membri interessati.

    A tal fine la Commissione presenterà al più presto al Consiglio una proposta di decisione ad hoc, basata sull'articolo 43 del trattato, relativa ad una serie di misure di accompagnamento. Le suddette misure potranno segnatamente comprendere la trasformazione dei pescherecci ai fini della riconversione orientata verso tecniche di pesca più sicure e più selettive, in particolare per catturare le stesse specie ed escludere le specie eccessivamente sfruttate; il risarcimento per compensare le conseguenze economiche della cessazione delle attività con reti da posta derivanti dei pescatori imbarcati e degli armatori; la riconversione dei pescatori verso attività diverse dalla pesca o la loro riqualificazione, e lo smantellamento delle navi che utilizzano le reti da posta derivanti.

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