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Document 51998PC0478

    Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'allegato alla direttiva 91/628/CEE per quanto riguarda i suini che passano per i punti di sosta

    /* COM/98/0478 def. - CNS 98/0248 */

    GU C 269 del 28.8.1998, p. 20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0478

    Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'allegato alla direttiva 91/628/CEE per quanto riguarda i suini che passano per i punti di sosta /* COM/98/0478 def. - CNS 98/0248 */

    Gazzetta ufficiale n. C 269 del 28/08/1998 pag. 0020


    Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'allegato alla direttiva 91/628/CEE per quanto riguarda i suini che passano per i punti di sosta (98/C 269/07) COM(1998) 478 def. - 98/0248(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 22 luglio 1998)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (1), in particolare l'articolo 14,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che il capitolo VII, punto 5, dell'allegato alla direttiva 91/628/CEE dispone che siano scaricati tutti gli animali che passano per i punti di sosta;

    considerando che i suini possono risentire in modo particolare dello stress al momento delle operazioni di carico e di scarico durante il trasporto;

    considerando che recenti sviluppi tecnici nella progettazione degli autoveicoli per il trasporto di animali consentono di costruire veicoli con strutture notevolmente migliorate per il trasporto dei suini;

    considerando, inoltre, che può risultare necessario permettere che nei punti di sosta i suini d'allevamento rimangano separati dagli altri suini, per tutelare il loro particolare status sanitario;

    considerando che è pertanto desiderabile garantire la possibilità, soggetta a condizioni molto restrittive, che i suini siano alimentati, dissetati e fatti riposare nei punti di sosta senza essere scaricati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato alla direttiva 91/628/CEE è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    (1) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU L 148 del 30.6.1996, pag. 52).

    ALLEGATO

    Il testo del punto 5, nel capitolo VII dell'allegato alla direttiva 91/628/CEE, è sostituito dal testo seguente:

    «5. Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

    Tuttavia i suini possono non essere scaricati se i punti di sosta e gli autoveicoli che trasportano gli animali soddisfano e sono gestiti in conformità con le seguenti condizioni, che vanno ad aggiungersi alle disposizioni di cui al punto 3 del presente capitolo e del regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 che stabilisce norme supplementari concernenti gli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore (*).

    A. Caratteristiche dei veicoli

    1. Lo spazio disponibile per ciascun animale a norma del capitolo VI dell'allegato alla presente direttiva è aumentato in misura non inferiore al 40 %.

    2. L'altezza di ciascun compartimento del veicolo in cui i suini restano durante il periodo trascorso al punto di sosta, non deve essere inferiore a 150 cm.

    3. Un sistema di aerazione che rispetti almeno le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 411/98 nonché le seguenti condizioni specifiche:

    - Il veicolo deve essere dotato di un impianto di ventilazione atto ad operare il ricambio di almeno 150 m³ di aria all'ora per m² di superficie al suolo in ogni parte del veicolo, sia esso in sosta o in movimento.

    - Detto impianto deve essere mantenuto in perfetto stato di funzionamento e deve essere messo in funzione, quando gli animali sono a bordo, ogniqualvolta il ricambio d'aria provocato dal movimento del veicolo scenda al di sotto del valore indicato al precedente trattino. Non è necessario far funzionare al massimo della capacità l'impianto di ventilazione quando, a causa della bassa temperatura, ciò può provocare disagio o diminuire in generale il benessere dei suini. Tuttavia il sistema di ventilazione deve essere sempre utilizzato in modo tale da rifornire della necessaria aria fresca gli animali e permettere l'evacuazione dell'aria viziata e dei gas. L'uso dell'impianto di ventilazione non è tuttavia obbligatorio quando il veicolo è in sosta in un luogo costantemente aerato dall'esterno in misura equivalente.

    - Il sistema di ventilazione deve poter funzionare ininterrottamente per periodi di almeno 24 ore.

    - Il funzionamento dell'impianto di ventilazione deve essere indipendente dal motore del veicolo.

