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Documento 91998E000127

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 127/98 dell'on. Eryl McNALLY alla Commissione. Articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) ed f) e articolo 5, paragrafo 2 della Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio

    GU C 223 del 17.7.1998, p. 119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Web del Parlamento Europeo

    91998E0127

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 127/98 dell'on. Eryl McNALLY alla Commissione. Articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) ed f) e articolo 5, paragrafo 2 della Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. C 223 del 17/07/1998 pag. 0119


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-0127/98 di Eryl McNally (PSE) alla Commissione (22 gennaio 1998)

    Oggetto: Articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) ed f) e articolo 5, paragrafo 2 della Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio

    L'interrogante vorrebbe richiamare l'attenzione della Commissione sul´larticolo 3, paragrafo 2 lettere a), b) ed f) e articolo 5, paragrafo 2 della Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio ((GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1. )), concernenti la notifica e autorizzazione di pratiche relativamente alle radiazioni ionizzanti. Per quanto concerne il Cesio-137, la nuova soglia al di sotto della quale la notifica non è necessaria è ora pari a 10.000 Bq/kg.

    Considerando che livelli notevolmente inferiori di sostanze radioattive hanno in passato fatto sorgere un divieto per i prodotti della carne contaminati, risultando altresì connessi a raggruppamenti di casi di leucemia, non ritiene la Commissione che i limiti fissati nella direttiva in oggetto siano, di fatto, troppo permissivi? Può la Commissione spiegare in che modo il Consiglio giustifica i limiti stabiliti e le disposizioni previste nei precitati articoli?

    Risposta data dalla Signora Bjerregaard a nome della Commissione (20 febbraio 1998)

    L'articolo 3, paragrafo 2 delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (96/29/Euratom) stabilisce in termini di attività totale e di concentrazioni di attività i livelli al disotto dei quali è possibile derogare all'obbligo di notifica. Per quanto riguarda le concentrazioni di attività, l'elenco dei valori specifici dei nuclidi sostituisce il valore unico di 100 Bq/g per i radionuclidi artificiali fissati da precedenti direttive (direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, modificata dalla direttiva 84/467/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984, che modifica la direttiva 80/836/Euratom relativa alle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ((GU L 265 del 5.10.1984. ))). Per quanto riguarda il cesio 137, come pure per un gran numero di altri importanti radionuclidi, il valore al disotto del quale la notifica non è obbligatoria è fissato ora a 10 Bq/g (10.000 Bq/kg) ed è quindi 10 volte più restrittivo.

    Per le situazioni di emergenza radioattiva sono stati fissati valori più bassi per la carne e altri alimenti (regolamenti (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl ((GU L 82 del 29.3.1990. )) ed Euratom n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva ((GU L 371 del 30.12.1987. ))). Nel caso dell'emergenza radioattiva, i criteri adottati si riferiscono a situazioni in cui, a seguito di una contaminazione degli alimenti, le persone si trovino ad assumere per lunghi periodi sostanze radioattive contenute nei cibi. Ciò spiega la necessità di fissare per gli alimenti valori di riferimento inferiori.

    I livelli di esenzione rientrano tra gli adempimenti amministrativi inerenti alla notifica di prassi che prevedono l'uso di sostanze radioattive e i valori sono stati fissati sulla base di una serie di possibili scenari che prendevano in considerazione l'ingestione occasionale, inconsapevole e non protratta nel tempo di sostanze radioattive. L'esenzione da tale obbligo di notifica non implica che non siano applicabili le prescrizioni delle norme fondamentali di sicurezza o di altre norme legislative. In ogni caso è vietata (art. 6, paragrafo 5) l'aggiunta deliberata negli alimenti di sostanze radioattive, quale che sia il livello di contaminazione che ne deriva.

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