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Documento 91997E004184

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4184/97 dell'on. Karla PEIJS alla Commissione. Salatura di pelli - problema ambientale

    GU C 223 del 17.7.1998, p. 69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Web del Parlamento Europeo

    91997E4184

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4184/97 dell'on. Karla PEIJS alla Commissione. Salatura di pelli - problema ambientale

    Gazzetta ufficiale n. C 223 del 17/07/1998 pag. 0069


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-4184/97 di Karla Peijs (PPE) alla Commissione (21 gennaio 1998)

    Oggetto: Salatura di pelli - problema ambientale

    I mattatoi europei vendono le pelli dopo averle salate. Si tratta di una fonte potenziale di inquinamento in quanto il sale residuo finisce inevitabilmente nelle acque reflue delle concerie. Le pelli sottoposte a salatura umida possono provocare problemi di salinità nelle acque di superficie e in quelle sotterranee. E' consapevole la Commissione di tale inquinamento dovuto alla salatura delle pelli per la loro conservazione nell'ambito dell'UE?

    Concorda che a livello di UE è necessario evitare per quanto possibile la salatura?

    E' consapevole del fatto che tale problema ambientale potrebbe venire affrontato conservando le pelli con metodi diversi dalla salatura, per esempio la lavorazione a fresco che è per lo più valutata positivamente dai conciatori di molti paesi europei?

    Perché in Europa si continua a praticare la salatura delle pelli pur essendo questa una fonte di inquinamento e sebbene esistano tecniche di conservazione alternative che sono vantaggiose per l'industria del pellame?

    Cosa intende fare la Commissione per porre fine a tale pratica?

    Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione (12 marzo 1998)

    La Commissione concorda pienamente con l'onorevole parlamentare in merito al problema di carattere ambientale connesso alla salinizzazione delle acque. Il 17 febbraio 1998 la Commissione ha adottato un emendamento dell'allegato V ((COM(98) 76. )) alla proposta di direttiva che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque ((COM(97) 49. )), in base al quale è fatto obbligo di adottare misure di prevenzione degli effetti negativi della salinizzazione. Per quanto concerne le acque dolci interne, la salinità è uno dei parametri di valutazione da applicare a tutti i corpi idrici; pertanto gli Stati membri dovrebbero fissare norme tali da garantire il funzionamento degli ecosistemi e la presenza di una comunità biologica che si scosti solo leggermente da quella normalmente associata ad un determinato ecotipo in condizioni di impatto nullo. Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva quadro gli Stati membri dovrebbero quindi definire misure atte a garantire l'osservanza di tali norme. Per quanto concerne le acque sotterranee, nella proposta di allegato V è indicata la conduttività come parametro da controllare per garantire che non vi siano effetti di intrusioni saline o di altre tendenze antropiche nella concentrazione salina del corpo idrico. Tale parametro dovrebbe consentire di salvaguardare tutti i corpi idrici dal pericolo di contaminazione salina.

    Per quanto riguarda il controllo della contaminazione salina delle fonti puntuali, la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare al disposto della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ((GU L 257 del 10.10.1996. )), in base alla quale gli Stati membri devono introdurre un sistema integrato di autorizzazione per l'esercizio di una serie di impianti industriali, tra cui anche i macelli e gli impianti adibiti alla concia delle pelli a partire da una determinata capacità minima di produzione. Le autorizzazioni devono indicare i valori limite di emissione per tutte le sostanze inquinanti, stabiliti in base alle migliori tecniche disponibili. Se necessario le autorizzazioni contengono disposizioni più rigorose per garantire il rispetto delle norme di qualità ambientale.

    Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 della medesima direttiva, la Commissione organizza un sistema di scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili. Sulla base di tali informazioni verranno elaborati documenti di riferimento che illustrano l'impatto ambientale di ogni settore di attività e forniscono raccomandazioni circa i requisiti applicabili ai procedimenti basati sulle migliori tecniche disponibili. Una volta approntati i documenti di riferimento per i due settori indicati nell'interrogazione, verranno prese in considerazione anche adeguate misure per evitare la salinizzazione, inclusa la possibilità di soluzioni alternative.

    La direttiva 96/61/CE del Consiglio si applica ai nuovi impianti a decorrere dal 30 ottobre 1999 e agli impianti già esistenti a decorrere dal 30 ottobre 2007.

    Se dallo scambio di informazioni effettuato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o da qualsiasi altro elemento di prova dovesse emergere la necessità di un intervento della Comunità per ridurre la contaminazione salina dovuta ad attività svolte nei due settori di cui sopra, il Consiglio, su proposta della Commissione, provvederà a stabilire i valori limite per le emissioni industriali, come previsto dall'articolo 18 della direttiva.

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