    - La temperatura all'interno di ciascun compartimento e la temperatura esterna devono essere misurate e visualizzate nella cabina del conducente. La temperatura rilevata quando gli animali sono sul veicolo deve essere registrata con un sistema termografico recuperabile. Tali registrazioni devono essere consegnate alla persona responsabile del punto di sosta prima della partenza del camion. Il gestore del punto di sosta deve tenerle a disposizione delle autorità competenti per un periodo minimo di tre anni.

    4. L'impianto di ventilazione deve essere provvisto di un adeguato sistema di allarme per segnalare eventuali disfunzioni.

    5. Se la temperatura in uno dei compartimenti scende al di sotto dei 10 °C per i suini che hanno più di otto mesi e di 15 °C per i suini di età inferiore, debbono essere disponibili adeguati sistemi di riscaldamento per permettere di mantenere la temperatura al di sopra di tale limite. Durante la permanenza degli animali al punto di sosta, l'impianto dei camion o del punto di sosta deve consentire di mantenere all'interno dei compartimenti del veicolo una temperatura non superiore ai 20 °C.

    6. Il tetto del veicolo deve essere bianco. Se le pareti laterali e quella anteriore sono in metallo leggero devono essere a cassavuota, con un'intercapedine di almeno 20 mm, o essere isolate in modo da ottenere un coefficiente termico equivalente.

    7. Il veicolo deve essere progettato in modo da permettere alle persone responsabili dell'esame, della cura e del trattamento degli animali di raggiungere direttamente qualsiasi capo, senza che occorra scaricarlo dal veicolo.

    8. Lo strame deve essere sostituito subito dopo l'arrivo del veicolo al punto di sosta, subito prima della partenza e in qualsiasi momento ciò risulti necessario, durante il periodo in cui il veicolo si trova nel punto di sosta, per mantenere un adeguato livello di assorbimento e di dispersione delle urine e dello sterco degli animali.

    9. Il veicolo deve essere attrezzato con un numero di mangiatoie sufficiente per consentire a tutti i suini dello stesso compartimento di mangiare contemporaneamente.

    10. Mentre si trova nel punto di sosta, il veicolo deve essere collegato in permanenza a un rubinetto per il rifornimento di acqua fresca potabile, così da permettere ai suini di abbeverarsi a volontà.

    11. Il veicolo e il punto di sosta devono essere attrezzati in modo che sia possibile disporre di una illuminazione adeguata in qualsiasi compartimento del veicolo, per facilitare l'esame, la cura e il trattamento degli animali in qualsiasi momento del giorno o della notte.

    B. Ulteriori condizioni per i punti di sosta

    1. Al suo arrivo nel punto di sosta, il veicolo deve essere parcheggiato sotto una struttura che offra riparo costante dal sole e protegga gli animali dalla pioggia, dalla neve, dal vento e da altri elementi.

    2. Il punto di sosta deve disporre di materiale di emergenza adeguato, in perfette condizioni di funzionamento, da utilizzare in caso di avaria degli impianti di ventilazione, riscaldamento e illuminazione dei veicoli.

    3. Il suolo della piazzola di parcheggio deve essere di calcestruzzo o di altri materiali impermeabili e facilmente lavabili e avere impianti di drenaggio sufficienti a permettere l'evacuazione costante dei rifiuti che fuoriescono dal veicolo.

    4. In sostituzione della disposizione prevista al punto C, paragrafo 7, lettera a), dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio (**), la registrazione di cui all'articolo 5, lettera h), dello stesso regolamento includerà la data e l'ora in cui il veicolo viene sistemato nella piazzola di sosta di cui al paragrafo 3.

    C. Condizioni generali

    In deroga alle disposizioni dei precedenti punti A e B, i suini devono essere scaricati nei punti di sosta se un veterinario ufficiale decide che ciò è necessario per motivi veterinari o di benessere degli animali. I suini devono inoltre essere scaricati se ciò è indispensabile per tutelare la loro salute e il loro benessere in caso di incidente, incendio, guasto degli impianti o altri simili eventi nonché se risulta impossibile effettuare controlli obbligatori sugli animali o sorvegliarli senza procedere allo scarico.

    (*) GU L 52 del 21.2.1998, pag. 8.

    (**) GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.»

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