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Document 91997E003891

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3891/97 dell'on. Alexandros ALAVANOS alla Commissione. Enti di gestione delle spese del FEAOG - Garanzia

GU C 187 del 16.6.1998, p. 77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3891

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3891/97 dell'on. Alexandros ALAVANOS alla Commissione. Enti di gestione delle spese del FEAOG - Garanzia

Gazzetta ufficiale n. C 187 del 16/06/1998 pag. 0077


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3891/97 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione (11 dicembre 1997)

Oggetto: Enti di gestione delle spese del FEAOG - Garanzia

Può la Commissione fornire dati analitici sugli enti (di pagamento, di certificazione e di coordinamento) istituiti in ciascuno Stato membro a norma dei regolamenti (CE) n. 1287/95 ((GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1. )) del Consiglio (CE) e n. 1663/95 ((GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. )) della Commissione relativi alla gestione delle spese del FEAOG Garanzia (prodotto per il quale sono stati istituiti, base giuridica, disponibilità di servizi tecnici o affidamento del controllo tecnico ad altri enti, ecc.)?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione (21 gennaio 1998)

Le informazioni dettagliate chieste in merito agli organismi pagatori, di certificazione e di coordinamento, istituiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ((GU L 94 del 28.4.1970 )) e degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1663/95, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia», sono trasmesse direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento europeo. La situazione esposta è stata confermata esatta al 1o maggio 1997 dagli Stati membri. Si prevede di procedere alla revisione e all'aggiornamento dei dati in seguito alla decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio 1997, nel mese di aprile 1998.

Tutti gli organismi pagatori si avvalgono di servizi tecnici, che possono essere interni o delegati ad altri enti nazionali. In linea di massima, le autorità doganali effettuano i controlli materiali concernenti le richieste di restituzioni all'esportazione. Per delegare i controlli tecnici relativi all'esecuzione di altre misure viene seguita la procedura amministrativa stabilita da ciascuno Stato membro. Tutti i servizi tecnici (interni o delegati) devono soddisfare l'apposito criterio per il riconoscimento, di cui al punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n.1663/95.

La Commissione ha già valutato l'operato di tutti i principali organismi pagatori sulla base del criterio per il riconoscimento enunciato nell'allegato di detto regolamento e ha ottenuto dei miglioramenti laddove risultavano esservi carenze. Tale processo prosegue con visite in loco e relazioni annue di controllo presentate dagli organismi di certificazione e poi valutate dalla Commissione. Ciò consente di affrontare nel modo opportuno i problemi eventualmente riscontrati.

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