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Document 91997E004112

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4112/97 dell'on. Daniel VARELA SUANZES-CARPEGNA alla Commissione. Restrizioni agli investimenti spagnoli in pescherecci battenti bandiera francese

GU C 187 del 16.6.1998, p. 125 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E4112

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4112/97 dell'on. Daniel VARELA SUANZES-CARPEGNA alla Commissione. Restrizioni agli investimenti spagnoli in pescherecci battenti bandiera francese

Gazzetta ufficiale n. C 187 del 16/06/1998 pag. 0125


INTERROGAZIONE SCRITTA E-4112/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione (16 gennaio 1998)

Oggetto: Restrizioni agli investimenti spagnoli in pescherecci battenti bandiera francese

Lo scorso 18 novembre il parlamento francese ha approvato una nuova legge che regola la pesca marittima nella quale si contemplano restrizioni relative alla residenza degli equipaggi sul territorio francese come pure agli sbarchi in porti francesi, nei quali si dovranno anche nel contempo svolgere la maggior parte delle vendite al dettaglio.

La Commissione ha preso conoscenza ufficialmente della nuova legislazione francese?

E' del parere che detta legislazione è compatibile con i principi fondamentali del diritto comunitario, principalmente, quelli riferiti alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione delle persone e dei beni?

Può in qualunque caso, informare questo deputato sul suo parere in merito a detta legislazione alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione (9 febbraio 1998)

L'on. parlamentare si riferisce presumibilmente alla legge francese n. 97-1051 del 18 novembre 1997, in materia di orientamento sulla pesca marittima e sugli allevamenti dell'acquacoltura.

L'articolo 6 di tale legge prevede che un peschereccio battente bandiera francese è autorizzato a pescare fruendo delle quote nazionali oppure può ricevere una licenza di pesca unicamente se esiste un legame economico effettivo col territorio della Repubblica francese e se esso è diretto e controllato a partire da uno stabilimento permanente situato sul territorio francese.

La Commissione ritiene tale disposizione conforme al diritto comunitario nell'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a condizione che la sua applicazione pratica rispetti pienamente i principi della proporzionalità e della non discriminazione.

La Commissione non è al corrente di restrizioni relative alla residenza degli equipaggi oppure agli sbarchi dei pescherecci battenti bandiera francese ai quali l'on. parlamentare fa riferimento nella sua interrogazione scritta.

La nuova legge francese n. 97-1051 in materia di orientamento sulla pesca marittima e sugli allevamenti dell'acquacoltura non fa alcun riferimento a siffatte restrizioni.

Nel caso in cui disposizioni complementari dovessero essere prese dalle autorità francesi, la Commissione ne verificherà la conformità con il diritto comunitario nella sua interpretazione data dalla Corte di giustizia.

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