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Document 91997E003616

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3616/97 dell'on. Alexandros ALAVANOS alla Commissione. Attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92

GU C 187 del 16.6.1998, p. 27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3616

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3616/97 dell'on. Alexandros ALAVANOS alla Commissione. Attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92

Gazzetta ufficiale n. C 187 del 16/06/1998 pag. 0027


INTERROGAZIONE SCRITTA P-3616/97 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione (10 novembre 1997)

Oggetto: Attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92

Nella relazione presentata dalla Commissione al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 ((GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7. )) si afferma (paragrafo 5.5) che la «Commissione ritiene dunque che, a partire da una certa data (da stabilire), le condizioni in materia di equipaggio applicate nello Stato di bandiera debbano applicarsi all'interno del mercato dell'UE per il cabotaggio marittimo merci». Analoghe disposizioni, con talune eccezioni, valgono anche per i servizi regolari di passeggeri/traghetto..

1. Può la Commissione dire se è compatibile con i suoi orientamenti in materia di aumento dell'occupazione la disposizione di cui all'articolo 3 del regolamento n. 3577/92 che di fatto riduce il numero dei lavoratori comunitari che formano gli equipaggi delle navi;

2. se ha tenuto conto delle particolari ripercussioni che si avranno sulle isole da cui proviene gran parte dei lavoratori marittimi greci e che essa stessa sovvenziona sulla base del trattato di Amsterdam;

3. se ignora i problemi di sicurezza che verranno a crearsi per l'esistenza di equipaggi eterogenei sulle navi passeggeri e merci soprattutto dopo i tragici incidenti che, per una serie di motivi, si sono verificati all'interno dell'Unione europea e se è disposta ad assumersi una tale responsabilità;

4. perché, mentre l'articolo 3 del regolamento parla di «questioni relative all'equipaggio» (manning), la relazione fa riferimento al solo «equipaggio» (crew);

5. se ha concrete proposte da fare sua per modificare l'articolo 3 del regolamento n. 3577/92 e quali esse sono? Intende infine sostenere il principio del «host state» che corrisponde ai principi della lotta contro la disoccupazione, a favore della creazione di nuovi posti lavoro e per lo sviluppo dell'Unione europea?

Risposta data dal signor Kinnock in nome della Commissione (10 dicembre 1997)

Come l'onorevole parlamentare sa, il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio riguarda l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e non costituisce una misura specificamente volta a promuovere l'occupazione. Tuttavia, nella relazione citata dall'onorevole parlamentare la Commissione ha preso in considerazione la delicata situazione occupazionale delle regioni insulari. La Commissione ha pertanto suggerito una disposizione specifica per i servizi passeggeri e di traghetto nel cabotaggio con le isole, che consentirebbe agli Stati membri di tutelare l'occupazione del personale marittimo comunitario. Considerando che la quota occupazionale principale del personale marittimo nel cabotaggio si concentra in questo settore, la Commissione ritiene che l'approccio proposto sia coerente con la sua politica in materia di occupazione. Inoltre, va ricordato che per il caso specifico delle isole greche è stata prevista dal regolamento un'ulteriore deroga di cinque anni, in modo da lasciare un periodo di tempo più ampio per adeguarsi alla liberalizzazione del settore.

La Commissione è consapevole degli eventuali problemi di sicurezza che la coesistenza di equipaggi eterogenei a bordo di navi che effettuano servizio passeggeri e di traghetto potrebbe sollevare. Tuttavia, la direttiva 94/58/CE del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ((GU L 319 del 12.12.1994. )) consente agli Stati membri di richiedere che a bordo si stabilisca una lingua di lavoro comune e che questa sia riportata nel diario di bordo. Inoltre, la normativa prevede che una certa quota del personale, in particolare di quello incaricato nel ruolo di appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza, sia dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo, che comprendono, tra l'altro, la conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata. La Commissione sta anche preparando una direttiva quadro sulle condizioni di sicurezza relative al servizio regolare di passeggeri e di traghetto effettuati con unità veloci nella Comunità.

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3577/92, che riguarda il personale in generale («manning»), si applica a tutte le questioni relative all'equipaggio («crew»). Nella relazione, i termini «manning» e «crew» sono impiegati come sinonimi. In particolare, nel valutare il numero di posti di lavoro relativi ai servizi passeggeri e di traghetto e ai servizi di crociera sono stati considerati parte dell'equipaggio anche l'equipaggio di cabina («cabin crew») e il personale addetto alla ristorazione («catering personnel»).

Al momento non vi è alcuna proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 3577/92.

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