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Document 51998PC0324(03)

    Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento n. 122/66 dei Consigli relativo alla fissazione dell'indennità di trasporto

    /* COM/98/0324 def. */

    GU C 192 del 19.6.1998, p. 10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0324(03)

    Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento n. 122/66 dei Consigli relativo alla fissazione dell'indennità di trasporto /* COM/98/0324 def. */

    Gazzetta ufficiale n. C 192 del 19/06/1998 pag. 0010


    Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento n. 122/66 del Consiglio relativo alla fissazione dell'indennità di trasporto (98/C 192/08) COM(1998) 324 def. - 98/0190(CNS)

    (Presentata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, dello Statuto, il 20 maggio 1998)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L paragrafo 4, terza frase e l'articolo 235,

    visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (1),

    visto il regolamento (CE) n. . . ./98 (2) relativo all'introduzione dell'euro.

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, con riguardo al regolamento (CE) n. . . ./98 del Consiglio, recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (3), che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro, occorre modificare di conseguenza il regolamento n. 122/66 (4) del Consiglio relativo alla fissazione dell'indennità di trasporto;

    considerando che spetta al Consiglio che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 65 paragrafo 3, dello statuto, fissare l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto, l'importo massimo e le modalità di concessione della suddetta indennità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento, i termini «franchi belgi» sono sostituiti dal termine «euro» e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione.

    Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro, fissate dal regolamento (CE) n. 1103/97.

    Articolo 2

    Il 1° gennaio 1999, la Commissione procederà, a titolo del presente regolamento, alla conversione in euro degli importi in franchi belgi che figurano nei regolamenti n. 7/66/Euratom e 122/66/CEE; i valori così definiti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del mese di gennaio 1999.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il . . . ed è applicabile a partire dal 1°.1.1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

    (2) Risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1).

    (3) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

    (4) GU 150 del 12.8.1966, pag. 2751/66.

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