Elija las funciones experimentales que desea probar

Este documento es un extracto de la web EUR-Lex

Documento 91998E000357

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 357/98 dell'on. Sebastiano MUSUMECI alla Commissione. Rivestimenti tossici delle arance bionde spagnole

    GU C 223 del 17.7.1998, p. 170 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Web del Parlamento Europeo

    91998E0357

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 357/98 dell'on. Sebastiano MUSUMECI alla Commissione. Rivestimenti tossici delle arance bionde spagnole

    Gazzetta ufficiale n. C 223 del 17/07/1998 pag. 0170


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-0357/98 di Sebastiano Musumeci (NI) alla Commissione (6 febbraio 1998)

    Oggetto: Rivestimenti tossici delle arance bionde spagnole

    Premesso che dal 1993, a seguito dell'abolizione dei controlli di frontiera delle merci all'interno dell'Unione europea, le arance bionde spagnole hanno invaso i mercati italiani aggravando la crisi della produzione nazionale e facendo del Paese iberico l'esportatore concorrente più aggressivo e pericoloso; tenuto conto che il 95% dei produttori spagnoli fa uso di un formulato, per la lavorazione e conservazione del prodotto, per questioni di tecnologia e convenienza economica, contenente resine trasformate attraverso anidride maleica ed esterificate con pentaeritrite;

    considerato che tali additivi alimentari utilizzati dagli spagnoli non risultano contenuti nella direttiva 95/2/CE ((GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. )) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 1995 relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti ed edulcoranti destinati al rivestimento della frutta - legislazione alimentare recepita da tutti gli Stati membri dell'UE; preso atto che persino la sessione plenaria n. 108 della commissione scientifica alimentare, del settembre '97, ha dichiarato non consentito l'uso di tale prodotto a causa dell'insufficiente informazione tossicologica, i cui studi si concluderanno non prima di 5 anni; considerato altresì che anche il responsabile della Direzione generale per le politiche dei consumatori di Bruxelles Peter Wagstaffe, con nota del 24 novembre 1997, ha rifiutato l'inclusione della sostanza utilizzata dai produttori spagnoli fra quelli autorizzati in Europa;

    si chiede alla Commissione di sapere:

    quali iniziative urgenti intenda adottare per vietare l'esportazione in Italia e negli altri Paesi europei delle arance spagnole trattate con gli agenti di rivestimento tossici di cui sopra, e quali sanzioni intenda applicare nei confronti dei responsabili spagnoli per l'inammissibile e reiterata violazione delle direttive comunitarie resa ancora più grave se si tiene conto del serio pregiudizio per la salute dei consumatori.

    Risposta data dal signor Bangemann a nome della Commissione (10 marzo 1998)

    La Commissione prende atto delle osservazioni dell'onorevole parlamentare, di cui comprende le ragioni.

    Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha esaminato una serie di derivati della colofonia del legno e ha quindi dichiarato che mentre alcuni di questi prodotti potevano essere temporaneamente accettati in circostanze ben definite (ad es. la colofonia del legno parzialmente idrogenata e la colofonia del legno parzialmente idrogenata trasformata con acido maleico), la colofonia trasformata mediante anidride maleica ed esterificata con pentaeritrite è stata considerata inammissibile per il settore alimentare, vista la mancanza di adeguati dati tossicologici e l'incertezza circa le specifiche al riguardo. Il parere del comitato è stato pubblicato nel settembre 1997.

    Alla luce di quanto esposto, la Commissione non ha proposto di includere queste sostanze nell'elenco degli additivi legalmente autorizzati in virtù della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

    Poiché la direttiva è ormai applicabile completamente, le sostanze utilizzabili nell'alimentazione sono solo quelle che figurano esplicitamente nei suoi allegati (vale infatti il principio dell'elenco positivo), e sono dunque escluse per fini alimentari tutte le altre sostanze.

    Dal punto di vista giuridico occorre dunque svolgere un'analisi dettagliata per verificare se la questione sollevata dall'onorevole parlamentare costituisca una violazione della direttiva summenzionata o di altre norme comunitarie. La Commissione sta quindi raccogliendo le necessarie informazioni per procedere ad un esame approfondito.

    Arriba