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Document 91997E003933

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3933/97 dell'on. Sören WIBE alla Commissione. Certificati veterinari inesatti

GU C 187 del 16.6.1998, p. 95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3933

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3933/97 dell'on. Sören WIBE alla Commissione. Certificati veterinari inesatti

Gazzetta ufficiale n. C 187 del 16/06/1998 pag. 0095


INTERROGAZIONE SCRITTA P-3933/97 di Sören Wibe (PSE) alla Commissione (4 dicembre 1997)

Oggetto: Certificati veterinari inesatti

L'ufficio svedese dell'alimentazione ha esaminato 569 partite di carne importate da paesi dell'UE di cui il 75% era munito di certificato veterinario dal quale risultava che la carne era priva di salmonelle. Su 57 partite munite di certificato 12 sono risultate contaminate da salmonella. Sulle 8 partite di carne esaminate provenienti dalla Francia 7 sono risultate contaminate da salmonella.

Il minimo che si possa esigere è che un certificato veterinario predisposto in un paese dell'UE sia corretto. Il 19.11.1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a adottare provvedimenti in merito. Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere se uno Stato membro possa essere autorizzato a introdurre regolari controlli su partite di carni provenienti da un altro Stato membro qualora si riscontrino errori grossolani come quelli succitati? Può la Svezia adottare provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione dei prodotti alimentari per tutelare la sua popolazione dalla salmonellosi?

Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione (19 gennaio 1998)

Nel settore degli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale, quali le carni fresche, le misure di controllo all'origine, l'organizzazione dei controlli a destinazione e l'eventuale seguito da dare in caso di controlli sfavorevoli sono disciplinati dalla direttiva 89/662/CEE relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ((GU L 395 del 301.12.1989. )).

Le misure di controllo all'origine sono regolate dall'articolo 3 della direttiva 89/662/CEE. Tale articolo precisa che gli Stati membri provvedono affinché siano destinati agli scambi solo i prodotti che sono stati ottenuti e controllati conformemente alla normativa comunitaria per la destinazione in questione. A questo proposito, le regole relative alle spedizioni di carni fresche in Svezia sono state ben integrate nella normativa comunitaria dal trattato d'adesione.

I controlli nel luogo di destinazione sono disciplinati dagli articoli 5-8 della direttiva. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) stabilisce il principio che tali controlli devono essere effettuati per sondaggio e non essere discriminatori. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) prevede il destino dei prodotti quando essi non soddisfano le condizioni previste dalle direttive comunitarie ed esige per la rispedizione l'autorizzazione della competente autorità del paese dello stabilimento d'origine. Inoltre l'articolo 8 obbliga lo Stato membro destinatario a mettersi immediatamente in contatto con la competente autorità dello Stato membro speditore. Se lo Stato membro destinatario nutre il timore che le misure di controllo all'origine non siano sufficienti, essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro interessato i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco. Inoltre, allorché le disposizioni sopra descritte non hanno avuto effetto, ai sensi dell'articolo 8 lo Stato membro destinatario informa la Commissione, la quale può allora intraprendere una ispezione.

È compito delle autorità svedesi attuare le procedure descritte al punto 1. Quanto al problema di fondo sollevato dall'onorevole parlamentare, ovvero la scoperta in Svezia di carcasse nelle quali è stata individuata la presenza di salmonelle nonostante le garanzie all'origine costituite da una certificazione specifica, è attualmente difficile per la Commissione adottare una posizione definitiva. I motivi di tale situazione possono infatti essere di tipo diverso, ad esempio manchevolezze nel controllo all'origine, contaminazione durante il trasporto, manipolazioni, oppure incompatibilità tra i metodi di controllo.

Nel quadro del mercato interno, a parere della Commissione è importante che uno Stato membro attui le misure di controllo previste dalle disposizioni comunitarie prima di adottare misure unilaterali. Tale norma vale anche in materia di protezione contro le salmonelle.

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