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Document 91997E003914

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3914/97 dell'on. Hiltrud BREYER alla Commissione. Direttiva Seveso

GU C 187 del 16.6.1998, p. 86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3914

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3914/97 dell'on. Hiltrud BREYER alla Commissione. Direttiva Seveso

Gazzetta ufficiale n. C 187 del 16/06/1998 pag. 0086


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3914/97 di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione (11 dicembre 1997)

Oggetto: Direttiva Seveso

Per i requisiti di protezione ambientale e sicurezza delle imprese sono d'importanza fondamentale le direttive

- sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati del 27 giugno 1985 (85/337/CE) ((GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40 ))

- sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento del 24 settembre 1996 (96/61/CE) ((GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26 ))

- sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose del 9 dicembre 1996 (96/82/CE) ((GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. )).

Il recepimento delle due ultime direttive da parte degli Stati membri deve avvenire al più tardi nel 1999. Nell'ambito dei dibattiti ad esso relativi sono state illustrate alcune posizioni che inducono a porre alla Commissione le seguenti domande.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 96/82/CE i rapporti di sicurezza devono essere accessibili alla popolazione. Tuttavia il paragrafo stesso stabilisce che il gestore ha il diritto di chiedere all'autorità competente di non rivelare alla popolazione determinate parti del rapporto e di presentare in tali casi alla popolazione una versione modificata del rapporto stesso.

E' l'articolo 13, paragrafo 4, conforme alla direttiva sullle libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (90/313/CEE)?

Per quanto riguarda le possibilità di limitare l'accesso ai rapporti di sicurezza bisogna quindi tener conto nel recepimento dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 96/82/CE delle norme in materia contenute nella direttiva 90/313/CEE?

Il gestore può chiedere di non rivelare in quanto «parti», intere sezioni relative ai punti figuranti all'allegato II della direttiva 96/82/UE ovvero può solo richiedere di non rivelare in quanto «parti», esclusivamente singole informazioni, in relazione alle quali il gestore può provare in modo credibile un'esigenza di tutela?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione (26 gennaio 1998)

Le disposizioni della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (detta anche direttiva «Seveso II»), che disciplinano le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, si applicano in conformità della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ((GU L 158 del 23.6.1990. )), la quale prescrive norme generali sul libero accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, stabilendo le condizioni fondamentali in base alle quali tali informazioni devono essere rese disponibili. Le due direttive non sono in contraddizione, bensì complementari l'una all'altra.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 20 della direttiva Seveso II spetta agli Stati membri garantire l'accesso del pubblico ai rapporti contenenti informazioni sulla sicurezza ed inoltre, nel rispetto del principio della trasparenza, rendere disponibili a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta anche tutte le informazioni ricevute in applicazione della direttiva.

Il libero accesso alle informazioni è tuttavia limitato dalla necessità di tutelare la riservatezza industriale e commerciale, i dati personali, la pubblica sicurezza o quella del paese, oppure di garantire la riservatezza di dette informazioni quando è in corso una procedura d'inchiesta o un'azione giudiziaria.

La riservatezza delle informazioni può riguardare intere parti del rapporto di sicurezza oppure singoli dati; il gestore di un impianto valuta caso per caso le informazioni che possono essere divulgate.

Le disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni si applicano anche alle relazioni concernenti l'attuazione e l'applicazione della direttiva Seveso II che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, la Commissione è tenuta a pubblicare ogni tre anni.

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