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Document 91997E001467(01)
WRITTEN QUESTION No. 1467/97 by Giovanni BURTONE to the Commission. Violation of Article 48 of the TEU (SUPPLEMENTARY ANSWER)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1467/97 dell'on. Giovanni BURTONE alla Commissione. Violazione articolo 48 TUE (RISPOSTA COMPLEMENTARE)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1467/97 dell'on. Giovanni BURTONE alla Commissione. Violazione articolo 48 TUE (RISPOSTA COMPLEMENTARE)
GU C 323 del 21.10.1998, p. 1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1467/97 dell'on. Giovanni BURTONE alla Commissione. Violazione articolo 48 TUE (RISPOSTA COMPLEMENTARE)
Gazzetta ufficiale n. C 323 del 21/10/1998 pag. 0001
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1467/97 di Giovanni Burtone (PPE) alla Commissione (30 aprile 1997) Oggetto: Violazione articolo 48 TUE Considerato che la direttiva comunitaria 82/76/CEE ((GU L 43 del 15.2.1982, pag. 21. )) ha disciplinato il regime di formazione dei medici specialisti allo scopo di armonizzare gli standard di professionalità e il regime delle specializzazioni mediche in ambito comunitario, e che tale disciplina è stata recepita dallo Stato italiano con leggi di riforma del sistema sanitario e delle scuole di specializzazioni mediche (art. 15, comma 3, Dlgs 517/93, Dgls 257/91); considerato che tali interventi comunitari sono mirati a garantire una piena circolazione dei cittadini comunitari medici specialisti all'interno dell'organizzazione dei servizi sanitari dei vari Stati membri; considerato che con successivi atti normativi e amministrativi sia dello Stato italiano (D.L. 478/96, L. 4/97) sia della Regione Sicilia (D.A. 17.10.1996 e atti amministrativi conseguenti) si è attuata una gravissima violazione della normativa comunitaria e dei principi di armonizzazione prima evidenziati, nella misura in cui la Regione Sicilia, sulla base di un'ambigua (ed illegittima già nell'ordinamento italiano) legge di sanatoria statale di effetti pregressi di meccanismi eccezionali di deroga, ha di fatto ricoperto senza concorso e con professionalità non in linea con gli standard comunitari (medici generici non specializzati a norma della direttiva comunitaria), posizioni di lavoro nel settore della medicina dei servizi di prevenzione spettanti soltanto, secondo la direttiva comunitaria, a titolari di diplomi di specializzazione acquisiti in scuole organizzate secondo gli standard ivi previsti nei diversi Stati membri; considerato che tutto ciò: produce un enorme spreco di risorse messe a disposizione dalla stessa Comunità per finanziare la formazione specialistica dei medici (igiene, pediatria, ecc.), comporta una violazione del diritto dei medici specialisti, diplomati in scuole europee conformi allo standard comunitario, a ricoprire posti di medicina dei servizi di prevenzione nella Regione Sicilia, ciò in quanto la Regione Sicilia, per legge e successivi atti amministrativi, ha riservato tutti i posti disponibili nella medicina dei servizi a medici non aventi titolo e specializzazione comunitaria, comporta, di conseguenza, una violazione del principio della libera circolazione dei cittadini medici comunitari aventi titolo, può la Commissione accertare se nella legislazione e negli atti amministrativi dello Stato italiano e della Regione Sicilia sopra denunciati, non si evidenziano tutti gli elementi per iniziare una procedura di infrazione contro lo Stato italiano, a noma dell'art. 169 del Trattato per violazione, mediante propri atti normativi (D.L. 478/96, L. 4/97) e atti normativi ed amministrativi della Regione Sicilia (D.A. 17.10.1996), della direttiva 82/76/CEE e l'articolo 48, 2o comma del Trattato? Risposta complementare data dal Sig. Monti in nome della Commissione (6 aprile 1998) Come complemento alla sua risposta del 21 maggio 1997 ((GU C 319 del 18.10.1997, pag. 250. )), la Commissione è ora in grado di comunicare le informazioni seguenti. La Commissione sottolinea che la direttiva 93/16/CEE intesa a facilitare la libera circolazione dei medici e il riconoscimento reciproco dei loro diplomi, certificati e altri titoli ((GU L 165, 7. 7.1993. )), che ha ripreso le disposizioni della direttiva 82/76/CEE, ha per scopo non già di armonizzare le norme applicabili all'esercizio della professione di medico, ma soltanto di prevedere le esigenze minime di formazione che sono considerate necessarie e sufficienti ai fini del riconoscimento reciproco dei diplomi. Per quanto riguarda le disposizioni del titolo IV della direttiva 93/16/CEE relative alla formazione specifica in medicina generale, l'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-1142/95 dell'onorevole Secchi ((GU C 270, 16.10.1995. )). Allo stato attuale delle informazioni di cui dispone, e in particolare a seguito dell'indagine effettuata presso lo Stato membro interessato, la Commissione considera che l'esame della situazione evocata dall'onorevole parlamentare non evidenzi alcun elemento contrario al diritto comunitario. Tuttavia, qualora l'onorevole parlamentare fosse a conoscenza di altri elementi atti a giustificare un nuovo esame dei fatti denunciati, la Commissione lo invita a comunicarglieli.