EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41998X0106

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 1 dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese

GU C 2 del 6.1.1998, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; sostituito da 42022Y1115(01)

41998X0106

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 1 dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese

Gazzetta ufficiale n. C 002 del 06/01/1998 pag. 0002 - 0005


ALLEGATO 1

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 1° dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RAMMENTANDO che un'impostazione globale in materia di politica fiscale è stata proposta su iniziativa della Commissione, in occasione della riunione informale dei ministri delle Finanze e dell'Economia a Verona nell'aprile 1996 e confermata in occasione della riunione di Mondorf-les-Bains del settembre 1997, alla luce delle seguenti riflessioni: un'azione coordinata a livello europeo è necessaria per ridurre le distorsioni che ancora sussistono nell'ambito del mercato unico, prevenire consistenti perdite di gettito tributario e conferire alle strutture tributarie un indirizzo più favorevole all'occupazione;

RICONOSCENDO l'importante contributo apportato dal gruppo «Politica fiscale » alla preparazione della presente risoluzione;

PRENDENDO NOTA della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 5 novembre 1997;

RICONOSCENDO gli effetti positivi di una concorrenza leale e la necessità di consolidare la competitività internazionale dell'Unione europea e degli Stati membri, constatando al contempo che la concorrenza fiscale può condurre anche a misure fiscali che comportano effetti pregiudizievoli;

RICONOSCENDO pertanto la necessità di un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese volto a contrastare le misure fiscali dannose;

SOTTOLINEANDO che il codice di condotta costituisce un impegno politico e non pregiudica pertanto i diritti e gli obblighi degli Stati membri né le rispettive competenze degli Stati membri e della Comunità derivanti dal trattato,

ADOTTANO il seguente CODICE DI CONDOTTA:

Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese Misure fiscali considerate

A. Fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta in materia di tassazione delle imprese si applica alle misure che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio della Comunità.

Le attività imprenditoriali suddette comprendono anche tutte le attività svolte all'interno di un gruppo di società.

Le misure fiscali alle quali si applica il codice comprendono le disposizioni legislative o regolamentari nonché le pratiche amministrative.

B. Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato.

Tale livello d'imposizione può risultare dall'aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.

Nel valutare il carattere pregiudizievole di tali misure si deve tener conto, tra l'altro, delle seguenti caratteristiche:

1) se le agevolazioni sono riservate esclusivamente ai non residenti o per transazioni effettuate con non residenti,

2) se le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale, in modo da non incidere sulla base imponibile nazionale,

3) se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali,

4) se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE,

5) se le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo.

Status quo e smantellamento

Status quo

C. Gli Stati membri si impegnano a non introdurre nuove misure fiscali pregiudizievoli a norma del presente codice. Gli Stati membri rispetteranno pertanto i principi su cui si basa il codice nell'elaborazione delle proprie politiche future e terranno debitamente conto della valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito nel valutare il carattere dannoso o meno di ogni nuova misura fiscale.

Smantellamento

D. Gli Stati membri si impegnano a riesaminare la rispettiva normativa in vigore e le prassi esistenti alla luce dei principi su cui si basa il codice e della valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito. Gli Stati membri modificheranno, ove necessario, tale normativa e prassi allo scopo di eliminare qualsiasi misura dannosa, entro il più breve termine possibile, tenendo conto delle discussioni del Consiglio in seguito alla procedura di valutazione.

Valutazione

Comunicazione delle informazioni pertinenti

E. Secondo i principi di trasparenza e di apertura, gli Stati membri si scambiano reciprocamente informazioni sulle misure fiscali in vigore o previste che potrebbero rientrare nel campo di applicazione del codice. Gli Stati membri devono in particolare fornire, su richiesta di un altro Stato membro, informazioni in merito a qualsiasi misura fiscale che sembri rientrare nel campo di applicazione del codice. Ove le misure fiscali previste richiedano l'approvazione del Parlamento, tali informazioni possono essere fornite soltanto dopo che il Parlamento ne ha preso conoscenza.

Valutazione delle misure dannose

F. Ogni Stato membro può chiedere di discutere le misure fiscali di un altro Stato membro che dovessero rientrare nel campo di applicazione del codice e formulare osservazioni al riguardo. Tale valutazione consentirà di stabilire se le misure fiscali in causa siano o meno dannose, alla luce delle loro possibili ripercussioni all'interno della Comunità. In tale valutazione si deve tener conto di tutti gli elementi di cui al precedente punto B.

