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Documento 91997E004193

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4193/97 dell'on. Maria BERGER alla Commissione. Detenzione privata di armi

    GU C 223 del 17.7.1998, p. 70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Web del Parlamento Europeo

    91997E4193

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4193/97 dell'on. Maria BERGER alla Commissione. Detenzione privata di armi

    Gazzetta ufficiale n. C 223 del 17/07/1998 pag. 0070


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-4193/97 di Maria Berger (PSE) alla Commissione (14 gennaio 1998)

    Oggetto: Detenzione privata di armi

    Da tempo vanno moltiplicandosi negli Stati membri fatti di cronaca che vedono come protagonisti persone in preda a furia omicida. Le vittime provengono dai ceti sociali più disparati, le armi utilizzate sono di vario tipo ed è per lo più facile procurarsele quanto agli autori i loro profili differiscono notevolmente. L'unico modo di affrontare una siffatta problematica consiste nel disciplinare severamente e ridurre in maniera uniforme a livello dell'UE la detenzione privata ma soprattutto anche l'acquisto e il commercio di armi destinate a privati.

    Ciò premesso, intende la Commissione alla luce di siffatti eventi rendere più severa la direttiva dell'UE sulle armi?

    Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione (17 febbraio 1998)

    La direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ((GU L 256 del 13.9.1991 )) è stata adottata come misura d'accompagnamento nell'ambito della realizzazione del mercato interno e mira ad assicurare l'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere interne. La direttiva tratta la libera circolazione da uno Stato membro all'altro delle persone che detengono legalmente un'arma da fuoco. La direttiva in sé non costituisce un provvedimento volto principalmente ad armonizzare la normativa degli Stati membri in materia di acquisizione e detenzione di armi da fuoco. Queste importanti premesse sono chiarite nel terzo, quarto e quinto considerando della direttiva medesima.

    La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare specificamente sull'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva, che statuisce «La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro», nonché sull'articolo 3 che stabilisce «Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva...». Tali disposizioni, compresa la determinazione del tipo e del calibro dell'arma che è consentito detenere (e con la quale, in linea di principio, è permesso viaggiare) rientrano ancora nella sfera di competenza nazionale.

    La Commissione rammenta inoltre che a norma dell'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del Trattato CE «ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.»

    Nel 1998 la Commissione dovrà redigere una relazione, destinata al Consiglio e al Parlamento, dando una valutazione complessiva riguardo all'applicazione della direttiva suddetta all'interno della Comunità. Tale relazione potrebbe comprendere delle proposte di ulteriori iniziative in materia, limitate peraltro al campo d'applicazione della direttiva.

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