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Document 91997E004132

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4132/97 dell'on. Reimer BÖGE alla Commissione. Politica della pesca nel Mar baltico

GU C 187 del 16.6.1998, p. 129 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E4132

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4132/97 dell'on. Reimer BÖGE alla Commissione. Politica della pesca nel Mar baltico

Gazzetta ufficiale n. C 187 del 16/06/1998 pag. 0129


INTERROGAZIONE SCRITTA E-4132/97 di Reimer Böge (PPE) alla Commissione (21 gennaio 1998)

Oggetto: Politica della pesca nel Mar baltico

Può dire la Commissione quali sono le convenzioni o gli accordi esistenti nel settore della pesca nel Mar baltico tra l'UE, ovvero i suoi Stati membri, e i partner UE?

È inoltre la Commissione a conoscenza di eventuali accordi di economia privata conclusi da parti della flotta dell'Unione in relazione alle acque di paesi terzi del Baltico?

Qual è la posizione della Commissione al riguardo, vista la strategia di preadesione volta all'integrazione dei paesi confinanti del mar Baltico ovvero alla conclusione di accordi di pesca con gli Stati baltici, la Polonia e la Russia?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione (10 febbraio 1998)

Nel 1996 la Comunità ha concluso, nel settore della pesca, nuovi accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. Tali accordi sostituiscono quelli precedenti conclusi dalla Comunità rispettivamente con la Svezia e la Finlandia. La Comunità stessa sta negoziando accordi analoghi con la Polonia e la Federazione russa. In attesa dei risultati delle consultazioni, gli accordi conclusi dalla Svezia e dalla Finlandia con tali paesi prima dell'ampliamento vengono gestiti dalla Comunità, conformemente all'atto di adesione del 1994. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 convenzioni di pesca riguardanti gli scambi di quote sono state concluse sulla base dei suddetti accordi con ciascuno dei cinque paesi succitati.

Sono in corso di conclusione dei contratti privati al di fuori dei suddetti accordi in materia di pesca. Le parti contraenti della Commissione internazionale della pesca nel Mar Baltico (IBSFC) hanno convenuto (norma di pesca 2.1) che i pescherecci attivi nell'ambito di tali contratti privati devono essere in possesso di un'autorizzazione specifica per una data attività di pesca, che sia stata rilasciata dalle autorità ufficiali dello Stato battente bandiera e del paese nelle acque del quale l'attività di pesca ha luogo. A fini di controllo, le parti contraenti in acque in cui hanno luogo le attività di pesca devono altresì comunicare al segretariato della IBSFC, prima di dare inizio alla pesca, dati quali specie, quantitativi, periodo e nome dei pescherecci. La IBSFC trasmette quindi tali informazioni alle altre parti contraenti.

La Commissione è convinta che una siffatta cooperazione regionale e bilaterale contribuirà all'integrazione economica in generale e avrà effetti positivi sui prossimi negoziati in materia di ampliamento.

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