G. Il Consiglio ribadisce inoltre la necessità di valutare attentamente, in occasione di tale valutazione, le ripercussioni esercitate dalle misure stesse su altri Stati membri, tra l'altro alla luce delle imposizioni effettive delle attività considerate nell'insieme della Comunità.

Nella misura in cui le misure fiscali sono adottate a sostegno dello sviluppo economico di particolari regioni, si dovrà valutare se esse sono proporzionate e mirate rispetto all'obiettivo perseguito. Nell'ambito di questa valutazione si presterà particolare attenzione alle caratteristiche e alle esigenze particolari delle regioni ultraperiferiche e delle piccole isole, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico della Comunità, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

Procedura

H. Sarà istituito dal Consiglio un gruppo incaricato della valutazione delle misure fiscali che possono rientrare nel campo di applicazione del presente codice e della supervisione della comunicazione delle informazioni relative a tali misure. Il Consiglio invita ciascuno Stato membro e la Commissione a designare un rappresentante ad alto livello ed un supplente per rappresentarli in sede di tale gruppo, che sarà presieduto dal rappresentante di uno Stato membro. Il gruppo, che si riunirà regolamente, procederà alla selezione e alla valutazione delle misure fiscali in base alle disposizioni di cui ai punti E-G. Il gruppo riferirà regolarmente sulle misure valutate; tali relazioni saranno trasmesse al Consiglio per esame e, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno, saranno pubblicate.

I. Il Consiglio invita la Commissione ad assistere il gruppo nello svolgimento dei lavori preparatori necessari nonché ad agevolare la trasmissione delle informazioni e il processo di valutazione. A tal fine il Consiglio chiede agli Stati membri di fornire alla Commissione le informazioni di cui al punto E, affinché la Commissione possa coordinare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Aiuti di Stato

J. Il Consiglio constata che una parte delle misure fiscali contemplate dal codice rientra nel campo di applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 92, 93 e 94 del trattato CE. Fatti salvi il diritto comunitario e gli obiettivi del trattato, il Consiglio prende atto dell'impegno della Commissione di pubblicare gli orientamenti per l'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese entro la metà del 1998, dopo aver presentato agli esperti degli Stati membri un progetto nell'ambito di una riunione multilaterale, nonché dell'impegno di perseguire una rigorosa applicazione delle norme relative agli aiuti in questione, tenendo conto, tra l'altro, degli effetti negativi degli aiuti evidenziati dall'applicazione del codice. Il Consiglio prende altresì atto dell'intenzione della Commissione di esaminare o riesaminare caso per caso i regimi fiscali in vigore e i nuovi progetti degli Stati membri, assicurando la coerenza e la parità di trattamento nell'attuazione delle disposizioni e degli obiettivi del trattato.

Lotta contro l'evasione e la frode fiscale

K. Il Consiglio invita gli Stati membri a cooperare pienamente nella lotta contro l'evasione e la frode fiscale, in particolare scambiandosi informazioni tra loro, secondo le rispettive legislazioni nazionali.

L. Il Consiglio osserva che le disposizioni dirette a combattere gli abusi o le contromisure previste dalle leggi tributarie e dalle convenzioni sulla doppia imposizione svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro l'evasione e la frode fiscale.

Estensione geografica

M. Il Consiglio ritiene opportuno che i principi diretti ad eliminare le misure fiscali dannose siano adottati nell'ambito geografico più vasto possibile. A tal fine gli Stati membri si impegnano a promuoverne l'adozione nei paesi terzi; essi si impegnano ugualmente a promuoverne l'adozione nei territori cui non si applica il trattato.

Gli Stati membri che hanno territori dipendenti o associati o che hanno particolari responsabilità o prerogative fiscali su altri territori si impegnano, nell'ambito delle rispettive norme costituzionali, a garantire l'applicazione di tali principi nei suddetti territori. In tale contesto i suddetti Stati membri faranno il punto sulla situazione sotto forma di relazioni al gruppo indicato al punto H, che le valuterà nell'ambito della procedura di valutazione summenzionata.

Controllo e revisione

N. Al fine di assicurare un'attuazione equilibrata ed efficace del presente codice, il Consiglio invita la Commissione a trasmettergli una relazione annuale su tale applicazione e su quella degli aiuti di Stato di carattere fiscale. Il Consiglio e gli Stati membri riesamineranno il contenuto del codice due anni dopo la sua adozione.

Top