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Document 51997PC0416

    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello stato di approdo)

    /* COM/97/0416 def. - SYN 97/0215 */

    GU C 264 del 30.8.1997, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0416

    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello stato di approdo) /* COM/97/0416 def. - SYN 97/0215 */

    Gazzetta ufficiale n. C 264 del 30/08/1997 pag. 0033


    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (97/C 264/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 416 def. - 97/0215(SYN)

    (Presentata dalla Commissione il 28 luglio 1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

    vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (1),

    (1) considerando che, ai fini della direttiva 95/24/CE, l'articolo 2, paragrafo 1 specifica che le convenzioni internazionali sono quelle in vigore alla data di adozione della direttiva;

    (2) considerando che dopo l'adozione della direttiva 95/21/CE sono entrati in vigore emendamenti alla convenzione Solas 74, alla convenzione Marpol 73/78 e alla convenzione STCW 78; che ai fini della direttiva è opportuno applicare i predetti emendamenti;

    (3) considerando che il codice internazionale di gestione della sicurezza che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) adottato dall'Organizzazione marittima internazionale il 4 novembre 1993 stabilisce un sistema di gestione della sicurezza applicabile tanto a bordo delle navi che a terra dalla compagnia armatrice della nave e soggetto a verifica dell'amministrazione dello Stato in cui la compagnia predetta ha fissato la sede delle sue attività;

    (4) considerando che il codice ISM costituisce un contributo essenziale alla sicurezza marittima e alla protezione dell'ambiente marino nelle acque della Comunità;

    (5) considerando che il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (2), è finalizzato ad un'applicazione vincolante ed anticipata delle disposizioni del codice ISM a tutti i traghetti roll-on/roll-off a prescindere dalla loro bandiera, in servizio da e per i porti europei;

    (6) considerando che il codice ISM entra in vigore a livello internazionale il 1° luglio 1998 per tutte le navi passeggeri, petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse e imbarcazioni ultrarapide di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate;

    (7) considerando che il ritardo accumulato a livello internazionale per l'attuazione delle disposizioni del codice ISM da parte delle compagnie e delle amministrazioni di vari Stati di bandiera rende la situazione estremamente preoccupante sotto il profilo della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente;

    (8) considerando che è necessario adottare a livello della Comunità misure di controllo rafforzate per l'applicazione, fin dalla loro entrata in vigore, degli obblighi derivanti dal codice ISM; che tali misure debbono comprendere il fermo di qualsiasi nave sprovvista dei certificati rilasciati a titolo del codice ISM;

    (9) considerando che, in assenza di altre carenze gravi che giustificano un fermo della nave, lo Stato membro interessato dovrebbe essere autorizzato a revocare il provvedimento di fermo, sempreché tuttavia alla nave in questione venga rifiutato l'accesso ai porti della Comunità finché non saranno stati rilasciati in conformità con il codice ISM i necessari certificati;

    (10) considerando che deve essere possibile modificare la direttiva 95/21/CE con procedura semplificata per tener conto degli emendamenti introdotti nelle convenzioni internazionali e nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 2; che la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva sembra essere la più appropriata per l'introduzione di tali modifiche; che l'articolo 19 va completato in tal senso;

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 95/21/CE è così modificata:

    1. All'articolo 2, paragrafo 1 i termini «in vigore alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore al 1° luglio 1998».

    2. È inserito il seguente articolo 9 bis:

    «Articolo 9 bis

    Procedura applicabile in caso di assenza dei certificati ISM

    1. Quando dall'ispezione risulta mancante la copia del documento di conformità o del certificato rilasciati conformemente al codice internazionale di gestione della sicurezza che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), l'autorità competente provvede al fermo della nave.

    2. Nonostante l'assenza della documentazione di cui al paragrafo 1, se dall'ispezione non risultano altre carenze che giustificano un fermo, l'autorità competente può autorizzare la nave a lasciare il porto. In caso di una decisione di questo tipo l'autorità competente ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a qualsiasi nave autorizzata a lasciare un porto di uno Stato membro nelle circostanze di cui al paragrafo 2 sia rifiutato l'accesso ad ogni porto della Comunità finché il proprietario o l'armatore della nave comprovi, a soddisfazione dello Stato membro in cui è stato dichiarato il fermo, che la nave dispone di certificati validi rilasciati conformemente al codice ISM.»

    3. All'articolo 19 è aggiunta la lettera c) seguente:

    «c) applicare ai fini della presente direttiva i successivi emendamenti che sono entrati in vigore per quanto riguarda le convenzioni internazionali e il memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.»

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. L 157 del 7. 7. 1995, pag. 1.

    (2) GU n. L 320 del 30. 12. 1995, pag. 14.

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